Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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La Corte di Giustizia interviene sulla discriminazione indiretta per età con cui un gioco di prestigio sul dato statistico (Corte di Giustizia UE, Sent. 14 febbraio 2019, Causa C-154/18, seconda sezione) (di Giulia Frosecchi)


Con la sentenza Horgan Keegan c. Irlanda, in causa C-154/18, la Corte di Giustizia dichiara la legittimità di una circolare ministeriale che prevede, per gli insegnanti pubblici neoassunti, una tabella salariale e un inquadramento retributivo inferiori rispetto a quelli applicabili ai dipendenti già in servizio. La Corte non rinviene nella misura contestata una discriminazione indiretta fondata sull’età ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. b) dir. 2000/78/CE, nonostante la presenza di un dato statistico concordante, secondo il quale il 70% degli insegnanti pubblici neoassunti, in qualsiasi anno, non supera i 25 anni si età. Tuttavia, la Corte non motiva la ragione per cui tale dato non sarebbe sufficiente a dimostrare l’effetto indirettamente discriminatorio della disposizione contestata. Al contrario, essa liquida la questione con un’argomentazione lacunosa e sbrigativa, limitandosi a rilevare che il criterio usato non è né indissolubilmente né indirettamente legato all’età.

In Horgan Keegan v. Ireland, C-154/18, the Court of Justice rules for the legitimacy of a Circular, which provides a salary scale and classification on that scale less advantageous than that applicable to teachers already employed as such. The Court does not find that the contested measure causes an indirect discrimination within the meaning of article 2.2.b), Directive 2000/78/EC, notwithstanding a strong statistical evidence, which proves that the 70% of newly recruited public teachers, in any year, are 25 years of age or under. However, the Court does not justify why such data is not sufficient to demonstrate the indirect discriminatory effect of the contested provision. To the contrary, it dismissively asserts that the Circular is not based on a criterion which is inextricably or indirectly linked to the age of the teachers.

  CORTE DI GIUSTIZIA UE, Sent. 14 febbraio 2019, causa c-154/18, seconda sezione (Pres. – Rel. Arabadjiev) Una misura nazionale che prevede, per gli insegnanti pubblici assunti a partire da una determinata data, una tabella salariale e un inquadramento retributivo inferiori rispetto a quelli applicabili ai dipendenti già in servizio non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2000/78/CE, nonostante la presenza di un dato statistico concordante, secondo il quale il 70% degli insegnanti pubblici neoassunti, in qualsiasi anno, abbia 25 anni o un’età inferiore. (Omissis) 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Tomás Horgan e la sig.ra Claire Keegan e, dall’altro, il Minister for Education & Skills (Ministro dell’istruzione e delle competenze professionali, Irlanda), il Minister for Finance (Ministro delle finanze, Irlanda), il Minister for Public Expenditure & Reform (Ministro della spesa pubblica e delle riforme, Irlanda), l’Ireland (Irlanda) e l’Attorney General (Procuratore generale, Irlanda) vertente sulla legittimità di una misura nazionale applicabile dal 1° gennaio 2011 ai dipendenti pubblici neoassunti, inclusi gli insegnanti delle scuole nazionali, che prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione, di una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicabili agli insegnanti già in servizio.   CONTESTO NORMATIVO Diritto dell’Unione 3. L’articolo 1 della direttiva 2000/78 prevede quanto segue: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». 4. L’articolo 2 di tale direttiva così dispone: «1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1: (…) b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che [continua..]
SOMMARIO:

1. La discriminazione indiretta fondata sull’età nella giurisprudenza della Corte di Giustizia - 2. Il caso Horgan Keegan c. Irlanda - 3. La – tentata – prova della discriminazione indiretta e l’effetto boomerang dell’evidenza statistica - 4. La giustificazione che c’è, ma non si vede - NOTE


1. La discriminazione indiretta fondata sull’età nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

La pronuncia in commento verte sulla conformità di una misura di diritto irlandese alla normativa europea in materia di discriminazione indiretta in ragione dell’età. La disposizione nazionale oggetto del ricorso in esame prevede che, a far data dal 1° gennaio 2011, ai dipendenti pubblici neoassunti si applichi “una tabella salariale e di inquadramenti retributivi meno favorevoli di quelli applicabili agli insegnanti già in servizio” (par. 2). Tra i destinatari del provvedimento sono espressamente inclusi gli insegnanti delle scuole nazionali. Ed è proprio l’accesso alla professione di insegnante, da parte di due cittadini irlandesi, ad innescare il procedimento davanti all’Equality Tribunal (organo quasi giurisdizionale) che giungerà, poi, alla Labour Court (giudice del rinvio) e, infine, davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La disposizione emanata dal Ministero dell’istruzione irlandese, in estrema sintesi, ha l’effetto di creare “due categorie di lavoratori”, tra i quali esiste “una manifesta differenza di età”, che svolgono “un lavoro di pari valore, ma retribuito in modo diverso” (par. 11). La sentenza 23 febbraio 2018, in causa C-154/18, che ne dichiara la legittimità, solleva alcune questioni circa l’argomentazione con cui la Corte è giunta a tale conclusione, in particolare, con riferimento all’uso dell’evidenza statistica. Le ragioni giustificatrici dedotte dall’Irlanda e riportate dal giudice rimettente meritano altresì una riflessione, sebbene non siano state oggetto di valutazione da parte del Giudice europeo. La sentenza Horgan Keegan rappresenta una delle rare occasioni che ha avuto la Corte di Giustizia di confrontarsi con una domanda pregiudiziale in merito a una possibile discriminazione indiretta fondata sull’età. Difatti, notoriamente, le pronunce della Corte di Lussemburgo in merito a presunte misure discriminatorie in ragione dell’età hanno piuttosto riguardato casi di discriminazione diretta, in cui le disposizioni controverse facevano esplicito riferimento a un’età precisa e determinata, da cui far dipendere condizioni di lavoro o di accesso al mercato del lavoro, o, ancora, condizioni relative al pensionamento. Nella gran parte dei casi concernenti ipotesi di discriminazione per [continua ..]


2. Il caso Horgan Keegan c. Irlanda

La misura nazionale irlandese, di cui si dirà meglio in un attimo, viene contestata alla luce della dir. 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In particolare, si interpella il Giudice comunitario per vagliare l’eventuale incompatibilità di tale disposizione con l’art. 2, par. 2, lett. b), che, in attuazione dell’obiettivo della direttiva di contrastare le discriminazioni fondate – tra gli altri fattori – sull’età (art. 1), identifica la fattispecie della discriminazione indiretta. Secondo il dettato normativo, quest’ultima sussiste quando “una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone”. La discriminazione indiretta viene meno laddove misure (siano esse disposizioni, criteri o prassi) come quelle appena descritte risultino “oggettivamente giustificate da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il [loro] conseguimento siano appropriati e necessari” (art. 2, par. 2, lett. b). Quando, nell’autunno 2011, il signor Horgan e la sig.ra Keegan sono stati assunti come insegnanti in una scuola elementare pubblica irlandese, si sono visti corrispondere uno stipendio ridotto rispetto a quello riconosciuto ai colleghi assunti antecedentemente al 1° gennaio 2011. Il trattamento retributivo differenziato si spiega in ragione di quanto previsto da una circolare emanata dal Ministero dell’istruzione irlandese (datore di lavoro pubblico) rubricata “Nuove tabelle degli stipendi per i nuovi insegnanti nominati nel 2011”, che applica una riduzione del 10% alla retribuzione (comprensiva dello stipendio base, dell’indennità e dell’assegno per la sorveglianza o la sostituzione) dei dipendenti pubblici neoassunti. La stessa circolare prevede, altresì, che i neoassunti vengano inquadrati nella prima fascia delle tabelle salariali, ridotte a partire dal 1° gennaio, contravvenendo alla prassi consolidata in base alla quale i nuovi insegnanti venivano inseriti nella seconda o nella terza fascia. Il giudice del rinvio, [continua ..]


3. La – tentata – prova della discriminazione indiretta e l’effetto boomerang dell’evidenza statistica

Il giudice del rinvio ben argomenta le ragioni che lo hanno indotto a supporre che la circolare irlandese integrasse una discriminazione indiretta in base all’età e quindi a sollevare la relativa questione pregiudiziale di fronte alla CGUE. In particolare, illustra come, sebbene i nuovi livelli retributivi si applichino a tutti i neoassunti indipendentemente dall’età, tale modifica abbia creato una differenza salariale tra due gruppi di insegnanti che svolgono le stesse mansioni, causando “un chiaro svantaggio dal punto di vista economico” per gli insegnanti assunti dopo il 2011. Il giudice prosegue rilevando che questa circostanza è in grado di produrre un effetto discriminatorio in via indiretta, in ragione dell’evidenza statistica, secondo la quale, non sono l’età media dei neoassunti è inferiore a quella di chi è inquadrato secondo la tabella salariale più favorevole, bensì “al momento in cui sono stati introdotti gli inquadramenti salariali più bassi, le statistiche dello Stato indicavano che il 70% degli insegnanti appena assunti aveva 25 anni o un’età inferiore, ed è stato ammesso che ciò corrispondeva alla tipica ripartizione per età degli insegnanti neoassunti in qualsiasi anno” (par. 17). Pare evidente che il giudice alleghi il dato percentuale, come prova statistica della discriminazione prodotta dall’applicazione della Circolare, in quanto idoneo a dimostrare la prevedibilità del particolare svantaggio al quale sarebbero stati esposti i lavoratori con 25 anni di età o meno. Tale dato appariva chiaro, preciso e concordante nel delimitare la fascia di età dei soggetti destinatari del trattamento economico inferiore, risultando perciò idoneo a dimostrare l’effetto discriminatorio prodotto dalla previsione regolamentare. Tuttavia, la Corte attribuisce alla suddetta evidenza statistica una sfumatura, così come una funzione, diversa, quasi opposta. La Corte, infatti, sembra ribaltare il significato della prova fornita dal giudice del rinvio, per renderla funzionale a sostenere la neutralità del criterio. Difatti, dopo aver indugiato su ciò che nessuno aveva messo in dubbio, ovvero sull’apparente neutralità del criterio preso a riferimento dalla circolare ministeriale rispetto al fattore età, ossia la data di assunzione, [continua ..]


4. La giustificazione che c’è, ma non si vede

Nonostante la Corte di Giustizia non abbia, ad oggi, fornito indicazioni chiare e univoche, circa i criteri che gli Stati membri devono adottare per garantire una corretta applicazione del divieto di discriminazione per età, essa ha, con una certa coerenza, affermato la sostanziale rilevanza della giustificazione che accompagna una disposizione discriminatoria per età, conformemente al dettato normativo ex art. 6, e, parallelamente, ex art. 2, par. 2, lett. i) dir. 2000/78/CE, secondo il quale una misura nazionale, apparentemente neutra, che mette in una posizione di particolare svantaggio un gruppo di lavoratori in ragione della loro età, è ammissibile se oggettivamente giustificata da una finalità legittima e se impiega mezzi appropriati e necessari [14]. Inoltre, la giurisprudenza comunitaria ha disposto che “[N]on deve attribuirsi un significato particolare al fatto che il termine «ragionevolmente», impiegato all’art. 6, n. 1, della suddetta direttiva, non compaia nell’art. 2, n. 2, lett. b), della stessa” [15], poiché “non è concepibile che una disparità di trattamento possa essere giustificata da una finalità legittima, perseguita con mezzi appropriati e necessari, ma che simile giustificazione non sia ragionevole” [16]. L’indagine sulla finalità che giustifica la norma è dunque essenziale, anche per consolidata giurisprudenza comunitaria [17], per stabilire se una norma solo apparentemente neutra non integri, invece, una discriminazione indiretta. Tuttavia, non si ravvisa in questa sede la necessità di approfondire il tema dell’analisi giurisprudenziale delle finalità di una disposizione potenzialmente discriminatoria, considerato che la questione della giustificazione è stata comprensibilmente ignorata da una Corte di Giustizia che non ha ravvisato nella misura irlandese una norma indirettamente discriminatoria in ragione dell’età e, quindi, ha eliminato all’origine il bisogno di addentrarsi in valutazioni circa la legittimità e ragionevolezza della giustificazione, così come della idoneità e necessità dei mezzi scelti dal legislatore. Ciò nonostante, pare opportuno evidenziare che il giudice irlandese aveva posto l’accento sul profilo della giustificazione della norma, in vista di una [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2020