Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Tentativo di conciliazione nelle controversie dei dipendenti della pubblica amministrazione e prescrizione (di Francesca Chietera, Avvocato specialista in pubblico impiego)


 Il contributo, dopo aver dato conto della questione decisa dalla sentenza in commento, circa l’effetto interruttivo della prescrizione ricollegabile alla richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, mette a raffronto la diversa disciplina di quest’ultimo nel settore del pubblico impiego rispetto a quello privato, sintomatica del non riuscito tentativo della privatizzazione, neutralizzata dai vari interventi legislativi susseguitisi dopo la riforma del 1991.

The contribution, after considering the matter decided by the judgement in question, concerning the interruptive effect of the statute of limitations related to the request to attempt conciliation, compares the different rules of the latter in the public employment sector in contrast with the private sector, symptomatic of the unsuccessful attempt at privatisation, neutralised by the various legislative interventions following the 1991 reform.

Keywords: conciliation attempt – public administration – public servants – prescription

In tema di pubblico impiego, la comunicazione della richiesta di conciliazione secondo la procedura di cui agli artt. 65 e 66 del d. lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigenti), costituisce valido atto interruttivo della prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro. In terms of public employment, the communication of the request for conciliation according to the procedure referred to in Articles 65 and 66 of the d. lgs. n. 165 of 2001 (ratione temporis in force), constitutes a valid act to interrupt the prescription of credits deriving from the employment relationship. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 469/2013, in accoglimento dell’impugnazione dell’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. (OMISSIS) di Belluno respingeva la domanda proposta da C.M., Direttore del Dipartimento di psichiatria dal 3/11/1999 al 5/3/2001 intesa ad ottenere la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione nel limite compreso tra il 35% e il 50% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza. Superate le questioni preliminari di improcedibilità e nullità del ricorso, la Corte territoriale riteneva che nella specie fosse maturata la prescrizione atteso che nel pubblico impiego, a differenza che nel lavoro privato, l’invito della Direzione provinciale del Lavoro all’ULSS a nominare un proprio rappresentante nell’ambito del costituendo Collegio di conciliazione non valesse quale vera e propria messa in mora valutabile ex art. 2935 c.c. ai fini dell’interruzione della prescrizione. 2. Avverso tale decisione C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 3. L’Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. (OMISSIS) di Belluno ha resistito con controricorso e formulato altresì ricorso incidentale condizionato cui il C. ha resistito con controricorso. 4. L’Azienda ULSS n. 1 di Belluno ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale da parte del ricorrente. Si tratta infatti (doc. 3 e 4), di atti già prodotti nel fascicolo di parte di primo grado (v. pagg. 6 e 7 del ricorso) e depositati in questa sede dal ricorrente al fine di soddisfare il requisito della specificità dei motivi e consentire a questa Corte un’agevole comprensione delle censure che ruotano intorno a tale documentazione. 2. Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66 e dell’art. 410 c.c. e ss. nonché erronea, omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto la comunicazione della DPL all’ULSS n. 1 di Belluno (diretta ad ottenere la nomina di un proprio rappresentante [continua..]
SOMMARIO:

1. La questione esaminata dalla Corte - 2. Il tentativo di conciliazione nei rapporti di lavoro privato e pubblico: dalla differenziazione dei modelli alla reductio ad unum - 3. l rapporto intercorrente tra i due modelli conciliativi - NOTE


1. La questione esaminata dalla Corte

La Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione di un’azien­da unità locale socio sanitaria, respingeva la domanda proposta dal Direttore del Dipartimento di Psichiatria volta ad ottenere una maggiorazione della retribuzione variabile di posizione. La Corte di merito riteneva infatti che nella fattispecie fosse maturata la prescrizione del diritto azionato dal dirigente sanitario, atteso che nel pubblico impiego, a differenza che nel lavoro privato, l’invito della Direzione provinciale del Lavoro rivolto all’azienda sanitaria al fine di nominare un proprio rappresentante nell’ambito del costituendo Collegio di conciliazione non potesse essere considerata una messa in mora ex art. 2935 c.c., in quanto tale idonea ad interrompere la prescrizione. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il dirigente medico, affidato ad un unico motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione del­l’art. 2948 c.c., degli artt. 65 e 66 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 410 c.p.c., nonché l’er­ronea, omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui la corte di appello aveva ritenuto la comunicazione della DPL all’ULSS inidonea ad interrompere la prescrizione, per non costituire una vera e propria messa in mora. La Corte, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, ha ritenuto che anche con riferimento alla procedura di cui agli artt. 65 e 66 del d.lgs. 165/2001, applicabile ratione temporis, va applicato il principio, già affermato con riferimento alla procedura di cui all’art. 410 c.p.c. (Cass. 24 novembre 2008, n. 27882; Cass. 16 marzo 2009, n. 6336; Cass. 17 settembre 2014, 19604), secondo cui la convocazione dinanzi alla competente commissione di conciliazione all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate, costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943 c.c., c. 4, ai fini dell’interruzione della prescrizione. Ciò in quanto dalla missiva in questione si ricava l’esplicitazione della pretesa nonché la manifesta volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo della domanda. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, che aveva rigettato la [continua ..]


2. Il tentativo di conciliazione nei rapporti di lavoro privato e pubblico: dalla differenziazione dei modelli alla reductio ad unum

Il lungo, articolato e spesso contraddittorio processo di privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni partiva dall’impo­nente progetto di edificare un diritto comune del lavoro, in virtù del quale i rapporti dei dipendenti da pubbliche amministrazioni dovessero essere “ricondotti sotto la disciplina del diritto civile [2]. A partire dagli albori delle riforme in materia, la “cura drastica del diritto comune” [3], finalizzata ad un progressivo processo di omologazione dei rapporti di lavoro pubblico e privato, si è tuttavia spesso realizzata con una tecnica legislativa “divisiva”, mediante la quale si è provveduto ad intervenire nei due ambiti con leggi separate, applicabili al settore privato ma non a quello pubblico o viceversa. Tale modus operandi del legislatore da un lato ha ampliato a dismisura i tempi della prevista privatizzazione, differendo la realizzazione del “colossale trasloco della materia dai pubblicisti ai privatisti” [4]; dall’altro ha finito per collocare le due discipline su binari paralleli, probabilmente destinati a non incontrarsi mai. Dopo quattro interventi di riforma in materia, ciascuno dei quali ingenuamente ritenuto definitivo, la diversità di disciplina di vari istituti fondamentali in entrambi i rapporti (licenziamenti, lavoro flessibile, procedimenti disciplinari, mansioni) ha finito per rappresentare “la definitiva (seppure tacita) rinuncia ad una reale privatizzazione” [5]. Uno degli esempi di tale tecnica legislativa separata riguarda il tentativo di conciliazione relativo alle controversie dei dipendenti della pubblica amministrazione, che ab origine il legislatore della seconda riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione ha voluto disciplinare in maniera distinta rispetto al tentativo di conciliazione relativo alle controversie del settore privato. Pur in presenza di un unico – benché illusorio, come dimostra la successiva prassi applicativa – obiettivo comune di deflazione del contenzioso in materia di controversie di lavoro sia pubblico che privato, il tentativo di conciliazione nell’im­piego pubblico privatizzato, introdotto dal d.lgs. n. 80/1998, successivamente modificato dal d.lgs. n. 387/1998 ed infine trasfuso nel d.lgs. 165/2001 (artt. 65 e 66), a sua volta [continua ..]


3. l rapporto intercorrente tra i due modelli conciliativi

Ricostruite sinteticamente le differenze tra i due modelli di conciliazione stragiudiziale, va evidenziato, con riferimento al rapporto tra gli stessi intercorrente, che sin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998 si è ritenuto che il tentativo di conciliazione nel lavoro pubblico si ponesse in rapporto di species a genus rispetto a quello di cui al lavoro privato, costituendo una “variazione specializzata” del modello generale disciplinato dall’art. 410 c.p.c., con la conseguenza che eventuali lacune rinvenute nel testo normativo relativo al tentativo di conciliazione in materia di lavoro pubblico potessero essere colmate mediante il rinvio alle disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 410 c.p.c. [13]. Con particolare riferimento alla questione dell’efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta di conciliazione, è stata quindi ritenuta applicabile al lavoro pubblico la regola generale di cui all’art. 410, co. 2, c.p.c., secondo la quale la comunicazione della richiesta di conciliazione inviata alla DPL ha effetto interruttivo della prescrizione [14]. Tale opzione interpretativa, di estensione delle regole del modello conciliativo privato a quello pubblico, è stata ritenuta ragionevole ed in quanto tale idonea ad evitare problemi di costituzionalità della norma, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., non potendosi ipotizzare che il lasso di tempo occorrente per lo svolgimento della procedura conciliativa potesse risolversi in un danno per il lavoratore pubblico, dovuto al maturare di decadenze e prescrizioni in generale [15]. In conclusione, quindi, ed a definitiva conferma dell’inutilità di un modello conciliativo “dedicato” per il pubblico impiego, il tentativo di conciliazione costruito dal legislatore per le controversie nel pubblico impiego non avrebbe mai potuto avere “vita autonoma”, dovendo comunque rapportarsi al modello generale di cui all’art. 410 c.p.c. Tale opzione interpretativa è stata seguita dalla sentenza in commento, nella quale la Corte ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione del diritto azionato dal pubblico dipendente alla richiesta di convocazione inviata dalla DPL, nonostante quest’ultimo avesse omesso di spedire copia della richiesta all’amministra­zione di appartenenza; elemento viceversa valorizzato dalla corte [continua ..]


NOTE