Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Lavoro nelle P.A. e giurisprudenza della Corte di cassazione (aprile-giugno 2020) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone)


  COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Corte di Cassazione, 28 aprile 2020, n. 8261, Pres. Torrice, Rel. Marotta Impiegato dello Stato e pubblico – Assunzione categorie protette – Equiparazione di orfano caduto sul lavoro alle vittime del terrorismo e della criminialità organizzata – Limiti assunzione diretta. In tema di assunzione degli appartenenti alle categorie protette ex l. n. 68 del 1999 nel lavoro pubblico contrattualizzato, l‘orfano di caduto sul lavoro è equiparato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; pertanto, in una logica di interpretazione sistematica delle norme in materia, è consentita l’assunzione diretta di tale categoria di lavoratori solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto ministeri fino all’ottavo livello retributivo ed entro il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell’organico, mentre per le pubbliche amministrazioni diverse dai ministeri, per il reclutamento delle qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo, trovano applicazione le regole ordinarie di reclutamento ex art. 35, 1° comma, lett. a) d.leg. n. 165 del 2001, con conseguente ricorso alla procedura concorsuale, nell’ambito della quale i soggetti protetti godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d’obbligo (fattispecie in cui la suprema Corte ha escluso la possibilità di assunzione diretta di orfano di caduto sul lavoro, da inquadrarsi nel settimo livello retributivo, da parte del consiglio nazionale delle ricerche, trattandosi di amministrazione che non applica il c.c.n.l. comparto Ministeri ma quello degli enti di ricerca).   CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI Corte di Cassazione, 20 maggio 2020, n. 9289, Pres. Napoletano, Rel. Torrice Impiegato dello Stato e pubblico – Incarichi extraistituzionali – Art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 – Condizioni – Conferimento o autorizzazione da parte dell’Amministrazione di provenienza – Oneri di richiesta della preventiva autorizzazione – Gravano sugli enti pubblici economici o sul datore di lavoro privato. Nel pubblico impiego contrattualizzato l’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, nel suo insieme, non vieta l’e­sperimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti, ma li consente solo ove gli stessi siano “conferiti” dal­l’Amministrazione di provenienza ovvero da questa preventivamente autorizzati, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio, con conseguente onere, ai sensi dell’art. 53, co. 9, [continua..]
Fascicolo 2 - 2020