Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella p.a. e giurisprudenza della Corte di cassazione (ottobre-dicembre 2022) (di a cura di Davide Casale e MariaGiovanna Murrone)


Contratto a termine Corte di Cassazione, sez. lav., ord., 15 dicembre 2022, n. 36851. In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di lavoro a termine, il lavoratore ha diritto – in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016 a proposito della abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato – al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, c. 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto secondo quanto indicato da Cass. n. 992/2019, fermo restando che il danno non può farsi comunque derivare dalla “perdita del posto”, in assenza di un’assunzione tramite concorso ex art. 97 Cost. Dirigenti Corte di Cassazione, sez. lav., ord., 7 ottobre 2022 n. 29202. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il titolare dell’incarico di responsabile di dipartimento conferito da una ASL, al quale si applichi il c.c.n.l. del 5.12.1996 per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, non ha diritto alla maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’Allegato 6 del c.c.n.l. per l’area della dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996, poiché il principio di parità di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito oggi dall’art. 45, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall’art. 49, c. 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, impone al datore pubblico di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, vigendo, nel nostro ordinamento, un generale divieto di commistione delle fonti collettive. Giurisdizione Corte di Cassazione, ord., 14 ottobre 2022, n. 30346. La giurisdizione per le controversie concernenti il rapporto di lavoro del personale militare, ivi comprese quelle riguardanti la ripetizione di indebito per somme non dovute, spetta in via esclusiva al giudice amministrativo, in quanto relative a rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, a norma dell’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001. Incompatibilità Corte di Cassazione, sez. II, ord., 10 ottobre 2022 n. 29348. Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato, secondo quanto previsto dall’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, alla previa autorizzazione dell’ammi­nistrazione di appartenenza, la quale non [continua..]