Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Risarcimento dei danni da perdita dei rapporti parentali ai congiunti di un lavoratore morto per mesiotelioma da esposizione ad amianto (di Luciano Angelini, Ricercatore di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo)


Acclarata la legittimazione passiva dei Comuni territorialmente competenti per le obbligazioni dei disciolti Enti Ospedalieri, a seguito di una attenta istruttoria che sarebbe riuscita a provare la violazione dell’art. 2087 c.c., il Tribunale di Reggio Emilia riconosce la responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro coinvolti per il risarcimento dei danni per perdita dei rapporti parentali subiti dai congiunti di un lavoratore deceduto per un mesotelioma contratto a seguito di esposizione professionale a polveri di amianto. Nel confermare gli orientamenti giurisprudenziali maggiormente consolidati in materia di nesso causale e concorso di colpa del lavoratore, per la determinazione del danno risarcibile la sentenza ricorre sia al sistema tabellare a punti adottato dal Tribunale di Milano, che consente, attraverso l’aggiunta di significative percentuali in aumento, la necessaria “personalizzazione” di tutte le voci dallo stesso considerate, sia ad una valutazione equitativa per le ipotesi non previste nelle tabelle.

Compensation for damages from parental relationships' loss to the relatives of a worker died from mesiotelioma due to exposure to asbestos

Established the territorially competent Municipalities’ passive legitimacy for the obligations of the dissolved Hospital Institutions, after a careful investigation which would have succeeded in proving the violation of the art. 2087 of the Civil Code, the Court of Reggio Emilia recognizes the joint and several liability of all the employers involved for compensation for damages for the loss of kin relationships suffered by relatives of a worker died from mesothelioma contracted after professional exposure to asbestos dust. In confirming the most consolidated jurisprudential guidelines regarding the causal link and contributory negligence of the worker, for the compensable damage’s determination, the sentence appeals both to the point table system adopted by the Court of Milan, which allows through the significant percentages increasing the necessary “personalization” of all the items considered by the same, and to an equitable evaluation for the hypotheses not foreseen in the tables.

MASSIMA(1): La titolarità dei rapporti passivi già gravanti sui soppressi enti ospedalieri è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a titolo di successione universale (ivi comprese le obbligazioni risarcitorie, tanto d’indole contrattuale, quanto di natura extracontrattuale) a norma dell’art. 66 della legge n. 833/1978, con la conseguenza che alle amministrazioni comunali va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il recupero dei crediti vantati nei confronti di detti enti. MASSIMA(2): Concreta la violazione dell’art. 2087 c.c. il contatto frequente e costante del lavoratore con particelle di amianto, che oltre ad essere direttamente inalate nel corso delle varie lavorazioni, in ogni caso hanno contaminato l’ambiente di lavoro e anche di riposo, a fronte di condizioni di lavoro del tutto inadeguate alla prevenzione. MASSIMA(3): Provata la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per la sua liquidazione deve farsi riferimento al sistema a punti adottato dal Tribunale di Milano. Tuttavia, poiché le tabelle di Milano prevedono soltanto il risarcimento del danno subito dal nonno per la morte di un nipote, tale criterio non potrà essere applicato in modo automatico per l’inversa ipotesi del danno subito dal nipote per la morte del nonno in quanto evento fisiologicamente legato alla differenza generazionale e non paragonabile, nel trauma, alla morte di un giovane, dovendosi in tal caso provvedere alla determinazione della somma spettante in via equitativa. PROVVEDIMENTO: MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. le sig.re M. C., S. S., G. C. e S. C. rispettivamente vedova, figlia e nipoti del sig. B. S., hanno adito il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Reggio Emilia al fine di sentire condannare, in via solidale, parziale o alternativa, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna ed il Commissario Liquidatorie dell’Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia al risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza del decesso del sig. B. S. causato da un mesotelioma pleurico; decesso, in tesi attorea, causato dall’esposizione a fibre di amianto presso gli edifici ove il sig. S. ebbe a svolgere attività lavorativa dall’anno 1967 all’anno 1989 ed ove, sino all’anno 1980, vennero ospitati gli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia. La Regione Emilia Romagna e la Gestione Liquidatoria dell’Unità Sanitaria Locale n. 9 di Reggio Emilia si sono costituite in giudizio, chiedendo, in principalità, il rigetto delle domande risarcitorie delle ricorrenti e, in subordine, la determinazione dell’am­montare del risarcimento del danno nella misura ritenuta equa, nonché, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità anche della Regione [continua..]
SOMMARIO:

1. I fatti di causa - 2. Sulla legittimazione passiva dei Comuni territorialmente competenti per le obbligazioni dei disciolti Enti ospedalieri - 3. Esposizione all’amianto, “effetto acceleratore” e violazione dell’art. 2087 c.c. - 3.1. A proposito di nesso causale e principio di “equivalenza delle condizioni”. La (ir)rilevanza dell’abitudine al fumo del lavoratore - 3.2. Mancato utilizzo delle mascherine e possibile configurabilità di un concorso di colpa del lavoratore - 4. La quantificazione del danno non patrimoniale da perdita dei rapporti parentali - 5. Oltre il risarcimento, la priorità resta sempre la prevenzione! - NOTE


1. I fatti di causa

Le attrici, moglie, figlia e nipoti di un lavoratore deceduto a causa di un mesotelioma pleurico attribuibile alla prolungata esposizione (dal 1967 al 1989) a fibre di amianto presso gli edifici dove si è svolta l’attività professionale, adiscono il giudice del lavoro affinché condanni il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna ed il Commissario liquidatore dell’Usl n. 9 di Reggio Emilia (in via solidale, parziale o alternativa) al risarcimento dei danni iure proprio subiti per perdita del loro rapporto parentale. La Regione Emilia-Romagna e la Gestione liquidatoria della Usl si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto delle domande e, in subordine, la determinazione del risarcimento unitamente al rispettivo grado di responsabilità ai fini dell’esercizio dell’azione di regresso verso il Comune di Reggio Emilia per quanto eventualmente dovuto alle ricorrenti. Nel costituirsi, il Comune di Reggio Emilia, oltre a domandare il rigetto delle domande attoree, la riduzione dell’eventuale risarcimento in caso di condanna, l’accertamento del rispettivo grado di responsabilità per l’esercizio dell’azione di regresso contro la regione Emilia-Romagna e l’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia, eccepisce sia la propria carenza di legittimazione passiva sia l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 della legge n. 833/1978 istitutiva del SSN. La vicenda processuale cui il Tribunale fa necessario riferimento prende avvio con la causa promossa dal lavoratore poi deceduto, successivamente riassunta dalla moglie e dalla figlia, in relazione ai danni dallo stesso patiti in conseguenza della malattia professionale asseritamente contratta preso gli edifici dove egli ebbe a svolgere la sua attività (dal 1967 al 1989) e che sino al 1980 ospitarono gli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia. Definitivamente conclusasi in primo grado con il riconoscimento della responsabilità del Comune di Reggio Emilia, essa è stata appellata dallo stesso Comune ottenendo l’accertamento della corresponsabilità della Regione. Sul ricorso in Cassazione proposto congiuntamente dalla Regione e dalla Gestione Liquidatoria della Usl, il Comune si è costituito, ma senza impugnare la sentenza con la quale era stata accertata la sua responsabilità nella causazione della malattia del lavoratore e [continua ..]


2. Sulla legittimazione passiva dei Comuni territorialmente competenti per le obbligazioni dei disciolti Enti ospedalieri

Il Tribunale, tuttavia, non può non pronunciarsi nuovamente sul tema della legittimazione dei Comuni per le obbligazioni dei disciolti Enti ospedalieri poiché quel giudicato non è opponibile alle nipoti del lavoratore deceduto che non erano state parti in causa nella precedente vicenda processuale. E lo fa riportando alcuni significativi stralci di una sentenza della Corte di Cassazione [1] dove, aderendo ad un consolidato orientamento [2], si ribadisce che la titolarità dei rapporti passivi gravanti sui soppressi Enti ospedalieri è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a titolo di successione universale dall’art. 66 della legge n. 833/1978. Una norma che esprime con chiarezza la volontà del legislatore di assegnare alle costituite Usl la titolarità dei soli rapporti derivanti dalla gestione del Servizio ponendo a carico dei suddetti Comuni le eventuali passività derivanti dalla precedente gestione, passività tra cui rientrano anche quelle derivanti dalle azioni di recupero crediti vantate nei confronti dei suddetti Enti ospedalieri [3]. La legittimazione passiva dei Comuni non è venuta meno neppure per effetto del d.l. 19 settembre 1987, n. 382, che ha posto, in via generale, a carico del bilancio statale le posizioni debitorie (dei disciolti Enti ospedalieri) non ancora estinte al 31 dicembre 1985, dettando differenti modalità di ripianamento a seconda della natura dei debiti da considerare. In particolare, dubbi erano stati sollevati sulla corretta interpretazione della fattispecie contemplata dall’art. 12, c. 2, relativa ad alcuni “debiti residuali” non ricompresi nelle precedenti modalità di ripianamento e per i quali si prevedeva l’imputazione alla gestione corrente delle Usl. La stessa Corte di Cassazione, con una sentenza del 3 luglio 2008, n. 18220, aveva riconosciuto come in capo alle stesse Usl si fosse in tal modo determinata (rispetto ai Comuni) una forma di successione ex latere debitoris. L’orientamento poi consolidatosi ha tuttavia continuato ad attribuire alla norma soltanto un significato contabile, come tale non in grado di modificare la titolarità della posizione dei Comuni rispetto ai rapporti giuridici pregressi (di carattere obbligatorio) già ad essi trasferiti [4]. Più esattamente, di quel debito continuerà a farsene carico il Fondo sanitario [continua ..]


3. Esposizione all’amianto, “effetto acceleratore” e violazione dell’art. 2087 c.c.

Dopo aver ricostruito la carriera lavorativa del lavoratore (dal 1967 al 1989) attraverso una puntuale istruttoria incentrata sulle testimonianze dei colleghi, il Tribunale ritiene essersi pienamente provato che egli sia stato a «contatto frequente e costante con particelle di amianto, che oltre ad essere direttamente inalate nel corso delle varie lavorazioni, in ogni caso hanno contaminato l’ambiente di lavoro e anche di riposo» ed anche che si sia «dato conto di condizioni di lavoro, del tutto inadeguate alla prevenzione». Settimanalmente, in qualità di elettricista, il lavoratore ha maneggiato e molato lastre di amianto all’interno del reparto ove era situato anche lo spogliatoio e il letto per il riposo dell’addetto al lavoro notturno, senza alcuna cautela per la raccolta degli scarti di lavorazione; ha fatto manutenzione nei locali caldaia ove le guarnizioni in amianto degli sportelli si sbriciolavano; ha forato il soffitto in cemento amianto; ha aiutato i meccanici durante la sostituzione delle ganasce in amianto delle lavatrici e delle asciugatrici. Si tratta di circostante che per il Tribunale rendono evidente la violazione del­l’art. 2087 c.c. e conseguentemente accertata la responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro (pubblici) pro tempore coinvolti per la malattia professionale causata e per il risarcimento di tutti i danni dalla stessa derivanti, ovvero, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia Romagna (successore ex lege nei rapporti obbligatori facenti capo alla Usl n. 9 di Reggio Emilia) e l’Azienda Usl di Reggio Emilia (gestione liquidatoria della disciolta Usl n. 9). Sulla competenza del giudice ordinario rispetto alla domanda di risarcimento proposta dagli eredi di un dipendente di una Pubblica amministrazione per un danno manifestatosi successivamente al 1° luglio del 1998, non possono adombrarsi dubbi. In tema, le Sezioni Unite Civili hanno avuto più occasioni per pronunciarsi, chiarendo che il fatto costitutivo del diritto va individuato nell’insorgenza della patologia, alla quale deve essere ricollegato anche il decorso del termine prescrizionale decennale [6]. Inoltre, come le stesse Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito, «la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo regolata dall’art. 69, c. 7, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente [continua ..]


3.1. A proposito di nesso causale e principio di “equivalenza delle condizioni”. La (ir)rilevanza dell’abitudine al fumo del lavoratore

A fronte dell’onere probatorio incombente sul datore, al lavoratore spetta dimostrare l’esistenza del danno patito, la “nocività” dell’ambiente di lavoro in cui è stata prestata la sua attività e il nesso causale che lega l’uno all’altra [19]. In merito all’esistenza del rapporto causale tra evento e danno, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia fa suo un ben consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, in base a quanto dispone l’art. 41 c.p., esso sarebbe governato dal principio ‒ di matrice penalistica, ma che trova applicazione anche nel processo civile [20] ‒ dell’equivalenza delle condizioni, principio che si fonda sul riconoscimento dell’«efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera diretta e remota, alla produzione dell’evento». Solamente nel caso in cui sia ravvisabile l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l’infermità tanto da far “degradare” le altre possibili “cause” a semplici occasioni, l’esistenza del nesso eziologico può ritenersi escluso [21]. E ciò in ragione del criterio in base al quale la prova del nesso causale deve ritenersi acquisita qualora sussista sul piano scientifico un’adeguata probabilità della risposta positiva [22]. In estrema sintesi, ai fini della responsabilità civile (diversamente da quella penale [23]) si ritiene sufficiente la dimostrazione che il periodo di tempo durante il quale il lavoratore è stato professionalmente esposto all’amianto presso il datore di lavoro convenuto in giudizio risulti maggiormente significativo, ed anche che, in presenza di più datori di lavoro che abbiano comunque esposto il lavoratore ad apprezzabili dosi di asbesto, tutti abbiano comunque contribuito ad incrementare il rischio della contrazione della patologia e della sua progressione fatale. Ciò comporta l’attribuzione di una responsabilità solidale in capo a tutti i datori di lavoro coinvolti, che non potranno pertanto sottrarsi all’obbligazione adducendo il concorso causale delle altre aziende o l’impossibilità di determinare esattamente la propria quota di responsabilità [24]. Tra i possibili concorrenti fattori di [continua ..]


3.2. Mancato utilizzo delle mascherine e possibile configurabilità di un concorso di colpa del lavoratore

Per valutare le conseguenze di una condotta colposa del lavoratore, deve ricorrersi all’art. 1227 c.c. secondo il quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate». Confermata sul punto la decisione della Corte di appello di Bologna del 22 febbraio 2022 che pronunciandosi sul mancato utilizzo delle mascherine da parte del lavoratore aveva statuito l’insussistenza di un suo concorso di colpa nella causazione dell’evento infortunistico, il Tribunale ne fa propria anche la motivazione, nella quale viene richiamata una recente decisione della Cassazione in cui si chiarisce come «…la condotta colposa del lavoratore non comporta concorso di colpa idoneo a ridurre la misura quando vi sia inadempimento datoriale rispetto agli obblighi sanciti dall’art. 2087 c.c.», e ulteriormente si precisa che «…la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso» [28]. Per comprendere appieno la ratio della sentenza occorre innanzitutto ricordare che nell’ambito del sistema di tutele della salute e sicurezza, in particolare dopo l’emanazione della direttiva quadro n. 89/391/CEE, il lavoratore non riveste soltanto la figura del “creditore” ma anche quella del “debitore di sicurezza”, essendo tenuto all’adempimento di obblighi specifici ex art. 20, d.lgs. n. 81/2008, la cui esigibilità è però esplicitamente condizionata dalla corretta attuazione dei doveri datoriali (in particolare, da quelli di informazione e formazione) [29]. Si tratta di una disciplina che, messa utilmente a confronto con le comuni regole civilistiche che prevedono per il creditore soltanto l’onere di collaborare all’adempimento del debitore, assume aspetti di incontestabile specialità: in materia di salute e sicurezza, anche per la dirimente “valenza pubblica” che riveste il bene protetto (art. 32 Cost), la collaborazione tra creditori e debitori di sicurezza è doverosa [30]! In dottrina non sono mancati, anche di recente, autorevoli [continua ..]


4. La quantificazione del danno non patrimoniale da perdita dei rapporti parentali

Per quanto riguarda la definizione dell’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale con il lavoratore deceduto subito dalle ricorrenti, il Tribunale utilizza il sistema tabellare a punti adottato dal Tribunale di Milano (ed. 2022), un sistema che, oltre a tenere in considerazione tutti gli aspetti inerenti al danno non patrimoniale, consente l’aggiunta di significative percentuali in aumento (fino al 125% in più) al fine di assicurarne la c.d. “personalizzazione”, a fronte di pregiudizi ulteriori connessi ad aspetti relazionali soggettivi e specifici emersi attraverso prove ed allegazioni istruttorie [35]. Più precisamente, il sistema si fonda sull’attribuzione di un determinato valore/punto (3.365 euro) e su una distribuzione (massima) di punti in considerazione di parametri specifici tra cui l’età della vittima (primaria e secondaria), la convivenza fra le stesse “vittime”, la sopravvivenza di altri coniugi del nucleo primario e la “qualità” della relazione affettiva perduta. Ciò implica lo svolgimento di una istruttoria attenta e puntuale incentrata anche su testimonianze, attraverso le quali ricostruire le peculiarità delle relazioni intrattenute, l’intensità dei legami affettivi, l’assiduità della convivenza, la vicinanza al congiunto durante la fase delle cure e dell’assistenza [36]. Nel decidere il caso, tuttavia, il Tribunale non ha potuto fare esclusivo riferimento alle Tabelle di Milano: esse non prevedono, infatti, l’ipotesi del risarcimento del danno subito dalle nipoti per la perdita di un nonno ma soltanto della ben diversa situazione del danno patito da un nonno per la morte di un nipote. Confermando quanto già deciso in una sua precedente sentenza, nel riconoscere doverosamente il danno anche per i rapporti parentali non considerati dal sistema tabellare [37], i giudici, a fronte dell’impossibilità di procedere ad una applicazione automatica di un modello pensato per un evento non oggettivamente paragonabile a quello di causa, definiscono l’ammontare del risarcimento in via equitativa.


5. Oltre il risarcimento, la priorità resta sempre la prevenzione!

Sono indubbie le potenzialità che l’art. 2087 c.c. riesce a esprimere quando si tratta di dare tutela ai lavoratori anche per patologie professionali particolarissime e severe come sono quelle determinate dall’esposizione all’amianto. A ben riflettere, tuttavia, la norma, se è in grado di dare un fondamentale supporto rispetto al doveroso risarcimento dei danni patiti dal lavoratore e dai suoi congiunti, non può allo stesso tempo assicurare una strategia altrettanto efficace di protezione prevenzionale, alla quale indubbiamente si ispira, ma verso cui, da sempre, mostra molti limiti. La tutela prevenzionale contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto non è tra le vicende più meritorie di encomi, segnata dalla progressiva stratificazione di una serie di importanti normative interne e comunitarie, la cui applicazione è stata purtroppo condizionata da non poche criticità. Attualmente, la disciplina trova collocazione nel Titolo IX del d.lgs. n. 81/2008 (art. 249 ss.), il quale ha ridefinito le misure da applicare alle attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e trattamento dei rifiuti contenenti amianto dalle aree oggetto di bonifica [38]. Con una recente risoluzione approvata il 20 ottobre 2021, il Parlamento europeo ha richiamato con forza l’attenzione delle Istituzioni europee e degli Stati nazionali sulle gravi conseguenze che l’asbesto continua a determinare sulla salute dei lavoratori che vi sono esposti. Nella risoluzione si sollecita la Commissione UE a presentare un’articolata strategia per la rimozione dell’amianto, nella quale prevedere, oltre all’aggiornamento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto durante il lavoro (al fine di ridurne i valori/soglia di esposizione e migliorare l’efficacia delle misure di protezione finora previste), una nuova proposta di direttiva quadro destinata a rafforzare le strategie nazionali attualmente in atto. Rispondendo alle sollecitazioni del Parlamento, la Commissione UE ha adottato un’apposita Comunicazione (28 settembre 2022) [39], in cui, tra l’altro, si riconosce; la notevole pericolosità dell’amianto; l’importanza di attivare un’efficace sorveglianza sanitaria per lo screening e la diagnosi precoce dei tumori correlati agli effetti dell’esposizione [continua ..]


NOTE