Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella P.A. e giurisprudenza della Corte di cassazione (gennaio-marzo 2021) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone.)


Conferimento Incarico dirigenziale Corte di Cassazione, 9 marzo 2021, n. 6485, Pres. Torrice, Rel. Bellè. In tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all’art. 19, 1° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall’art. 97 cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate. Conferimento incarico dirigenziale Corte di Cassazione, 8 marzo 2021, n. 6308, Pres. Tria, Est. Torrice. In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle regioni, l’obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all’interno dell’ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all’art. 19, 6° comma, d.lgs. n. 165 del 2001, dal­l’art. 40, 1° comma, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett. f) dello stesso comma ha previsto l’ap­plic­a­zione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione (fattispecie in tema di incarichi conferiti dalla regione Calabria ai sensi dell’art. 10 l.reg. n. 31 del 2002). Contratto di lavoro a tempo determinato Corte di Cassazione, 15 febbraio 2021, n. 1817, Pres. Di Paolantonio, Rel. Buffa. In caso di proroga di un contratto a tempo determinato di un dipendente pubblico, è legittima l’indica­zione, in aggiunta al termine fisso finale, di un termine mobile per relationem collegato all’immissione in servizio di personale a tempo indeterminato all’esito di procedure concorsuali o di mobilità, in quanto tale clausola, oltre a perseguire interessi meritevoli di tutela correlati ad esigenze occupazionali temporanee, non costituisce una condizione meramente potestativa, essendo ancorata a presupposti oggettivi che esulano dalla volontà arbitraria dell’amministrazione. Giurisdizione Corte di Cassazione, sez. un. 12 marzo 2021, n. 7032, Pres. Travaglino, Rel. Criscuolo. In tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda del titolare di incarico dirigenziale di istituto scolastico diretta al riconoscimento di una differenza retributiva dovuta all’assegnazione di incarichi aggiuntivi di [continua..]