Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella p.a. e giurisprudenza della corte di cassazione (luglio-settembre 2022) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone)


Accertamento pregiudiziale CCNL Corte di Cassazione sez. un. 14 luglio 2022, n. 22206 In materia di pubblico impiego, nell’ambito delle controversie soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, va esclusa l’applicabilità dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 – in tema di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi –, procedura destinata ai giudici civili, ed esclusivamente per il primo grado di giudizio, per dirimere questioni interpretative, sorte nell’ambito del rapporto d’impiego oggetto di giurisdizione del g.o., ben più complesse rispetto a quelle che il giudice amministrativo – occupandosi esclusivamente del reclutamento dall’esterno, con l’aspetto pubblicistico prevalente nettamente sul profilo negoziale – può risolvere in via pregiudiziale, caso per caso, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 104/2010. Contratto a termine Corte di Cassazione sentenza 6 luglio 2022, n. 21355 In tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione – contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. – di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni – implicanti necessariamente accertamenti di fatto –, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, c. 1, c.p.c. Insegnanti di religione Corte di Cassazione 15 luglio 2022, n. 22438 L’assegnazione provvisoria di sede degli insegnanti di religione cattolica ha effetto per l’anno scolastico in relazione al quale è disposta e non incide sulla titolarità della sede, che resta quella di provenienza alla quale il docente ha diritto di rientrare alla scadenza dell’assegnazione, resta quindi escluso ogni potere dell’Ordinario Diocesano di destinare l’insegnante ad altra cattedra disponibile, e ciò anche in ragione del rilievo che al Vescovo non competono poteri organizzativi riservati, invece, alle autorità scolastiche. Legale di ente pubblico Corte di Cassazione 25 luglio 2022 n. 23219 Qualora un avvocato o procuratore venga inserito nell’ufficio legale di un ente pubblico, con costituzione di rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall’art. 3, c. 4, lett. b, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in l. 22 gennaio 1934 n. 36 e modificato dalla legge 23 novembre 1939, n. 1949), in [continua..]