Dopo aver ricostruito i caratteri delle diverse fattispecie di mobilità temporanea, al fine di indagare il significato del requisito della temporaneità, il commento si sofferma sull’esercizio del diritto di elettorato passivo nella RSU dei pubblici dipendenti in mobilità temporanea e, in particolare, in posizione di distacco. La circostanza che ai sensi della l. n. 300/1970 i diritti sindacali vadano esercitati nei luoghi in cui la prestazione viene svolta e l’assenza, ratione temporis, di un esplicito divieto di candidabilità dei lavoratori in mobilità temporanea comporta il riconoscimento del diritto di elettorato passivo per tali lavoratori anche nell’amministrazione di assegnazione.
After reconstructing the characters of the different cases of temporary mobility, in order to investigate the meaning of the requirement of temporariness, the article focuses on the exercise of the right to be elected in the RSU of civil servants in temporary mobility and, in particular, of posted workers. The circumstance that under Law No. 300/1970, union rights must be exercised in the places where the work activity is performed and the absence, ratione temporis, of an explicit prohibition on the eligibility of civil servants in temporary mobility to stand for election entails the recognition of the right to be elected in the RSU to such employees also in the administration of assignment.
1. Sui fatti di causa - 2. La mobilità temporanea - 3. L’esercizio dei diritti sindacali. Il diritto di elettorato passivo nelle elezioni della RSU - NOTE
L’ordinanza in commento affronta il tema dell’esercizio del diritto di elettorato passivo, ai fini del rinnovo della RSU, dei dipendenti pubblici in mobilità temporanea. Tanto la Commissione elettorale costituita presso l’amministrazione sede di votazione [1], quanto il Comitato dei Garanti istituito a livello provinciale [2] avevano respinto il ricorso della Confsal-Unsa, volto a contestare l’ammissione di due candidate nelle liste di Confintesa FP per l’elezione della RSU. Tali lavoratrici, infatti, in quanto dipendenti distaccate, nella ricostruzione della Confsal-Unsa erano prive del diritto di elettorato passivo nella sede di assegnazione ai sensi della circolare Aran 1/2022. Il Tribunale di Caltanissetta, in via cautelare, respinge il ricorso della Confsal-Unsa per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora, riconoscendo il diritto di elettorato passivo ai dipendenti collocati in mobilità temporanea anche nella sede di assegnazione.
Prima di entrare nel merito delle motivazioni dell’ordinanza in commento, pare opportuno ricostruire i caratteri della mobilità temporanea nel pubblico impiego, al fine di comprendere quale significato assume il carattere della temporaneità e quali problematiche la mobilità temporanea può determinare sul godimento dei diritti sindacali. Con l’espressione mobilità temporanea si fa riferimento a un insieme di istituti, quali il comando, il distacco, il fuori ruolo o altre forme di assegnazione, che comportano il mutamento temporaneo del luogo di svolgimento della prestazione all’interno della stessa amministrazione o il passaggio temporaneo ad amministrazione diversa da quella di appartenenza. Si tratta di istituti, la cui distinzione non sempre risulta agevole, che trovano la propria fonte normativa in parte nella legge, in parte nella contrattazione di comparto, o che costituiscono, come il distacco, una mera situazione di fatto, sviluppatasi nella prassi. Il comando era originariamente regolato dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 3/1957 e consisteva nella destinazione a tempo determinato e in via eccezionale di un dipendente presso un’altra amministrazione rispetto a quella di appartenenza, per riconosciute esigenze di servizio o qualora fosse richiesta una specifica competenza, al fine di svolgere la propria attività lavorativa [3]. Questo mutamento di destinazione non determinava «la creazione di un distinto rapporto di impiego, né alcuna modificazione di quello preesistente», con la conseguenza che a essere modificato era solo il rapporto di servizio, non «il vincolo di dipendenza organica», che permaneva con l’amministrazione di provenienza [4]. La disciplina del d.P.R. n. 3/1957 ha oggi carattere residuale, risultando vigente solo per quei comparti, in particolare Funzioni locali e Istruzione e Ricerca [5], che, a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego non hanno provveduto a regolamentare la materia in sede di contrattazione collettiva [6]. Di recente, tale normativa è stata, peraltro, integrata dai c. 413-414, dell’art. 1, l. n. 228/2012, che, a far data dal 1° gennaio 2013, subordinano rispettivamente il ricorso alle assegnazioni temporanee ex art. 30, c. 2-sexies, d.lgs. n. 165/2001, per tutte le pubbliche amministrazioni, e il ricorso al comando ex art. 56, c. 3, d.P.R. n. 3/1957, per [continua ..]
Così delineati i caratteri della mobilità temporanea, tornando alla questione affrontata nell’ordinanza in commento, si deve rilevare che il mutamento della sede di servizio, operato vuoi per soddisfare esigenze dell’amministrazione di appartenenza, vuoi dell’amministrazione di destinazione, oltre che talvolta del lavoratore stesso, può determinare dei riflessi anche sul godimento dei diritti sindacali. La problematica era ben presente alle parti sindacali, tanto da essere stata affrontata, ad esempio, nell’art. 28, c.c.n.q. del 4 dicembre 2017, come sostituito dal c.c.n.q. 19 novembre 2019 e integrato dal c.c.n.q. per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021) del 3 agosto 2021. Tale articolo dispone, infatti, che al fine di assegnare il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato, coloro che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo sono considerati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati e non tra quelli dell’amministrazione di provenienza. Al contrario, nulla, invece, si disponeva in merito all’esercizio del diritto di elettorato passivo relativo all’elezione della RSU dei dipendenti in mobilità temporanea nell’ACQ del 7 agosto 1998, come modificato dal c.c.n.q. del 9 febbraio 2015, applicabile ratione temporis al caso in esame, nonostante in questo caso si ponessero due ordini di problemi. Non solo, come accade in rapporto ad altri diritti sindacali, occorreva stabilire nell’ambito di quale amministrazione potesse essere esercitato il diritto di elettorato passivo dei dipendenti che si trovino in situazione di mobilità temporanea, ma anche come si potesse conciliare la stabilità della RSU con la temporaneità del mutamento di sede di servizio. In occasione delle elezioni per il rinnovo della RSU dell’anno 2022, nelle more dell’approvazione del nuovo ACQ in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, l’Aran aveva emanato un’apposita circolare [46] per fornire chiarimenti sullo svolgimento delle elezioni, prendendo posizione sulla questione. In particolare, riprendendo quanto già affermato nella precedente circolare 1/2018, al punto 6, in materia di elettorato passivo, aveva [continua ..]