Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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L'esercizio del diritto di elettorato passivo per l'elezione della RSU e la mobilità temporanea dei dipendenti pubblici (di Vincenzo Cangemi, Ricercatore di Diritto del Lavoro nell'Università di Torino)


Dopo aver ricostruito i caratteri delle diverse fattispecie di mobilità temporanea, al fine di indagare il significato del requisito della temporaneità, il commento si sofferma sul­l’esercizio del diritto di elettorato passivo nella RSU dei pubblici dipendenti in mobilità temporanea e, in particolare, in posizione di distacco. La circostanza che ai sensi della l. n. 300/1970 i diritti sindacali vadano esercitati nei luoghi in cui la prestazione viene svolta e l’assenza, ratione temporis, di un esplicito divieto di candidabilità dei lavoratori in mobilità temporanea comporta il riconoscimento del diritto di elettorato passivo per tali lavoratori anche nell’amministrazione di assegnazione.

After reconstructing the characters of the different cases of temporary mobility, in order to investigate the meaning of the requirement of temporariness, the article focuses on the exercise of the right to be elected in the RSU of civil servants in temporary mobility and, in particular, of posted workers. The circumstance that under Law No. 300/1970, union rights must be exercised in the places where the work activity is performed and the absence, ratione temporis, of an explicit prohibition on the eligibility of civil servants in temporary mobility to stand for election entails the recognition of the right to be elected in the RSU to such employees also in the administration of assignment.

MASSIMA: In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, non è consentito limitare in via interpretativa l’esercizio del diritto di elettorato passivo per l’elezione della RSU presso la sede di assegnazione ai dipendenti in mobilità temporanea. La limitazione della candidabilità nella sola sede di provenienza, infatti, implica per il lavoratore non solo la scelta tra il mantenimento della sede di lavoro e l’esercizio del diritto di elettorato passivo, ma, in caso di elezione, anche il rientro nella sede di provenienza nonostante le esigenze dell’ammi­nistrazione che avevano in ipotesi determinato l’assegnazione o il distacco non siano venute meno. PROVVEDIMENTO: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato in data 31.3.2022, Confsal-Unsa, organizzazione sindacale operante nel comparto Funzioni Centrali attiva nel territorio nazionale, ha agito in giudizio contro Confintesa FP, la Commissione elettorale per il rinnovo delle RSU presso il Tribunale di Caltanissetta e l’Ufficio del Giudice di pace di Caltanissetta e il Comitato dei Garanti istituito con verbale del 23.3.2022, dolendosi dell’omessa esclusione dalla lista di candidati di Confintesa FP delle candidate P. L. e P. M. In particolare, la federazione ricorrente ha esposto quanto segue. – Con il protocollo del 7.12.2021 l’Aran e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione avevano indetto le elezioni per il rinnovo delle RSU per il personale non dirigente dei comparti; – L’Aran con la circolare n. 1/2022 aveva fornito precise indicazioni circa lo svolgimento di tutto il procedimento elettorale; – In data 15.3.2022 la Commissione elettorale costituita presso il Tribunale di Caltanissetta aveva comunicato che le tre liste presentate da Confsal-Unsa, Confintesa e FLP erano idonee e quindi ammesse alla competizione elettorale; – La candidata P. L. era stata ammessa nonostante risultasse temporaneamente assegnata al Tribunale di Cagliari, mentre la dipendente P. M. era stata ammessa nonostante fosse distaccata dalla Procura della Repubblica di Agrigento per scambio consensuale fino al permanere del consenso delle dipendenti e del parere favorevole degli uffici di appartenenza; – In data 18.3.2022 Confsal-Unsa aveva presentato formale ricorso alla Commissione elettorale contestando l’ammissione delle due candidate, ma la Commissione aveva confermato l’ammissione; – In data 21.3.2022 Confsal-Unsa aveva quindi presentato ricorso al Comitato dei garanti in ragione del fatto che le due candidate erano titolari dell’elettorato passivo solo nelle sedi di provenienza, ma il Comitato aveva respinto il ricorso. La ricorrente ha chiesto in via cautelare, anche tramite l’emissione di decreto inaudita altera parte, che – accertata l’illegittimità della condotta tenuta [continua..]
SOMMARIO:

1. Sui fatti di causa - 2. La mobilità temporanea - 3. L’esercizio dei diritti sindacali. Il diritto di elettorato passivo nelle elezioni della RSU - NOTE


1. Sui fatti di causa

L’ordinanza in commento affronta il tema dell’esercizio del diritto di elettorato passivo, ai fini del rinnovo della RSU, dei dipendenti pubblici in mobilità temporanea. Tanto la Commissione elettorale costituita presso l’amministrazione sede di votazione [1], quanto il Comitato dei Garanti istituito a livello provinciale [2] avevano respinto il ricorso della Confsal-Unsa, volto a contestare l’ammissione di due candidate nelle liste di Confintesa FP per l’elezione della RSU. Tali lavoratrici, infatti, in quanto dipendenti distaccate, nella ricostruzione della Confsal-Unsa erano prive del diritto di elettorato passivo nella sede di assegnazione ai sensi della circolare Aran 1/2022. Il Tribunale di Caltanissetta, in via cautelare, respinge il ricorso della Confsal-Unsa per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora, riconoscendo il diritto di elettorato passivo ai dipendenti collocati in mobilità temporanea anche nella sede di assegnazione.


2. La mobilità temporanea

Prima di entrare nel merito delle motivazioni dell’ordinanza in commento, pare opportuno ricostruire i caratteri della mobilità temporanea nel pubblico impiego, al fine di comprendere quale significato assume il carattere della temporaneità e quali problematiche la mobilità temporanea può determinare sul godimento dei diritti sindacali. Con l’espressione mobilità temporanea si fa riferimento a un insieme di istituti, quali il comando, il distacco, il fuori ruolo o altre forme di assegnazione, che comportano il mutamento temporaneo del luogo di svolgimento della prestazione all’interno della stessa amministrazione o il passaggio temporaneo ad amministrazione diversa da quella di appartenenza. Si tratta di istituti, la cui distinzione non sempre risulta agevole, che trovano la propria fonte normativa in parte nella legge, in parte nella contrattazione di comparto, o che costituiscono, come il distacco, una mera situazione di fatto, sviluppatasi nella prassi. Il comando era originariamente regolato dagli artt. 56 e 57 del d.P.R. n. 3/1957 e consisteva nella destinazione a tempo determinato e in via eccezionale di un dipendente presso un’altra amministrazione rispetto a quella di appartenenza, per riconosciute esigenze di servizio o qualora fosse richiesta una specifica competenza, al fine di svolgere la propria attività lavorativa [3]. Questo mutamento di destinazione non determinava «la creazione di un distinto rapporto di impiego, né alcuna modificazione di quello preesistente», con la conseguenza che a essere modificato era solo il rapporto di servizio, non «il vincolo di dipendenza organica», che permaneva con l’amministrazione di provenienza [4]. La disciplina del d.P.R. n. 3/1957 ha oggi carattere residuale, risultando vigente solo per quei comparti, in particolare Funzioni locali e Istruzione e Ricerca [5], che, a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego non hanno provveduto a regolamentare la materia in sede di contrattazione collettiva [6]. Di recente, tale normativa è stata, peraltro, integrata dai c. 413-414, dell’art. 1, l. n. 228/2012, che, a far data dal 1° gennaio 2013, subordinano rispettivamente il ricorso alle assegnazioni temporanee ex art. 30, c. 2-sexies, d.lgs. n. 165/2001, per tutte le pubbliche amministrazioni, e il ricorso al comando ex art. 56, c. 3, d.P.R. n. 3/1957, per [continua ..]


3. L’esercizio dei diritti sindacali. Il diritto di elettorato passivo nelle elezioni della RSU

Così delineati i caratteri della mobilità temporanea, tornando alla questione affrontata nell’ordinanza in commento, si deve rilevare che il mutamento della sede di servizio, operato vuoi per soddisfare esigenze dell’amministrazione di appartenenza, vuoi dell’amministrazione di destinazione, oltre che talvolta del lavoratore stesso, può determinare dei riflessi anche sul godimento dei diritti sindacali. La problematica era ben presente alle parti sindacali, tanto da essere stata affrontata, ad esempio, nell’art. 28, c.c.n.q. del 4 dicembre 2017, come sostituito dal c.c.n.q. 19 novembre 2019 e integrato dal c.c.n.q. per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021) del 3 agosto 2021. Tale articolo dispone, infatti, che al fine di assegnare il contingente dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato, coloro che si trovano in posizione di comando o fuori ruolo sono considerati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati e non tra quelli dell’amministrazione di provenienza. Al contrario, nulla, invece, si disponeva in merito all’esercizio del diritto di elettorato passivo relativo all’elezione della RSU dei dipendenti in mobilità temporanea nell’ACQ del 7 agosto 1998, come modificato dal c.c.n.q. del 9 febbraio 2015, applicabile ratione temporis al caso in esame, nonostante in questo caso si ponessero due ordini di problemi. Non solo, come accade in rapporto ad altri diritti sindacali, occorreva stabilire nell’ambito di quale amministrazione potesse essere esercitato il diritto di elettorato passivo dei dipendenti che si trovino in situazione di mobilità temporanea, ma anche come si potesse conciliare la stabilità della RSU con la temporaneità del mutamento di sede di servizio. In occasione delle elezioni per il rinnovo della RSU dell’anno 2022, nelle more dell’approvazione del nuovo ACQ in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, l’Aran aveva emanato un’apposita circolare [46] per fornire chiarimenti sullo svolgimento delle elezioni, prendendo posizione sulla questione. In particolare, riprendendo quanto già affermato nella precedente circolare 1/2018, al punto 6, in materia di elettorato passivo, aveva [continua ..]


NOTE