Il contributo ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’Indennità Integrativa Speciale e dell’Assegno di Sede, voci del trattamento economico del dipendente del comparto scuola in servizio all’estero, così come delineatasi per effetto della successione dei contratti collettivi e dell’interpretazione giurisprudenziale, verificandone la compatibilità e valutando l’applicabilità ai successivi c.c.n.l. della nota a verbale di cui all’art. 76 del c.c.n.l. del 2003.
The paper reconstructs the evolution of the discipline of the Special Supplementary Allowance and the Seat Allowance, items of the economic treatment of the employee of the school sector serving abroad, as outlined by the succession of collective agreements and the interpretation of case law, verifying their compatibility and evaluating the possible applicability to the subsequent c.c.n.l. of the note in the minutes referred to in art. 76 of c.c.n.l. of 2003.
Keywords: State and public employee – Salary – Collective bargaining – School sector – Special supplementary allowance – Headquarters allowance – Function – Performance – Does not remain.
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1. Il caso - 2. La compatibilità tra l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede valutata nel procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi (art. 64 d.lgs. n. 165/2001) - 3. L’inapplicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi - NOTE
La prima parte dell’ordinanza dell’Adunanza Camerale della Suprema Corte in commento ha ad oggetto l’interpretazione dei contratti collettivi resa dal Giudice di primo grado circa la compatibilità tra due voci del trattamento economico del dipendente del Comparto Scuola che lavora all’estero: l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Genova aveva interpretato l’art. 76 del c.c.n.l. Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, nella parte in cui stabilisce che “A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”, nel senso che, nella perdurante vigenza dell’art. 1, c. 2, lett. d), l. n. 324/1959 – secondo cui l’I.I.S. non era dovuta “al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe” – l’incumulabilità di detta indennità, sì come prevista dal c.c.n.l. 24 luglio 2003, continuasse ad essere operante nonostante il mancato espresso richiamo da parte dei c.c.n.l. successivi (sottoscritti il 7 dicembre 2005, il 29 novembre 2007 e il 23 gennaio 2009), atteso che la funzione svolta dalla IIS di adeguare la retribuzione al costo della vita veniva già assolta, per gli insegnanti all’estero, dall’erogazione dell’assegno di sede [1]. Nella pronuncia la Suprema Corte, in linea con un proprio precedente orientamento sul punto [2], ha viceversa chiarito che il c.n.n.l. del 2003, richiamato dai successivi contratti collettivi, modificando la regolamentazione del trattamento retributivo dei dipendenti in senso più favorevole rispetto alla previgente disciplina, nel disporre il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare del personale della scuola, ha sancito il definitivo superamento del divieto di cumulo con l’assegno di sede, in quanto l’indennità ha definitivamente perso la sua originaria funzione di adeguamento al costo della vita e ha assunto piena natura [continua ..]
L’ordinanza della Suprema Corte costituisce una rara applicazione del procedimento di cui all’art. 420-bis c.p.c., introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 30 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , poi confluito nell’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001, allo scopo di coniugare l’esigenza di chiarezza delle disposizioni contrattuali con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), favorendo l’applicazione uniforme degli accordi collettivi su tutto il territorio nazionale, con effetti deflativi sul contenzioso. La citata norma del Testo Unico stabilisce, infatti, che quando per la definizione di una controversia individuale di lavoro alle dipendenze delle P.A. – di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – sia necessario risolvere in via pregiudiziale [4] una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN ai sensi degli artt. 40 e ss. [5], il giudice di prime cure [6] provveda con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, a fissare una nuova udienza di discussione, entro un termine non inferiore a centoventi giorni, invitando la cancelleria a trasmettere l’ordinanza all’ARAN, unitamente al ricorso introduttivo e alla memoria difensiva [7]. L’ARAN, pervenuta la comunicazione, è tenuta a convocare entro trenta giorni le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di raggiungere un accordo sull’interpretazione autentica del contratto, ovvero sulla modifica della clausola controversa e, in caso positivo, provvede a darne comunicazione alla cancelleria del giudice procedente, che a sua volta ne darà avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione del Tribunale all’ARAN, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa e il giudice adito provvede a decidere la controversia con sentenza sulla sola questione pregiudiziale, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa [8]. Tale decisione è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione [continua ..]
Come rilevato, il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare previsto dall’art. 76 c.c.n.l. del 2003, ha fatto venir meno l’incompatibilità di tale emolumento con il c.d. assegno di sede, indennità “intesa a sopperire alle maggiori spese derivanti dal soggiorno all’estero” (e quindi a carattere non retributivo). Le parti contraenti, tuttavia, con nota a verbale al precitato art. 76, avevano precisato che “al personale in servizio all’estero cui non spetta l’IIS, destinatario del contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001 e che il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le norme vigenti”. Detta nota a verbale, pertanto, consentiva che venisse comunque operata una ritenuta sulla retribuzione del lavoratore all’estero nella misura dell’indennità integrativa speciale eventualmente percepita fino al 2001, giustificata, ratione temporis, dall’alternatività della stessa con l’assegno di sede, vigente fino all’entrata in vigore del contratto collettivo del 2003. La disposizione relativa al conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare è stata ribadita con l’art. 78 del successivo c.c.n.l. 2006/2009 Comparto scuola del 29 novembre 2007, tramite il meccanismo del rinvio dallo stesso operato agli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, c. 2, che, a sua volta, fa riferimento agli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. del 2003, con la sostanziale differenza che nel contratto del 2007 le parti non hanno fatto alcun richiamo alla nota a verbale all’art. 76. Ebbene, il MIUR, ritenendo il rinvio operato dall’art.78 del c.c.n.l. 2007 all’art. 76 del c.c.n.l. 2003 comprensivo della nota a verbale allo stesso apposta, ha invece continuato ad operare la ritenuta dell’IIS, pur conglobata, dalla retribuzione del lavoratore all’estero anche in vigenza del contratto collettivo successivo, ragion per cui è sorta la controversia qui in commento tra un docente impiegato all’estero e il Ministero, circa la legittimità dell’interpretazione della norma data dall’Amministrazione e, conseguentemente, della decurtazione dalla stessa effettuata. Nella pronuncia che ci occupa [continua ..]