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Sull'esonero dal servizio del pubblico dipendente ex art. 72, d.l. n. 112/2008: il diniego è insindacabile
Maria Barberio, Assegnista di ricerca di Diritto del lavoro nell’Università di Modena e Reggio Emilia
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione afferma che la pubblica amministrazione non è tenuta ad accogliere la richiesta di esonero dal servizio presentata dal dipendente ai sensi dell’art. 72, cc. 1-6, d.l. n. 112/2008. Si afferma, dunque, l’insindacabilità del diniego frapposto, salva la prova dell’abuso del diritto, posta a carico del dipendente. La pronuncia offre lo spunto per riflettere sulla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in tema di esonero dal servizio e sull’onere della prova in ordine agli elementi su cui si basa il diniego.
In judgment no. 19536/2021, the Italian Court of Cassation stated that the public administration (PA) is not obliged to accept an employee’s request for release from service pursuant article 72 of legislative decree n. 112/2008 (paras 1-6). The Court thus clarified that an employee could not challenge the PA’s dismissal of his/her request except in the event of abuse of rights. Overall, the judgment at hand offers insights on the PA’s evaluation mechanisms of work-exemption requests for further elaboration in this essay.
Keywords: Public work - Exemption from work - Refusal - Burden of proof.
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MASSIMA: In tema di pubblico impiego privatizzato, la facoltà di adesione della P.A. alla richiesta di esonero dal servizio formulata dal dipendente ex art. 72, c. 1, del d.l. n. 112/2008, conv., con modif., dalla l. n. 133/2008, “ratione temporis” vigente, costituisce libero esercizio della dismissione del diritto datoriale alla continuazione del rapporto di lavoro, sicché il diniego frapposto alla richiesta si giustifica in sé e non è sindacabile, salvo la prova dell’abuso del diritto a carico del dipendente, a differenza dell’ipotesi disciplinata dal comma 11 dello stesso art. 72, che, configurando un recesso datoriale, richiede l’adozione di adeguate motivazioni, per consentire la verifica che la caducazione del diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro sia avvenuta sulla base di controllabili esigenze organizzative. PROVVEDIMENTO: Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Roma, riformando la [continua ..]
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Sommario:
1. Sui fatti di causa - 2. Sull’esonero dal servizio ex art. 72, cc. 1-6, d.l. n. 112/2008 - 3. La valutazione “discrezionale” della pubblica amministrazione sulla richiesta di esonero del dipendente - 4. Una (non) corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova - 5. Incongruenze della pronuncia in commento e rilievi conclusivi - NOTE
1. Sui fatti di causa
Nel 2011 I.F., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, proponeva al proprio ufficio domanda di esonero dal servizio ai sensi dell’art. 72, cc. 1-6, del d.l. n. 112/2008. Tale richiesta veniva rigettata, nonostante il parere favorevole del dirigente del servizio cui era addetta la dipendente, richiamando nella motivazione del provvedimento la grave carenza di personale e le bassissime percentuali entro cui era consentito il turn over. A fronte del diniego frapposto dalla P.A., la dipendente insisteva con una successiva domanda nel 2012, anch’essa rifiutata. La ricorrente adiva, dunque, il Tribunale di Roma per vedersi riconoscere la legittimità della propria richiesta, adducendo come ulteriore elemento a sostegno del ricorso l’approvazione, nel 2009 e 2010, di analoghe istanze presentate da altri dipendenti. Il tribunale capitolino accoglieva la domanda della dipendente, concedendo l’esonero dal servizio ai sensi dell’art. [continua ..]
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2. Sull’esonero dal servizio ex art. 72, cc. 1-6, d.l. n. 112/2008
La pronuncia in commento affronta il tema dell’esonero dal servizio richiesto dal dipendente ai sensi dell’art. 72, cc. 1-6, del d.l. n. 112/ 2008, conv. in l. n. 133/2008. L’art. 72 – rubricato “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo” – contempla, invero, tre distinte ipotesi: la richiesta di esonero dal servizio, disciplinata dai cc. 1-6 [1]; il trattenimento in servizio per un biennio secondo quanto disposto dai cc. 7-10 [2] e il recesso da parte della P.A. ai sensi del c. 11 [3]. Sebbene gli istituti appena enucleati postulino requisiti differenti e soggiacciano a procedure diverse, per impulso e diritti conseguenti, la direttrice che li ispira è comune. La previsione, difatti, s’inserisce nell’ambito di un intervento legislativo, rappresentato dal d.l. n. 112/2008 [4], dal contenuto piuttosto eterogeneo, che puntava all’ottimizzazione [continua ..]
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3. La valutazione “discrezionale” della pubblica amministrazione sulla richiesta di esonero del dipendente
La pronuncia in commento chiarisce che la pubblica amministrazione non è tenuta a dare adesione alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 72, cc. 1-6, del d.l. 112/2008 dal dipendente, il quale, pertanto, non è titolare di un diritto soggettivo assoluto all’esonero [26]. L’articolo in parola, invero, istituisce, expressis verbis, in capo alla P.A. una mera facoltà, “sicché il diniego frapposto alla richiesta altrui si giustifica in sé quale forma di esercizio non sindacabile della situazione giuridica di vantaggio della P.A., interna al rapporto di diritto privato che la lega al dipendente, cui si chiede di rinunciare”. Invero, proprio questo passaggio della sentenza estrinseca la contraddittorietà endemica del pubblico impiego privatizzato per cui la relazione di lavoro si esercita secondo i crismi del “rapporto di diritto privato che lega al dipendente” ma senza dismettere quella [continua ..]
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4. Una (non) corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova
Il quadro appena tratteggiato chiarisce che l’inesistenza di un obbligo della P.A. di concedere l’esonero non determina la piena insindacabilità del diniego e neppure un vaglio limitato al solo abuso del diritto. A mente della Suprema corte, invece, le adeguate motivazioni si attagliano solo alla diversa fattispecie, contemplata dal c. 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008, prevedendo essa un recesso ad iniziativa datoriale, smentendo la pertinenza del richiamo operato dalla dipendente alle pronunce della giurisprudenza della Corte [34]. Invero, se la motivazione deve sorreggere l’ipotesi di cui al c. 11 (che pur si basa su un fatto del tutto obiettivo: il raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva), a maggior ragione dovrebbe ritenersi necessaria nel comma 1, per supportare l’esercizio della “facoltà” di diniego esercitata dalla P.A. Ne consegue che, sebbene nell’ipotesi in [continua ..]
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5. Incongruenze della pronuncia in commento e rilievi conclusivi
La pronuncia in esame sollecita considerazioni che esorbitano dall’istituto da cui trae le mosse, stante l’abrogazione dello stesso e data, nondimeno, la sua vigenza limitata nel tempo. Invero, ciò che induce riflessioni è la ritrosia del giudicante a valutare il comportamento della pubblica amministrazione nei termini di un potere datoriale “privato”, anche quando sia sorretto, come nel caso di specie, da una chiara “logica aziendalistica”, rispetto alla quale non appare necessario, oltre che corretto, richiamare la posizione di vantaggio della P.A. Quest’ultima, peraltro, viene mobilitata per qualificare il diniego come insindacabile, escludendo il vaglio di legittimità sull’atto, richiamando il solo abuso del diritto come limite all’esercizio del potere datoriale di negare la sospensione della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 72, cc. 1-6, del d.l. n. 112/2008. In seconda battuta, la [continua ..]
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