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L'onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico
Alessio Caracciolo, Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro.
L’onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico permea anche la retribuzione degli incarichi prestati presso terzi, su designazione dell’Amministrazione, quando la scelta è effettuata in virtù delle funzioni svolte presso la stessa. Si potrebbe porre il dubbio che tale configurazione contrasti con la libertà negoziale, specialmente quando il conferimento dell’incarico ha natura politica: nella zona grigia rappresentata dal mutamento degli incarichi dirigenziali (sottratto alla disciplina dello ius variandi), l’accettazione di mansioni aggiuntive - in assenza di controprestazioni economiche - potrebbe essere determinata dal timore di non ottenere il rinnovo dell’incarico, piuttosto che da una genuina valutazione dei benefici collaterali derivanti dall’assegnazione di una funzione ulteriore a titolo gratuito. In questi casi, occorre valutare l’effettiva incidenza dell’accordo negoziale che precede l’atto di attribuzione dell’incarico, la cui natura unilaterale e non recettizia non esonera dall’applicazione della disciplina lavoristica del pubblico impiego contrattualizzato.
The wage of public managers is inspired by the comprehensiveness principle even when its assignments are made to third parties, upon appointment by the Administration, when the choice is made on account of its current public functions. This could be considered at odds of freedom of contract, particularly when the duties are given according to a political evaluation: in the grey area represented by the managers’ tasks shift, which is subtracted from the ius variandi rules, the acceptance of new and further assignments carried out without any financial compensation could be influenced by the fear of not obtaining the job renewal rather than by a genuine assessment of all collateral benefits arising from a further job - even if for free. In such cases, it is necessary to assess the actual impact of the agreement prior to the allocation act, whose unilateral and non-responsive nature does not exempt from the application of public employment law, which is nowadays contractually implied.
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In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (attualmente, art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dall’art. 16 della l. n. 448 del 2001, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell’Amministrazione. [Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Roma Z.R. conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca chiedendo che gli fosse riconosciuto il diritto al compenso per l’attività svolta di Presidente presso i nuclei di valutazione dei capi d’istituto scolastici, che si era aggiunta [continua ..]
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Sommario:
1. Premessa - 2. L’elemento fiduciario e il conferimento dell’incarico - 3. L’onnicomprensività della retribuzione - 4. Contratto individuale e determinazione del trattamento economico - 5. Conclusioni - NOTE
1. Premessa
Il trattamento economico del dirigente pubblico deve ritenersi remunerativo della totalità delle attività svolte al servizio dell’amministrazione di appartenenza, quindi è onnicomprensivo [1]. Su questa conclusione, pur supportata dal dettato normativo, non v’è dubbio che incide l’avversione dell’ordinamento nei confronti dell’attribuzione al dipendente pubblico di più emolumenti connessi allo svolgimento di più attività. Al di fuori del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non è raro che un abile dirigente assuma incarichi di rilievo in diverse compagini societarie e che lo stesso sia retribuito separatamente per ciascuno di essi; viceversa nei confronti del dirigente pubblico, sia pur talentuoso, accade l’inverso, in quanto assume un’importanza preminente l’interesse pubblico che ha quale naturale conseguenza le incompatibilità – tassativamente [continua ..]
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2. L’elemento fiduciario e il conferimento dell’incarico
È indubbio che il rapporto di lavoro del dirigente pubblico sia caratterizzato da un forte elemento fiduciario [12], per certi versi anche maggiore rispetto al settore privato: tale accentuazione è dovuta alla natura pubblicistica degli interessi perseguiti dal datore di lavoro ma anche ai risvolti prettamente politici correlati all’affidamento dell’incarico dirigenziale. Difatti, l’attribuzione al dirigente dei poteri di amministrazione e gestione di un determinato ufficio comportano conseguenze di non scarso rilievo sul piano dell’attuazione dei programmi elettorali e, pertanto, l’amministrazione punta su dirigenti in grado di realizzare gli obiettivi prefissati nei tempi e nei modi scanditi dall’agenda politica. Tale discrezionalità è incardinata su un duplice vaglio, tecnico e politico, che realizza al contempo sia il rafforzamento della sintonia tra dirigente ed organo elettivo sia la [continua ..]
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3. L’onnicomprensività della retribuzione
Una volta pattuito «il trattamento economico delineato ai sensi dei commi 1 e 2» [25] dell’art. 24, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, attraverso la sottoscrizione di un contratto individuale, tale corrispettivo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […] nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa» [26]. Quest’impostazione, mutuata dalla legge quadro sul pubblico impiego del 1983 [27], trova la sua ratio nella predeterminazione del compenso spettante al dirigente, che in tal modo non sarà legittimato a richiedere somme ulteriori a seguito dell’espletamento di attività funzionalmente ritenute connesse a quella principale [28]. Naturalmente, il trattamento retributivo previsto per il dirigente deve intendersi nella totalità delle sue [continua ..]
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4. Contratto individuale e determinazione del trattamento economico
La Corte ha analizzato sia la natura – privatistica e non amministrativa – dell’atto di conferimento, sia l’afferenza del ruolo di Presidente presso i nuclei di valutazione dei capi d’istituto scolastici alle funzioni tipiche dell’incarico dirigenziale di Provveditore agli studi. In realtà, pur condividendosi le conclusioni nel loro complesso, è opportuno evidenziare come il percorso argomentativo operato non sia del tutto convincente. Ciò in quanto, con riferimento alla mancata sottoscrizione del contratto all’inizio del rapporto, è pacifico che la stessa sia necessaria per norma inderogabile [35], mentre i vizi o le carenze formali dello stesso possono essere integrati dalle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva applicabile [36]. Difatti, proprio perché il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione deve ritenersi parificato, da un punto di vista negoziale, [continua ..]
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5. Conclusioni
L’ampiezza del novero degli incarichi riferibili alla posizione assunta all’interno dell’amministrazione di appartenenza ispira una riflessione sul diritto di rifiuto spettante al dirigente pubblico nei confronti del proprio datore di lavoro, in quanto se, da un lato, è evidente il collegamento tra conferimento dell’incarico dirigenziale e svolgimento delle funzioni accessorie, dall’altro è proprio la definizione di queste ultime a risultare eccessivamente ampia. Difatti, è tautologico affermare che «la necessaria attribuzione dell’incarico […] ad un dirigente implica con evidenza un collegamento ineludibile fra l’incarico e la funzione dirigenziale ricoperta» [44], in quanto ciò non spiega il nesso tra la necessità che l’incarico sia svolto da un dirigente e l’attribuzione dello stesso proprio a quel dirigente. Sebbene, dunque, nel caso di specie la ricostruzione della [continua ..]
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NOTE