Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Un caso di responsabilità per danno erariale indiretto conseguente a condotte mobbizzanti (Corte dei conti, sez. Giur. Reg. Emilia-romagna, 22 novembre 2018, n. 267) (di Duilia Belvedere)


Corte dei conti, sez. Giur. Reg. Emilia-romagna,22 novembre 2018, n. 267   Impiegato dello stato e pubblico in genere – Mobbing – Molestia morale – Danno erariale indiretto – Responsabilità in capo al dirigente autore delle condonne illecite – Sussistenza. Risponde di danno erariale il direttore di un comune che, con azioni reiterate nei confronti di una dipendente, intese a relegarla in un ruolo marginale nell’attività della struttura amministrativa diretta dallo stesso, abbia cagionato la condanna dell’ente di appartenenza nel giudizio civile instaurato dalla dipendente per il risarcimento del danno da mobbing.   1. Con atto di citazione regolarmente notificato la Procura Regionale cita in giudizio M. G., Direttore del Settore Patrimonio del ComunediParma, persentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 38.295,04, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, e  alle spese di giudizio. La Procura espone che con delibera del Consiglio Comunale di Parma n.17/2015 del 31.03.2015 si dava esecuzione alla sentenza n. 479/2014 del Tribunale Civile di Parma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il predetto ente locale al risarcimento del danno in favore della dipendente Bonati Simonetta in conseguenza dell’accertamento di gravi condotte di mobbing e bullyng attuate dal Dirigente del Settore Patrimonio Ing. M. G., diretto superiore gerarchico della dipendente. La decisione veniva confermata dalla sentenza n. 584/2016 della Corte d’Appello di Bologna e diveniva irrevocabile a causa del mancato ricorso perCassazione. 1.1. Dall’esame della vicenda processuale emergerebbero gravi comportamenti tenuti dal convenuto M. in danno della dipendente Bonati, i qualiavrebbero determinato l’insorgenza di uno stato di malattia della ricorrente, ampiamente acclarato e motivato dalla relazione tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio civile. In particolare, i testimoni sentiti nel corso dell’istruttoria del procedimento civile avrebbero confermato che M. G. aveva tenuto in modo prolungato e con particolare accanimento nei confronti della Bonati atteggiamenti offensivi e vessatori e che più volte egli aveva immotivatamente negato dei permessi, costringendo la dipendente a reiterare le richieste di autorizzazione. Inoltre, egli avrebbe invitato il resto del personale a non intrattenersi con la medesima Bonati, la cui postazione lavorativa venne addirittura, per un certo periodo, rivolta verso il muro. 1.2. Per questa vicenda il Comunedi Parma è stato condannato al risarcimento del [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il caso deciso dalla sentenza n. 267/2018 della Corte dei conti Emilia-Romagna - 3. Nozione ed evoluzione giurisprudenziale del mobbing - 4. L’azione di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti per danno erariale indiretto - 5. I precedenti della giurisprudenza della Corte dei conti sotto il profilo del danno erariale indiretto derivante da mobbing - NOTE


1. Premessa

La sentenza della Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna della Corte dei conti n. 267 del 2018 affronta un caso di responsabilità per danno erariale c.d. indiretto conseguente all’accertamento di gravi condotte di mobbing e bullyng. La vicenda prende le mosse dalla condanna nei confronti di Amministrazione comunale in seguito ai comportamenti tenuti da Dirigente del Comune nei riguardi di una dipendente, di cui egli era diretto superiore gerarchico, i quali avrebbero determinato l’insorgenza di uno stato di malattia, in danno alla stessa, ampiamente acclarato e motivato dalla relazione tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio civile [1]. Tale contesto offre un significativo spunto per evidenziare la nascita e la diffusione del mobbing nel mondo del lavoro e l’interesse rivolto a tale fenomeno, oggetto di sempre maggiore attenzione da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità [2]. Occorre inoltre sottoporre ad attenta considerazione come la giurisprudenza si è nel tempo confrontata con il fenomeno del mobbing sotto il profilo del danno indiretto che scaturisce dalla condotta dei dipendenti pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro. Altresì, rileva evidenziare il progressivo ampliamento degli interventi del Giudice contabile a titolo di rivalsa per i danni patrimoniali indiretti patiti dall’erario e il conseguente accertamento di una responsabilità amministrativa, sia di carattere oggettivo (condotta, danno e causalità) che soggettivo (dolo o colpa grave).


2. Il caso deciso dalla sentenza n. 267/2018 della Corte dei conti Emilia-Romagna

La pronuncia in commento è intervenuta a seguito dell’azione di responsabilità, avviata dal Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Ro­magna della Corte dei conti, nei confronti del Dirigente comunale, a fronte della sentenza n. 479/2014 del Tribunale Civile di Parma, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’ente locale al risarcimento del danno in favore di una dipendente in conseguenza dell’accertamento di gravi condotte di mobbing e bullyng. La vicenda trae origine dai gravi comportamenti tenuti dal Dirigente in danno alla dipendente e consistiti in atteggiamenti offensivi e vessatori. Difatti, lo stesso non solo era solito negare permessi, costringendo la dipendente a reiterare le richieste di autorizzazione, ma invitata spesso il resto del personale a non intrattenersi con la medesima, arrivando addirittura a rivolgere, per un certo periodo di tempo, la postazione di lavoro della vittima verso il muro [3]. Tali comportamenti si inseriscono in un quadro di mobbing che viene riscontrato non solo nelle prove testimoniali acquisite nel processo civile avanti al Tribunale di Parma, Sezione Lavoro (concluso con sentenza 5 dicembre 2014, n. 479), ma trovano altresì conferma nell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, depositata avanti al Tribunale stesso il 16 luglio 2014, che evidenzia la sussistenza del nesso causale tra lo stato di malattia riscontrato in capo alla vittima e le condotte vessatorie e reiterate perpretrate nei suoi confronti [4]. Si ravvisa, inoltre, nell’atteggiamento del Dirigente l’elemento soggettivo del dolo, essendo indubbio che le condotte sopra menzionate si inseriscano in un disegno denigratorio della vittima diretto alla volontaria emarginazione e segregazione della sottoposta. Dunque, viene dapprima disposta la condanna del Comune al risarcimento del danno in favore della dipendente (con sentenza 5 dicembre 2014, n. 479 del Tribunale Civile di Parma, Sezione Lavoro), decisione che viene poi confermata dalla sentenza n. 584/2016 della Corte d’Appello di Bologna e che diviene irrevocabile a causa della mancata impugnazione in Cassazione. Successivamente, il Dirigente viene condannato dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con sentenza n. 267/2018, al pagamento, in favore del Comune, del danno erariale complessivamente quantificato in euro [continua ..]


3. Nozione ed evoluzione giurisprudenziale del mobbing

Gli atteggiamenti offensivi e vessatori posti in essere dal Dirigente comunale nei confronti della dipendente sono stati inquadrati dal Giudice del Lavoro di Parma nel fenomeno c.d. di mobbing. Con questa espressione di origine anglosassone (derivante dal verbo inglese “to mob”, ovvero assalire, molestare) si indicano un insieme di comportamenti aggressivi di natura psicofisica o verbale volti ad escludere un membro da un gruppo di appartenenza. Ormai da anni la fattispecie del mobbing, all’interno del rapporto di lavoro, trova sempre maggiore risonanza, e sempre più lavoratori si trovano a dover fronteggiare questo fenomeno [5]. Pur non esistendo una definizione normativa di mobbing è ormai pacifico, sia in giurisprudenza che in dottrina, che con esso si intenda generalmente fare riferimento alla condotta vessatoria del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti di un lavoratore nell’am­biente di lavoro che si concretizza in una serie di comportamenti aggressivi e reiterati indirizzati verso un determinato soggetto e aventi lo scopo di indebolire l’e­quilibrio psico-fisico della vittima e di emarginarla [6]. Tali atteggiamenti si presentano intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti o incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto di lavoro, diventando pertanto espressivi dell’intenzionalità di andare a ledere il lavoratore. Difatti, le condotte mobbizzanti sono finalizzate alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore e mirano a determinare in capo allo stesso una situazione di ansia, stress e frustrazione, suscettibile di tradursi in un danno al suo equilibrio psicofisico, con conseguente insorgenza di stati depressivi e di malattie psicosomatiche [7]. Nel diritto italiano, una delle prime nozioni di mobbing risale ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2003 in base alla quale tale fenomeno si traduce in “atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui si è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo”. [8] Quanto affermato dalla Corte Costituzionale relativamente alla nozione [continua ..]


4. L’azione di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti per danno erariale indiretto

Preliminarmente, occorre dire che la responsabilità amministrativa per danno erariale viene generalmente definita come forma di responsabilità cui è assoggettato colui che, trovandosi legato ad una pubblica amministrazione da un rapporto di servizio latamente inteso, cagioni un danno al pubblico erario, in conseguenza di una violazione dolosa o gravemente colposa, dei suoi obblighi di servizio [14]. Appare qui opportuno sottolineare l’autonomia tra il giudizio civile e quello contabile, in modo particolare tra l’azione di responsabilità amministrativa, nei casi di danno indiretto, rispetto al giudizio civile di danno. Difatti, la Corte dei conti, pur potendo trarre dal giudizio civile elementi utili di cognizione, rimane libera di poter apprezzare e valutare in maniera difforme gli stessi ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto. Tuttavia, se è pur vero che trattasi astrattamente di due giudizi diversi, di fatto i giudici si allineano con quanto detto in sede civile, in considerazione dell’impor­tante corredo probatorio già acquisito in tale sede. Dunque, potremmo dire che vi è solo in teoria una separatezza tra i due giudizi ma nella pratica accade di frequente che ci si muova sulla stessa linea di quanto riportato in sede civile proprio in virtù della rilevanza dell’assetto probatorio ivi acquisito. Difatti, a dimostrazione di quanto qui sopra premesso, nella sentenza in commento, la Corte di conti, pur essendo libera di considerare autonomamente i medesimi fatti oggetto di condanna da parte del Giudice Civile, senza alcun vincolo rispetto a quanto affermato dallo stesso, ha tuttavia ritenuto di considerare l’esistenza di un illecito scaturente da condotte mobbizzanti sulla base dell’incontrovertibile quadro probatorio derivante dalla sentenza civile [15]. Invero, dalla disamina delle risultanze istruttorie assunte nel corso del giudizio civile, è indubbio che siano stati tenuti da parte del Dirigente atteggiamenti costanti e reiterati nel tempo di palese emarginazione ed umiliazione nei confronti della dipendente. In quest’ordine di idee, appare necessario sottolineare che il danno erariale viene meno qualora lo stesso venga ristorato antecedentemente all’accertamento della Corte dei conti. Altresì, occorre sottolineare che vi possono essere delle [continua ..]


5. I precedenti della giurisprudenza della Corte dei conti sotto il profilo del danno erariale indiretto derivante da mobbing

Sebbene sul tema non vi siano numerosi precedenti della Corte dei conti, la recente giurisprudenza si muove verso il riconoscimento della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto legato al fenomeno del mobbing [24]. Orbene, tra i precedenti giurisprudenziali sul tema, occorre evidenziare la sentenza del 2013 della Corte dei conti sezione giurisdizionale Lazio statuente il risarcimento dei danni a carico dei convenuti, in favore del Comune di Rieti, i quali avevano posto in essere una serie di condotte mobbizzanti tali per cui il Comune stesso era stato condannato in sede di giudizio civile a risarcire i danni cagionati dagli stessi ad una dipendente [25]. Nel caso nominato dalla Corte dei conti del Lazio, il riconoscimento della responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto traeva origine dal quadro probatorio emergente dal giudizio civile, attestante una serie di comportamenti subiti dalla vittima nella gestione del rapporto di lavoro che si presentavano lesivi della dignità, professionalità, sicurezza e salute della lavoratrice [26]. Altresì, può qui essere richiamata la sentenza del 2015 con la quale la Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei conti si è pronunciata in tema di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto scaturente dalla condanna del Comune a seguito dell’accertamento della sussistenza di una condotta di mobbing ad opera del convenuto nei confronti di un dipendente. Nella fattispecie, gli atteggiamenti escludenti e denigratori realizzati dal Coman­dante della Polizia Municipale nei confronti della vittima, posti a fondamento della condanna del Comune da parte del Giudice del Lavoro, hanno condotto la Corte dei conti al riconoscimento di una responsabilità amministrativa in capo al convenuto, comportante il risarcimento del danno erariale indiretto mediante pagamento in favore del Comune stesso [27]. Nel solco delle pronunce sopra analizzate della Corte dei conti Lazio del 2013 e della Corte dei conti Veneto del 2015, tra le più significative sul tema preso in esame, si inquadra appieno la sentenza in commento che evidenzia il progressivo riconoscimento di una responsabilità amministrativa in tema di danno erariale indiretto derivante da mobbing.


NOTE
Fascicolo 1 - 2019