Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Collaborazioni coordinate e continuative e pubbliche amministrazioni: obblighi e mutamenti della disciplina (di Maria Beatrice Pagani, Dottoranda di ricerca in Lavoro, sviluppo e innovazione nell’Università di Modena e Reggio Emilia)


Partendo dai fatti della sentenza della Corte di Cassazione sez. lav. 9 luglio 2021, n. 19586, la nota considera la disciplina della Gestione separata INPS e dei premi assicurativi INAIL per poi soffermarsi sulla normativa inerente alle collaborazioni coordinate e continuative, e, più in generale, sul lavoro parasubordinato, con particolare riferimento ai profili evolutivi e al quadro specifico applicabile alle pubbliche amministrazioni. L’elaborato si conclude con alcune riflessioni relative all’importanza della corretta qualificazione del rapporto di lavoro, prestando attenzione ad elementi non solo meramente formali, ai fini di garantire un’adeguata tutela alla persona e la certezza del diritto.

Parole chiave: collaborazioni coordinate e continuative – parasubordinazione – pubbliche amministrazioni – gestione separata INPS – obblighi contributivi – premi assicurativi INAIL – obblighi assistenziali.

Quasi dependant workers and public administrations: obligations and changes in the discipline

Commencing from the facts of the judgment of the Court of Cassation sect. lav. 9 July 2021, n. 19586, this text considers the discipline of the Separate INPS management and the INAIL insurance premiums and then dwells on the legislation concerning coordinated and continuous collaborations, and, more generally, on parasubordinated work, with particular reference to the development profiles and the specific framework applicable to public administrations. The comment concludes with some reflections on the importance of the correct qualification of the employment relationship, paying attention to elements not merely formal, in order to ensure adequate protection for the person and legal certainty.

Keywords: coordinated and continuous collaborations – parasubordination – public administrations – separate INPS management – contributory obligations – INAIL insurance premiums – social security obligations.

MASSIMA: Per i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni, l’obbligo contributivo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell’art. 2, c. 26, della l. n. 335/1995, va verificato alla luce dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917/1986, cui fa riferimento il citato co. 26, che prevede, ai fini fiscali, l’assimilazione ai redditi da lavoro dipendente di quelli derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione con determinate caratteristiche, ossia la prestazione di attività in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. (Nella specie, relativa ad alcuni collaboratori addetti a vari servizi comunali, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente l’obbligo di versamento dei contributi a carico del Comune, stante l’apprezzabile durata del rapporto, l’assenza di organizzazione autonoma in capo al collaboratore, l’uso di materiali del committente e la percezione, a cadenza periodica, di un compenso in misura predeterminata). PROVVEDIMENTO: (Omissis) FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Omegna ha convenuto in giudizio l’INPS e l’INAIL esponendo che con verbale di accertamento congiunto i due Istituti avevano contestato rispettivamente l’omesso versamento alla Gestione separata INPS di contributi previdenziali per l’importo di € 94.677,00 e di premi assicurativi all’INAIL per l’importo di € 62.913,23; l’accertamento aveva riguardato le prestazioni rese da numerosi collaboratori dell’ente territoriale occupati in servizi vari (es. addetti al censimento, alla ludoteca, all’asilo nido, ecc.). Secondo lo storico di lite del ricorso, l’Istituto previdenziale aveva ritenuto che le prestazioni in questione fossero da qualificare come collaborazioni coordinate e continuative, sia pure occasionali, rilevando l’omissione della contribuzione nei confronti della Gestione Speciale di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; Il Comune, sul presupposto della natura occasionale, autonoma e saltuaria delle collaborazioni in questione, ha contestato la sussistenza degli obblighi previdenziali ed assicurativi e chiesto l’accertamento negativo dei crediti vantati dall’INPS e dall’INAIL. 2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda del Comune sulla base delle seguenti considerazioni: a) per stabilire se si era in presenza di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale occorreva avere riguardo al criterio dettato dall’art. 409 cod. proc. civ. alla stregua del quale, nel caso di specie, dovevano ritenersi difettare i requisiti per configurare la prestazione resa dei collaboratori come coordinata e continuativa; b) l’art. 44, d.l. [continua..]
SOMMARIO:

1. I fatti di causa - 2. La Gestione separata INPS e i premi assicurativi INAIL - 3. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assimilazione al reddito da lavoro dipendente, estensione della disciplina del lavoro subordinato e divieto di utilizzo per le pubbliche amministrazioni - 4. Conclusioni - NOTE


1. I fatti di causa

Il nucleo della vicenda sulla quale si è pronunciata la Suprema Corte è la riconducibilità nell’alveo dell’occasionalità o nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative di alcuni rapporti di lavoro intrattenuti tra il Comune di Omegna e alcuni suoi collaboratori. Si tratta di un tema del diritto del lavoro che si interseca inevitabilmente con problematiche di diritto previdenziale e di diritto tributario, giacché i giudici si sono trovati a sciogliere un nodo qualificatorio della relazione lavorativa, da cui far scaturire gli eventuali obblighi contributivi e assistenziali corrispondenti. Nello specifico, la sentenza in commento si sofferma a riflettere sulla ravvisabilità degli obblighi contributivi legati all’iscrizione alla Gestione separata INPS, nonché di quelli assistenziali, relativi ai premi INAIL, in capo all’ente locale committente di una pluralità di relazioni riconducibili, secondo la visione dei giudici, a collaborazioni coordinate e continuative ma, inquadrate dall’ente locale nell’ambito dell’occasionalità, autonomia e saltuarietà. I fatti di causa traggono origine nella contestazione di non aver provveduto al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS e dei premi assicurativi INAIL per numerosi collaboratori occupati in molteplici servizi, sollevata con verbale di accertamento congiunto di INPS e INAIL nei confronti del Comune di Omegna. Facendo seguito a tale contestazione, il Comune conveniva in giudizio i due Istituti, chiedendo l’accertamento negativo dei crediti, adducendo la natura occasionale, autonoma e saltuaria delle collaborazioni oggetto di contestazione. Il ricorso così formulato veniva accolto in primo grado dal Tribunale di Torino che aveva ritenuto non fossero presenti i requisiti per configurare la prestazione resa dai collaboratori come coordinata e continuativa secondo i criteri dell’articolo 409 del c.p.c., oltre che la non applicabilità al caso concreto delle disposizioni dell’art. 44 d.l. n. 269/2003 convertito in l. n. 326/2003, sia per ragioni temporali che di mancanza della prova di percezione di compensi superiori alla soglia di legge, oltre che alla luce dell’esclusione dall’obbligo assicurativo dei rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 5 d.lgs. n. 38/2000). La Corte di appello, con pronunzia n. 1349/2013, riformava la [continua ..]


2. La Gestione separata INPS e i premi assicurativi INAIL

Prima di procedere con l’approfondimento degli istituti della Gestione separata INPS e dei premi assicurativi INAIL, pare opportuno rammentare le caratteristiche dell’attuale mercato del lavoro che, ormai da diversi anni, difficilmente si coordinano con la tradizionale visione dicotomica di lavoro subordinato e lavoro autonomo [3]. Per questo motivo si è sempre più affermato il concetto di lavoro parasubordinato, una forma intermedia tra il rapporto di lavoro subordinato e il lavoro autonomo [4], ma non un tertium genus [5], che ha posto, e continua a porre, alcune incertezze interpretative [6]. I mutamenti a cui si è fatto riferimento sono correlati ad ulteriori questioni che si riflettono inevitabilmente sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici, indipendentemente dalla loro qualificazione, e sulle loro esigenze di tutela, oltre che su una più generale necessità di certezza del diritto. Per quanto qui di interesse si ritiene meritevole di richiamo l’art. 38, c. 2 della Costituzione che sancisce per i lavoratori il diritto che siano “preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” [7]. In un contesto così delineato, già nel 1995, con l. n. 335, art. 2, c. 26, era stata istituita la Gestione separata INPS [8], un “fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati” con l’obiettivo di garantire tutti quei professionisti che non godevano di una propria cassa previdenziale [9] o il cui reddito prodotto dall’attività professionale non fosse già integralmente oggetto di contribuzione gestito dalla cassa di riferimento [10], nonché la quasi totalità dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa e altre figure previste per legge [11]. Infatti, la progressiva estensione, di cui si farà cenno in seguito, di istituti concepiti originariamente in maniera esclusiva per il lavoro subordinato, ha reso necessaria una revisione del trattamento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative, revisione avvenuta con l’art. 34 della l. n. 342/2000 [12]. Motivo per cui “l’obbligo contributivo di iscrizione alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 2, 26° comma, l. n. [continua ..]


3. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, assimilazione al reddito da lavoro dipendente, estensione della disciplina del lavoro subordinato e divieto di utilizzo per le pubbliche amministrazioni

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, similmente ad altre forme di lavoro parasubordinato, ha trovato legittimazione nel principio di autonomia contrattuale delle parti sancito all’art. 1322 del Codice civile [35]. Tuttavia, per ottenere un primo riferimento bisognerà attendere la l. n. 741/1959 [36] e, soprattutto, la l. n. 533/1973 [37] che ha ricondotto al processo del lavoro “altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” [38]. La collaborazione si intende coordinata “quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizzi autonomamente l’attività lavorativa”, come specificato con la modifica introdotta dall’art. 15 della l. n. 81/2017 [39]. Si segnala che i fatti considerati nella sentenza in esame sono sicuramente antecedenti al 2013 e che proprio in quegli anni sono intervenute diverse modifiche alla disciplina di tali tipologie di contratto che, come non raramente accade, hanno agito diversamente sulla disciplina dell’impiego privato e del pubblico impiego [40]. Nel primo ambito, infatti, la riforma del mercato del lavoro che è seguita alle “numerose e ampie deleghe al Governo” previste dalla l. n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), da cui sono derivati otto decreti legislativi e un decreto correttivo [41], ha apportato diverse modifiche al sistema, in certi casi con una conseguente stratificazione normativa che ha ulteriormente complicato il lavoro esegetico dei giudici. La frequente strumentalizzazione di questi tipi di contratto per eludere la normativa sul lavoro subordinato ha portato il legislatore a limitarne l’utilizzo predisponendone diverse forme e delineando alcuni limiti di impiego: si ricorda a tal proposito il contratto a progetto introdotto con l’art. 61, c. 1, del d.lgs. n. 276/2003 (al c. 2 invece venivano considerate le c.d. mini co.co.co) la cui disciplina è stata ulteriormente irrigidita con l. n. 92/2012 per poi essere abrogata con il d.lgs. n. 81/2015 [42]. Quest’ultima norma peraltro ha previsto anche misure premiali, seppur ad alcune condizioni, per i datori di lavoro che avessero attuato l’assunzione “con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di [continua ..]


4. Conclusioni

La pronunzia in esame rappresenta una conferma della rilevanza della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, con riguardo, nello specifico, alla giusta identificazione dei criteri discretivi necessari, in modo da individuare anche i soggetti eventualmente obbligati al versamento dei contributi e dei premi. Ma non solo, come già emerso sono derivate non poche questioni che interessano un numero sempre maggiore di lavoratori: secondo le stime dell’Osservatorio sui lavoratori parasubordinati dell’INPS, nel 2020 i collaboratori in Italia sono stati 932.153 [81]. Il diritto del lavoro, il cui fine principale è proprio la tutela del lavoratore e della lavoratrice che nella maggior parte dei casi si trovano ad essere la parte con il minore potere contrattuale, assume dunque un ruolo centrale in questo ambito. Gli ultimi sviluppi del contesto economico e sociale hanno portato ad aggiungere alla questione inerente alla distinzione tra lavoro subordinato e autonomo [82], anche la distinzione tra lavoro subordinato e parasubordinato o autonomo e parasubordinato. Se inizialmente il lavoro parasubordinato era ricondotto alla sfera del lavoro autonomo, come visto, oggi, seppur a certe condizioni, viene ricondotto a quella del lavoro subordinato, riconoscendo alla persona maggiori tutele. Ferma restando la ricostruzione qui effettuata e la sopravvenuta impossibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, pare importante sottolineare l’indisponibilità del tipo contrattuale che impone di andare oltre il nomen iuris per raggiungere la corretta qualificazione del caso concreto. Si è di fronte a questioni sostanziali e non meramente formali, in cui il riferimento alla realtà diventa fondamentale [83]. Non a caso nella sentenza in commento la Cassazione fa riferimento ai criteri dell’art. 50, c. 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917/1986 [84] che prevede, ai fini fiscali, “l’assimilazione ai redditi da lavoro dipendente di quelli derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione con determinate caratteristiche, ossia la prestazione di attività in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita” [85], tutti elementi nel caso in [continua ..]


NOTE