Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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L'atto di incarico di struttura complessa nell'ambito della dirigenza medica (Corte di cassazione, sez. lav., ord., 17 dicembre 2019, n. 33393) (di Pierluca Baldassarre Pasqualicchio)


Il presente lavoro si propone di analizzare il tema dell’attribuzione di incarico dirigenziale di struttura complessa nell’ambito della struttura sanitaria, alla luce del recente intervento della Suprema Corte. La problematica discende dalle richieste della ricorrente dei diritti retributivi, ad essa spettanti, in forza della preposizione a due strutture semplici qualificabili come struttura complessa. In seguito al rigetto delle proprie doglianze in primo ed in secondo grado, la danneggiata proponeva ricorso in Cassazione. La Corte premettendo che, la Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito l’assetto normativo e contrattuale, ha ritenuto non vero che la sentenza avesse omesso di valutare il fatto indicato dalla ricorrente come decisivo, avendone piuttosto negato la ricorrenza sotto il profilo della necessaria importanza: ha evidenziato, infatti, che la “preposizione a due strutture semplici non comporta necessariamente la qualificazione dell’incarico come di preposizione ad una struttura complessa”, e che anche l’indicazione di elementi di autonomia o rilevanza innovativo-strategica per alcune delle attività svolte, di per sé non significava che l’Azienda fosse tenuta a istituire una struttura complessa composta dalla sommatoria delle due strutture semplici, né a qualificare come complessa l’una o l’altra di esse. Stabiliva, dunque, fosse opportuno sussistesse una posizione di responsabilità operativa caratterizzata dalla presenza contestuale di più parametri tra quelli indicati dall’art. 51 del C.C.N.L. 5.12.1996, in linea con il disposto dell’art. 56, lettera a) del medesimo C.C.N.L. che forniva analoghi requisiti al fine di caratterizzare le strutture complesse. Il ricorso veniva pertanto rigettato.

This work aims to analyze the issue of the allocation of a management position of complex structure within the health structure, in view of the recent intervention of the Supreme Court. The problem stems from the applicant’s demands for remuneration rights, which are due to it, by virtue of the preposition to two simple structures which qualify as a complex structure. Following the rejection of her reasons in the first and second degree, the damaged appealed to the Supreme Court. The Court stated that the Court of Appeal had correctly reconstructed the regulatory and contractual framework and found it not true that the judgment had failed to assess the fact indicated by the applicant as decisive, having rather denied the recurrence in terms of the necessary importance: he pointed out, in fact, that the “preposition to two simple structures does not necessarily involve the qualification of the assignment as a preposition to a complex structure”, and that even the indication of elements of autonomy or innovative-strategic relevance for some of the activities carried out, in itself does not mean that the Company was obliged to establish a complex structure consisting of the summation of the two simple structures, nor to qualify as a complex. “It is therefore appropriate to have a position of operational responsibility, characterized by the contextual presence of several parameters, as indicated by Article 51 of C.C.N.L. 5.12.1996, in line with the provision of Article 56, letter a) of the same C.C.N.L. which provided similar requirements in order to characterize the complex structures. The appeal was therefore dismissed.

  CORTE DI CASSAZIONE, sez. lav., ord. 17 dicembre 2019, n. 33393 (Pres. Amelia Torrice – Rel. Roberto Bellè) Non solo la preposizione a due strutture semplici non comporta necessariamente la qualificazione dell’incarico come di preposizione ad una struttura complessa, ma anche l’indicazione, di cui al motivo di ricorso, di possibili elementi di autonomia o rilevanza innovativo-strategica per alcune delle attività svolte, di per sé non significa che l’Azienda fosse tenuta a istituire una struttura complessa composta dalla sommatoria delle due strutture semplici, né a qualificare come complessa l’una o l’altra di esse, proprio perché anche i criteri di cui all’art. 51 ccnl sono oggetto di un dosaggio e di una ponderazione discrezionali.   RITENUTO CHE la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale di Padova con la quale erano state respinte, per quanto qui ancora interessa, le domande proposte dalla predetta, quale dirigente di primo livello in posizione funzionale B2, nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. n. (OMISSIS) Euganea (già ULSS n. (OMISSIS) di Padova per l’attribuzione, dal 1998 al 2000, della superiore posizione B1 e poi, dal giugno 2000, della posizione A3; la Corte, preliminarmente, riteneva ininfluente il motivo attinente alla mancata ammissione, perché tardive, di alcune produzioni documentali eseguite alla prima udienza di discussione davanti al Tribunale, in quanto in realtà la fondatezza delle domande doveva escludersi già sulla base della prospettazione di esse quale formulata dalla ricorrente; nel merito la sentenza premetteva, quanto al primo periodo dal 1998 all’8.06.2000, che la posizione B1 era caratterizzata dallo svolgimento di funzioni vicarie del responsabile di un servizio e riteneva quindi che lo svolgimento da parte della C., oltre all’attività di “modulista” (pacificamente di caratura B2), anche della sostituzione di medico radiologo “sumaista” andato in pensione, non determinasse l’assunzione di una posizione vicaria del responsabile, dato che il medico “sumaista” era un medico convenzionato, che come tale non poteva neppure svolgere funzioni di responsabile di struttura; quanto al secondo periodo successivo al­l’8.06.2000, per il quale la C. rivendicava i diritti retributivi riconnessi alla preposizione ad una struttura complessa, la Corte riteneva che, pur risultando la medesima preposta a due strutture semplici, non ricorresse alcuno dei criteri cui l’art. 51, comma 2 CCNL riportava il riconoscimento del corrispondente diritto; la C. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso dell’Azienda ULSS poi illustrato da memoria;   CONSIDERATO CHE va preliminarmente disattesa l’eccezione di [continua..]
SOMMARIO:

1. Premessa: Fatti di causa - 2. La specialità della dirigenza sanitaria e l’assegnazione di unità operativa complessa - 3. L’arresto della Suprema Corte - NOTE


1. Premessa: Fatti di causa

La sentenza in epigrafe affronta il tema dell’attribuzione di incarico dirigenziale di struttura complessa nell’ambito della struttura sanitaria. La signora C, in qualità di dirigente di primo livello in posizione B2, aveva richiesto all’Asl U.L.S.S. omissis di appartenenza il riconoscimento dei diritti retributivi connessi alla preposizione ad una struttura complessa, sul presupposto di essere stata preposta a due strutture semplici. In seguito al rigetto della sopraindicata istanza da parte dell’Asl di appartenenza, la ricorrente agiva innanzi al Tribunale, che tuttavia non accoglieva le doglianze; anche l’impugnazione innanzi alla Corte d’Ap­pello competente veniva respinta. La dirigente sanitaria proponeva pertanto ricorso per Cassazione, rilevando, in particolare, che i giudici di seconda istanza aveva omesso l’esame di un fatto decisivo che “avrebbe consentito di riscontrare l’esistenza dei gradi di autonomia, nonché di innovatività ed importanza strategica tali da imporre di ritenere che il contemporaneo incarico di preposta a due strutture integrasse, per il periodo in cui ciò si era verificato i requisiti utili al riconoscimento di una complessità idonea all’attribuzione della posizione A3 di cui al contratto integrativo”. La Suprema Corte, premettendo che la Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito l’assetto normativo e contrattuale, ha ritenuto non vero che la sentenza avesse omesso di valutare il fatto indicato dalla ricorrente come decisivo, avendone piuttosto negato la ricorrenza sotto il profilo della necessaria importanza: ha evidenziato, infatti, che la “preposizione a due strutture semplici non comporta necessariamente la qualificazione dell’incarico come di preposizione ad una struttura complessa” (atteso che, come rilevato nei gradi di merito, la distinzione tra gli incarichi è qualitativa e tipologica e non quantitativa) e che, anche l’indi­cazione, di cui al motivo del ricorso, di possibili elementi di autonomia o rilevanza innovativo-strategica per alcune delle attività svolte, di per sé non significava che l’Azienda fosse tenuta a istituire una struttura complessa composta dalla sommatoria delle due strutture semplici, né a qualificare come complessa l’una o l’altra di esse. A parere della Cassazione, infatti, [continua ..]


2. La specialità della dirigenza sanitaria e l’assegnazione di unità operativa complessa

Il rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria pubblica si caratterizza, ormai notoriamente, per i suoi profili di specialità dovuti per lo più alle “peculiarità delle mansioni svolte e alla varietà delle discipline di riferimento” [1]. In relazione al primo aspetto, “l’estrema tecnicità” della prestazione richiesta al dirigente medico, rispetto a tutte le altre dirigenze, ha influito notevolmente sull’inquadramento giuridico della categoria medica, cui viene richiesto un bilanciamento tra prestazioni tecniche e funzionali alle quali sono strettamente connesse l’efficienza, la produttività, e complessivamente, la performance dell’azienda sanitaria [2]. La configurazione di quest’ultima risulta fondamentale al fine di ricostruire il rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria che, nel corso degli anni, è stata segnata da un processo di privatizzazione cui, si è affiancato e contraddistinto, il parallelo processo di privatizzazione del pubblico impiego, in generale. La c.d. aziendalizzazione [3] del comparto sanitario ha collocato l’atto aziendale al centro dell’organizzazione del servizio pubblico [4], qualificandolo come atto di diritto privato, nonché strumento di autogoverno, adottato dal direttore generale, per disciplinare la complessiva gestione del­l’azienda sanitaria [5]. È attraverso l’uso dell’atto aziendale che il direttore generale individua le articolazioni interne del comparto sanitario (dipartimenti e unità operative semplici e complesse). L’importanza essenziale dell’atto aziendale come strumento privatistico di carattere organizzativo incide su un altro tratto fondamentale della dirigenza sanitaria, quello relativo al sistema delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro. La dirigenza sanitaria, invero, rinviene le proprie fonti dalla disciplina “generale” contenuta nel d.lgs. n. 165/2001 [6], e quella speciale al d.lgs. n. 502/1992. Tale raccordo discende dall’art. 27 d.lgs. n. 165/2001 che obbliga le amministrazioni pubbliche ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al capo II, ivi comprese, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; e dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui la dirigenza sanitaria è disciplinata dal d.lgs. n. 29/1993, e [continua ..]


3. L’arresto della Suprema Corte

La Suprema Corte, nella sentenza oggetto del seguente commento, preliminarmente si pronuncia sulla doglianza della ricorrente di non essere state ammesse dalla Corte territoriale, in violazione degli artt. 421 e 427 c.p.c., le produzioni documentali eseguite alla prima udienza di discussione in primo grado, ribadendo il consolidato principio di diritto in forza del quale è ammissibile la produzione documentale successiva al deposito degli atti introduttivi “solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell’esigenza di replicare a difese altrui”; precisa inoltre che “l’acquisizione documentale può essere disposta d’ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull’onere della prova” [17]. Nel merito, la Suprema Corte decide il ricorso di una dirigente medico, di primo livello in posizionale funzionale B2, che rivendica l’attribuzione della superiore posizione B1 nel periodo tra il 1998 e il 2000 e, dal giugno 2000 della posizione A3. In particolare la ricorrente, dolendosi della decisione di rigetto della Corte d’Appel­lo, allega a fondamento del suo diritto, la circostanza di essere stata addetta, quale unico medico radiologo, a due unità operative semplici. La Corte, nel rigettare il ricorso, ha statuito che l’attività medica, pacificamente svolta dall’istante al vertice delle due unità semplici, è cosa differente dall’esercizio del potere organizzativo della struttura, che prescinde dall’attività medica in senso stretto. Infatti, la posizione di responsabilità dell’unità operativa rivendicata è caratterizzata dalla presenza contestuale di più parametri, indicati nell’art. 51 CCNL del 5 dicembre 1996, che in linea con il disposto dell’art. 56 lett. a) dello stesso contratto collettivo, fornisce analoghi requisiti di identificazione delle strutture complesse. In ogni caso, la ricorrente non allega né dimostra che le [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2020