Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La compatibilità tra I.I.S. e assegno di sede per i lavoratori della scuola all'estero e l'applicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi (di Luca Mannarelli, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Bari)


Il contributo ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’Indennità Integrativa Speciale e dell’Assegno di Sede, voci del trattamento economico del dipendente del comparto scuola in servizio all’estero, così come delineatasi per effetto della successione dei contratti collettivi e dell’interpretazione giurisprudenziale, verificandone la compatibilità e valutando l’applicabilità ai successivi c.c.n.l. della nota a verbale di cui all’art. 76 del c.c.n.l. del 2003.

The paper reconstructs the evolution of the discipline of the Special Supplementary Allowance and the Seat Allowance, items of the economic treatment of the employee of the school sector serving abroad, as outlined by the succession of collective agreements and the interpretation of case law, verifying their compatibility and evaluating the possible applicability to the subsequent c.c.n.l. of the note in the minutes referred to in art. 76 of c.c.n.l. of 2003.

Keywords: State and public employee – Salary – Collective bargaining – School sector – Special supplementary allowance – Headquarters allowance – Function – Performance – Does not remain.

La clausola di cui alla nota a verbale dell’art. 76 c.c.n.l. del comparto scuola 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all’estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare (pronuncia adottata ex art. 64, 3° comma, d.lgs. n. 165 del 2001). Svolgimento del processo che: 1. il Tribunale di Genova, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C.M. nei confronti del Miur, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nel periodo di servizio prestato all’estero quale docente a tempo indeterminato, con sentenza resa ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, interpretava l’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, nella parte in cui stabilisce che: ”A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’este­ro“, nel senso che tale disposizione è applicabile per l’intero quadriennio 2002/ 2005 ed anche per il quadriennio successivo, non essendo stata modificata né dal c.c.n.l. sottoscritto il 7 dicembre 2005, né dal c.c.n.l. sottoscritto il 29 novembre 2007 né infine dal c.c.n.l. del 23 gennaio 2009; il Tribunale non condivideva la tesi di cui a Cass. 10 luglio 2013, n. 17134 secondo la quale, al contrario, la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione; richiamava la previsione di cui alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), istitutiva dell’indennità integrativa speciale (come modificata dalla L. n. 185 del 1960) secondo cui l’indennità integrativa speciale “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla l. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe” e sosteneva che, nella perdurante vigenza di tale [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La compatibilità tra l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede valutata nel procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’effi­cacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi (art. 64 d.lgs. n. 165/2001) - 3. L’inapplicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi - NOTE


1. Il caso

La prima parte dell’ordinanza dell’Adunanza Camerale della Suprema Corte in commento ha ad oggetto l’interpretazione dei contratti collettivi resa dal Giudice di primo grado circa la compatibilità tra due voci del trattamento economico del dipendente del Comparto Scuola che lavora all’estero: l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Genova aveva interpretato l’art. 76 del c.c.n.l. Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, nella parte in cui stabilisce che “A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”, nel senso che, nella perdurante vigenza dell’art. 1, c. 2, lett. d), l. n. 324/1959 – secondo cui l’I.I.S. non era dovuta “al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe” – l’incumulabilità di detta indennità, sì come prevista dal c.c.n.l. 24 luglio 2003, continuasse ad essere operante nonostante il mancato espresso richiamo da parte dei c.c.n.l. successivi (sottoscritti il 7 dicembre 2005, il 29 novembre 2007 e il 23 gennaio 2009), atteso che la funzione svolta dalla IIS di adeguare la retribuzione al costo della vita veniva già assolta, per gli insegnanti all’estero, dall’erogazione dell’assegno di sede [1]. Nella pronuncia la Suprema Corte, in linea con un proprio precedente orientamento sul punto [2], ha viceversa chiarito che il c.n.n.l. del 2003, richiamato dai successivi contratti collettivi, modificando la regolamentazione del trattamento retributivo dei dipendenti in senso più favorevole rispetto alla previgente disciplina, nel disporre il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare del personale della scuola, ha sancito il definitivo superamento del divieto di cumulo con l’assegno di sede, in quanto l’indennità ha definitivamente perso la sua originaria funzione di adeguamento al costo della vita e ha assunto piena natura [continua ..]


2. La compatibilità tra l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede valutata nel procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’effi­cacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi (art. 64 d.lgs. n. 165/2001)

L’ordinanza della Suprema Corte costituisce una rara applicazione del procedimento di cui all’art. 420-bis c.p.c., introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 30 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , poi confluito nell’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001, allo scopo di coniugare l’esigenza di chiarezza delle disposizioni contrattuali con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), favorendo l’applicazione uniforme degli accordi collettivi su tutto il territorio nazionale, con effetti deflativi sul contenzioso. La citata norma del Testo Unico stabilisce, infatti, che quando per la definizione di una controversia individuale di lavoro alle dipendenze delle P.A. – di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – sia necessario risolvere in via pregiudiziale [4] una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN ai sensi degli artt. 40 e ss. [5], il giudice di prime cure [6] provveda con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, a fissare una nuova udienza di discussione, entro un termine non inferiore a centoventi giorni, invitando la cancelleria a trasmettere l’ordi­nanza all’ARAN, unitamente al ricorso introduttivo e alla memoria difensiva [7]. L’ARAN, pervenuta la comunicazione, è tenuta a convocare entro trenta giorni le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di raggiungere un accordo sull’interpretazione autentica del contratto, ovvero sulla modifica della clausola controversa e, in caso positivo, provvede a darne comunicazione alla cancelleria del giudice procedente, che a sua volta ne darà avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione del Tribunale all’ARAN, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa e il giudice adito provvede a decidere la controversia con sentenza sulla sola questione pregiudiziale, impartendo distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa [8]. Tale decisione è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione [continua ..]


3. L’inapplicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi

Come rilevato, il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare previsto dal­l’art. 76 c.c.n.l. del 2003, ha fatto venir meno l’incompatibilità di tale emolumento con il c.d. assegno di sede, indennità “intesa a sopperire alle maggiori spese derivanti dal soggiorno all’estero” (e quindi a carattere non retributivo). Le parti contraenti, tuttavia, con nota a verbale al precitato art. 76, avevano precisato che “al personale in servizio all’estero cui non spetta l’IIS, destinatario del contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001 e che il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le norme vigenti”. Detta nota a verbale, pertanto, consentiva che venisse comunque operata una ritenuta sulla retribuzione del lavoratore all’estero nella misura dell’indennità integrativa speciale eventualmente percepita fino al 2001, giustificata, ratione temporis, dall’alternatività della stessa con l’assegno di sede, vigente fino all’entrata in vigore del contratto collettivo del 2003. La disposizione relativa al conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare è stata ribadita con l’art. 78 del successivo c.c.n.l. 2006/2009 Comparto scuola del 29 novembre 2007, tramite il meccanismo del rinvio dallo stesso operato agli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, c. 2, che, a sua volta, fa riferimento agli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. del 2003, con la sostanziale differenza che nel contratto del 2007 le parti non hanno fatto alcun richiamo alla nota a verbale all’art. 76. Ebbene, il MIUR, ritenendo il rinvio operato dall’art.78 del c.c.n.l. 2007 all’art. 76 del c.c.n.l. 2003 comprensivo della nota a verbale allo stesso apposta, ha invece continuato ad operare la ritenuta dell’IIS, pur conglobata, dalla retribuzione del lavoratore all’estero anche in vigenza del contratto collettivo successivo, ragion per cui è sorta la controversia qui in commento tra un docente impiegato all’estero e il Ministero, circa la legittimità dell’interpretazione della norma data dall’Ammini­strazione e, conseguentemente, della decurtazione dalla stessa effettuata. Nella pronuncia che ci occupa [continua ..]


NOTE