L’A. dato conto dei principi costituzionali che regolano l’accesso all’impiego pubblico, intende affrontare gli interrogativi che attengono alla posizione dei ricercatori universitari a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, l. n. 240/2010, cd. riforma Gelmini, vale a dire se sussista l’obbligo d’indire un nuovo concorso ovvero l’applicazione del principio di scorrimento della graduatoria già esistente e valida in presenza di vacanza nel relativo settore scientifico-disciplinare.
In view of the constitutional principles governing access to public employment, it intends to address the questions relating to the position of fixed-term university researchers, ex art. 24, c. 3, l. n. 240/2010, if there is an obligation to hold a new competition or the application of the principle of scrolling the ranking already existing and valid in the relevant scientific-disciplinary sector.
Keywords: university – academic researchers – ranking – comparative assessment
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1. Il principio costituzionale del concorso pubblico e le sue ricadute per i candidati idonei - 2. Lo scorrimento della graduatoria concorsuale per le procedure di valutazione comparativa a posti di ricercatore universitario - 3. Segue: l’indizione di nuovo concorso per procedure su fondi ad hoc - NOTE
La burocrazia pubblica quale apparato servente dell’Amministrazione impone una professionalità organizzata al fine di assicurare l’efficienza e l’imparzialità della sua azione. Si tratta di un diritto costituzionale degli stessi cittadini avere a disposizione un corpo qualificato di dipendenti pubblici [1]. I Costituenti hanno inteso garantire tali obiettivi con la perentoria regola del concorso per l’accesso agli impieghi, ex art. 97, c. 4, Cost., quale norma di chiusura [2] «salvo i casi stabiliti dalla legge», atteso che questo è il sistema principe per offrire le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci [3]. Al contrario, l’assunzione senza concorso è nulla e «non produce effetto a carico dell’Amministrazione» [4]. Tale principio, che s’impone per ogni livello di governo, pur dopo la riforma del Titolo V del 2001 che nulla ha innovato in tema a livello regionale e locale [5], vale anche per la progressione di carriera interna da parte dei pubblici dipendenti [6] come la Consulta ha affermato in relazione a deroga ingiustificata del concorso pubblico senza neppure prevedere verifiche del possesso dei requisiti richiesti da parte dei candidati [7]. Il procedimento assunzionale pubblico è quindi improntato ad uno stretto criterio meritocratico, mentre la regola opposta, il cd. spoil system ovvero l’assunzione intuitu personae, è un’assoluta eccezione [8] come per gli uffici di staff degli organi politici centrali e locali per la cd. alta burocrazia collocata in una zona intermedia fra politica ed amministrazione. Sono del resto noti i datati e persistenti vizi del sistema di reclutamento pubblico [9], come il tasso nozionistico delle prove, l’assunzione di profili generali ed astratti, la rigidità procedurale e l’irregolare pianificazione [10]. I criteri che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici sono notori ed in merito sussiste un’alluvionale giurisprudenza costituzionale nonché amministrativa. Le procedure assunzionali devono svolgersi con modalità che assicurino l’imparzialità e la pubblicità della selezione che passano attraverso draconiani meccanismi oggettivi e trasparenti. In particolare, la verifica compete ad [continua ..]
Il nodo che s’intende qui affrontare attiene alla posizione dei ricercatori universitari a tempo determinato, ex art. 24, c. 3, l. n. 240/2010, cd. riforma Gelmini per l’Università [13], circa l’obbligo d’indire un nuovo concorso ovvero l’applicazione del principio di scorrimento della graduatoria già esistente e valida in presenza di vacanza nel relativo settore scientifico-disciplinare. La questione è stata ampiamente dibattuta per il personale contrattualizzato circa il comportamento che la Pubblica Amministrazione deve seguire tra l’una o l’altra modalità operativa ai fini del reclutamento di personale. L’opzione interpretativa più recente della giurisprudenza è notoriamente a favore della prevalenza dello scorrimento della graduatoria, potendo l’Amministrazione solo in via subordinata procedere all’indizione di nuovi concorsi, in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso [14]. Decisiva appare al riguardo l’ampia formulazione dell’art. 35, c. 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 per cui le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione [15], applicabile anche in caso di assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. cit. Né rileva la tesi per cui il citato c. 5-ter dell’art. 35, d.lgs. cit., riguarderebbe unicamente il personale pubblico contrattualizzato. Invero, il dettato legislativo non contiene alcuna limitazione in tal senso e fa anzi riferimento alle procedure concorsuali indette da tutte le pubbliche amministrazioni, comprese, quindi, anche le Università statali e libere. In ordine ai ricercatori universitari s’è posto il concreto problema della legittimità dell’operato della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa che aveva preferito optare, senza alcuna specifica motivazione, per l’indizione di un nuovo concorso ai fini della stipula di un contratto per l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore anziché attingere da una graduatoria già esistente per il medesimo [continua ..]
Appare tuttavia opportuno indagare anche l’opzione opposta per cui anche le procedure di valutazione a posti di ricercatore universitario possano essere ritenute escluse dal principio generale fissato dall’Adunanza Plenaria circa il favor per lo scorrimento delle graduatorie in luogo del nuovo bando assunzionale, in forza dello particolare status e delle funzioni del ricercatore universitario. Si pensi al non infrequente caso delle procedure che prevedono lo svolgimento di uno specifico progetto di ricerca da parte del vincitore della selezione ovvero un profilo ad hoc in relazione agli ambiti di ricerca perseguiti dal Dipartimento. Ora, è ben noto che l’art. 24, c. 2, l. n. 240/2010, postula con chiarezza che i bandi ed i regolamenti di Ateneo a tal fine debbono attenersi ai «principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori». Tra questi principi la Carta inserisce l’esigenza di evitare bandi che contengano progetti tanto specifici da restringere eccessivamente il numero dei possibili partecipanti al concorso. Tuttavia questo non esclude che siano pubblicati a posti di ricercatore universitario che esigano profili di candidati ovvero progetti di ricerca nel novero degli elementi valutabili dalla Commissione esaminatrice di fatto così anche disincentivando fortemente la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa. Del resto tali selezioni che rientrano appieno nell’ambito dei concorsi pubblici sono soggetti al criterio generale del favor partecipationis, ovvero quel limite al potere di predeterminazione dei requisiti di ammissione. Di talché, non pochi bandi a posti di ricercatore sono stati attinti da varie pronunce amministrative laddove ritenuti troppo restrittivi ovvero ad hoc per un candidato rispetto gli altri con relativa lesione della par condicio fra gli aspiranti. Infatti, il ridetto principio del favor partecipationis comporta l’obbligo per l’Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Tuttavia, un discorso particolare potrebbe valere nel caso – raro, ma non infrequente – di posti banditi su fondi pubblici specifici come le azioni [continua ..]