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La controversa vicenda delle sanzioni disciplinari a carico del personale docente ed educativo della scuola. Il caso della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni tra spinte riformatrici e ritorni al passato
Anna Alaimo, Professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Catania.
Filippo Basile, Avvocato nel foro di Catania.
Il contributo approfondisce alcune questioni relative alla competenza in materia di potere disciplinare nei confronti del dipendente pubblico del settore scolastico. Trattasi di un commento critico ad una pronuncia di Cassazione che ha confermato che il dirigente scolastico non ha competenza ad irrogare ai docenti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni, in quanto questa competenza è dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. La critica formulata dagli Autori si basa sia su argomenti letterali sia sistematici.
This case comment explores some issues relating to the competence of disciplinary power in public employment in the education sector. It is a dissenting comment on a ruling of the Italian Supreme Court which confirmed that the school manager does not have the competence to impose on teachers the disciplinary sanction of suspension from service and pay for up to ten days, as this competence lies with the Office for Disciplinary Proceedings. The criticism formulated by the Authors is based on both literal and systematic arguments.
Keywords: labour law - public administration - public administration recruitment - sanctions - disciplinary actions - disciplinary power
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 31 OTTOBRE 2019, N. 28111 Pres. TORRICE – Est. TRICOMI, PARTI E AVVOCATI: MIUR (AVVOCATURA STATO) C. B.B.M. (AVV.TI DE MICHELI, CARAPELLI). Per il personale educativo e docente della scuola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55-bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2001, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017, 492, c. 2, lett. b, 494 d.lgs. n. 297/1994, il dirigente scolastico non ha alcuna competenza per la applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni, appartenendo questa, in via esclusiva, all’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari di cui al c. 4 del medesimo art. 55 bis citato. (Omissis) “Svolgimento del processo” 1. [Che] la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1079 del 2013, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Ministero dell’Istruzione, [continua ..]
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Sommario:
1. Dalla “riforma Brunetta” alla “riforma Madia”: i confini mobili del potere disciplinare dei dirigenti e degli UPD nell’art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001 - 2. Infrazioni di maggiore e di minore gravità. La sospensione dal servizio sino a dieci giorni come spartiacque generale (prima) e spartiacque specifico (poi) nel settore scolastico - 3. L’ordinanza n. 28111/2019 e l’apprezzamento preventivo del fatto punibile da parte del dirigente scolastico: paradosso o regola di governo del sistema? - 4. Le ragioni di critica all’ordinanza in commento - NOTE
1. Dalla “riforma Brunetta” alla “riforma Madia”: i confini mobili del potere disciplinare dei dirigenti e degli UPD nell’art. 55-bis, d.lgs. n. 165/2001
Con l’ordinanza che si annota, la Corte di Cassazione interviene nell’infuocato dibattito riguardante i confini del potere disciplinare attribuito dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001 (da qui in poi: TUPI) ai capi struttura con qualifica dirigenziale e agli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (da qui in poi: UPD). Nel testo della disposizione introdotto dalla “riforma Madia” (l. n. 124/2015 e d.lgs. n. 75/2017) [1] tali confini sono stati spostati a vantaggio degli UPD, nell’intenzione del legislatore del 2015/17 di valorizzare la specifica competenza disciplinare di questi uffici, anche alla luce dell’inerzia dimostrata in passato dalla dirigenza nell’attivazione dei procedimenti; un’inerzia dovuta sia alla frequente scarsa competenza giuridica [2], sia alla promiscuità dei dirigenti con i dipendenti da sanzionare (da cui il frequente «buonismo» in nome della [continua ..]
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2. Infrazioni di maggiore e di minore gravità. La sospensione dal servizio sino a dieci giorni come spartiacque generale (prima) e spartiacque specifico (poi) nel settore scolastico
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a dieci giorni quale fondamentale spartiacque su cui si incentrava il sistema introdotto dalla “riforma Brunetta” (l. n. 15/2009 e d.lgs. n. 150/2009) era uno degli strumenti voluti dal legislatore del 2009 [7] al fine di immettere, nella organizzazione degli uffici pubblici, elementi di maggiore forza e prestigio in capo ai responsabili, prevedendone, appunto, una significativa competenza disciplinare, sia pur nel limite indicato, e attribuendo, al contempo, agli stessi dirigenti il compito di valutare i casi più gravi (punibili, cioè, con una pena superiore alla sospensione sino a dieci giorni), per i quali la stessa riforma del 2009 individuava, nel c. 4 dell’art. 55-bis, un ufficio apposito (l’UPD) competente a gestire il procedimento e ad applicare le sanzioni. Come è ben noto (ed ampiamente indagato in dottrina) la riforma del 2009, connotata da elementi di innovazione [continua ..]
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3. L’ordinanza n. 28111/2019 e l’apprezzamento preventivo del fatto punibile da parte del dirigente scolastico: paradosso o regola di governo del sistema?
Si ribadisce, dunque, che la Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di appello, prende le mosse dalle previsioni di cui agli artt. 492 ss. del “T.U. scuola”, giungendo a negare al dirigente scolastico il potere disciplinare della “sospensione” nei casi di infrazioni compiute dal personale docente ed educativo, dal momento che – sempre secondo la Corte – per tale personale, la disciplina legale (diversamente che per il personale ATA) non contiene, quale specifica sanzione, la sospensione fino a dieci giorni, ma, come già visto, la sola «sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese». Una tale previsione, a giudizio della Corte, attrae necessariamente la competenza in capo all’UPD, anche in ragione delle garanzie di maggiore terzietà dell’organo (secondo quanto si legge nella stessa ordinanza; cfr. punti 16.2 e 16.3), dal momento che la competenza (ad iniziare, [continua ..]
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4. Le ragioni di critica all’ordinanza in commento
La decisione non appare convincente. La Corte non chiarisce, innanzitutto, per quale ragione, logica, prima ancora che giuridica, la previsione astratta di legge sulla sanzione della sospensione sino ad un mese per il personale docente ed educativo non possa essere frazionata, ai fini della competenza, in modo da rispettare il criterio posto dall’art. 55-bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 (ratione temporis applicabile), che era il criterio generale – come si è visto – applicabile a tutto il settore pubblico. La disposizione aveva chiaramente formulato un criterio generale di determinazione della competenza legato ad un apprezzamento ex ante, cioè ad una valutazione preliminare della condotta da parte del dirigente, fondata, in concreto, su una prognosi di maggiore o minore gravità di un certo fatto disciplinarmente rilevante. Ebbene, poiché qualunque condotta disciplinarmente rilevante viene in essere, innanzitutto, come fatto [continua ..]
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NOTE