Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella p.a. e giurisprudenza della Corte di Cassazione (ottobre-dicembre 2020) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone.)


Accertamento pregiudiziale Corte di Cassazione, 23 dicembre 2020, n. 29455, Pres. Tria, Rel. Bellè. L’accertamento della discriminatorietà di un trattamento economico di fonte collettiva, in tema di raffronto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, intesa come diversità di trattamento non legittimata dalle ragioni giustificatrici (non comparabilità/legittime ragioni di politica sociale) ai sensi della direttiva europea sul lavoro a termine come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’UE, deve svolgersi secondo le regole ordinarie, mancando i presupposti per attivare il procedimento speciale di accertamento pregiudiziale ex art. 64 d.Igs. 165/2001. Assunzione Corte di Cassazione, ord., 19 ottobre 2020, n. 22673, Pres. Tria, Rel. Di Paolantonio, P.M. Celeste (conf.). In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», ai sensi dell’art. 75 d.p.r. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio; ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell’amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera (nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l’accertamento della falsità ideologica dell’autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale Ata relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la Suprema Corte, nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell’attribuzione dei punteggi). Concorsi Corte di Cassazione, ord., 16 novembre 2020, n. 25986, Pres. Tria, Rel. Spena. Nel pubblico impiego contrattualizzato, qualora la graduatoria formata all’esito di un pubblico concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato debba essere utilizzata per l’assunzione con contratto a termine degli idonei, l’assunzione in questione deve avvenire nel rispetto dell’ordine della graduatoria, in armonia con la previsione di cui all’art. 97 Cost., che individua la selezione [continua..]
Fascicolo 4 - 2020