La sentenza affronta il tema delle incompatibilità d’impiego relative a professori e ricercatori universitari, soffermandosi sulle condizioni di liceità delle attività libero-professionali svolte in forma societaria.
The decision deals with the issue of employment incompatibilities relating to university professors and researchers, focusing on the conditions of lawfulness of freelance professional activities carried out in corporate form.
Keywords: fornire public employees - professors and university researchers - freelance professional activities - professional corporation.
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1. La normativa di riferimento: evoluzione e ratio - 2. Le attività extra-lavorative, compatibili e non, nella vicenda oggetto di giudizio - NOTE
La materia delle attività extra-istituzionali dei dipendenti pubblici è sempre stata oggetto di costante attenzione da parte del legislatore. Dal fondamentale principio che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, c. 1, Cost.) dottrina e giurisprudenza hanno fatto tradizionalmente discendere la ratio della esclusività del loro rapporto di lavoro, che obbliga a dedicarsi interamente all’ufficio senza poter distrarre le proprie energie lavorative in attività ad esso estranee [1]. Si è osservato come la previsione costituzionale sia funzionale alla realizzazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), che risulterebbero vanificati se i pubblici dipendenti potessero svolgere attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. L’obiettivo storicamente perseguito è stato quello di scoraggiare il fenomeno del “doppio lavoro”, sul presupposto che la strumentalità della prestazione lavorativa del dipendente rispetto alla funzione pubblica assegnata all’amministrazione d’appartenenza non tolleri la formazione di centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito. In quest’ottica, attività caratterizzate da intensità, continuità e professionalità sono state, infatti, tradizionalmente viste come potenziali turbative della regolarità del servizio o comunque ostacoli all’indipendenza del pubblico impiegato ed al prestigio dell’amministrazione [2]. Si afferma tradizionalmente che il principio di esclusività è stato, poi, via via progressivamente eroso da tutta una serie di disposizioni valevoli per particolari categorie di pubblici dipendenti: personale del servizio sanitario nazionale (art. 4, c. 7, l. n. 412/1991 e d.P.R. n. 270/2000), per i magistrati ordinari, speciali ed avvocati erariali (art. 53, c. 3, d.lgs. n. 165/2001) nonché per i dipendenti pubblici part-time con prestazione lavorativa inferiore al 50% (art. 1, c. 56, l. n. 662/1996). Potrebbe osservarsi, però, che tale principio non sia mai stato in discussione. Poiché, infatti, non sono concepibili impiegati pubblici che non siano all’“esclusivo servizio della Nazione”, dovrebbe forse più correttamente affermarsi che non si [continua ..]
Dalla lettura combinata di tutte queste disposizioni emergono – come noto – tre tipologie di attività: quelle liberamente esercitabili, quelle assolutamente incompatibili e quelle relativamente incompatibili (esercitabili, cioè, solo su autorizzazione) [3]. Nel caso di specie interessano le prime due tipologie. Un professore universitario in regime di tempo definito ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 382/1980 aveva svolto, in assenza di richiesta d’autorizzazione al proprio ente di appartenenza, attività di socio, presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante d’una società d’ingegneria. Il docente in questione aveva, inoltre, sistematicamente presentato delle fatture alla propria società per l’espletamento di attività di collaborazione e consulenza, ricevendone il regolare pagamento. Si pongono qui i problemi concernenti l’espletabilità, per i professori universitari pubblici dipendenti, d’una attività commerciale o industriale ovvero di una attività professionale in forma societaria. I giudici contabili sottolineano innanzitutto che, tra le attività assolutamente incompatibili per tutti i professori – a tempo pieno e definito, sia in forma individuale sia in forma societaria – sono ricomprese quelle riconducibili a “esercizio del commercio e dell’industria” (cfr. art. 60, d.P.R. n. 3/1957; art. 11, c. 5, lett. a), d.P.R. n. 382/1980; art. 6, c. 9, l. n. 240/2010), fatta solo salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari (normate dal d.lgs. n. 297/1999 e dal decreto MIUR n. 168/2011). Per i soggetti menzionati, pertanto, deve ritenersi che l’assunzione di cariche gestionali (amministratore, consigliere, sindaco, liquidatore) in società, come quelle di ingegneria, costituite a fini di lucro [4], sia sempre vietata, a pena di conseguenze di natura disciplinare e contabile. A questo punto la pronuncia in commento afferma la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 53, c. 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, sul danno da mancato versamento alla propria amministrazione degli importi introitati da pubblici dipendenti a seguito di incarichi extralavorativi non autorizzati o non autorizzabili (in quanto vietati), anche qualora i percettori siano professori universitari a tempo [continua ..]