Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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La stabilizzazione "indiretta" ed il risarcimento del "danno comunitario" da illecita reiterazione di rapporti di lavoro a termine (di Marco Biasi)


Corte di cassazione, Sezione lavoro, 30 marzo 2018, n. 7982

Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – Reiterazione abusiva di rapporti a tempo determinato – Stabilizzazione – Danno comunitario

La stabilizzazione, a seguito dell’abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, ad opera di un soggetto diverso da quello che ha realizzato l’illecito, ancorché si tratti di una società controllata o vigilata dallo stesso, non preclude al lavoratore di ottenere il risarcimento del “danno comunitario” da parte dell’Ente responsabile della violazione della disciplina di rango euro-unitario.

 

(Omissis)

RILEVATO CHE:   1. Lo. On., assunto in qualità di operatore qualificato, posizione economica B1, del CCRL del comparto unico della Valle d’Aosta, in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo a decorrere dal 14 marzo 2000 fino all’anno 2011, per lo svolgimento di mansioni di custode dei castelli, musei e giardini, agiva in giudizio: a) per far dichiarare, previo accertamento della illegittimità dell’apposizione del termine, la trasformazione dei contratti in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Valle d’Aosta a far data della prima stipulazione; b) per ottenere la corresponsione delle somme non percepite nei periodi di interruzione del rapporto di lavoro tra i singoli contratti; c) per il risarcimento dei danni derivatigli dall’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, da liquidarsi nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia. 2. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Aosta, ritenuta la fondatezza delle ragioni di illegittimità prospettate a fondamento del ricorso, ma negata la conversione del rapporto di lavoro, stante il divieto di cui all’articolo 97 Cost., comma 3, e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2, riconosceva il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla abusiva reiterazione e, in applicazione analogica della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, liquidava il danno nella misura di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; rigettava la domanda di risarcitoria per il mancato pagamento della retribuzione nei periodi non lavorati intercorsi tra i diversi contratti. 3. Tale sentenza era impugnata da entrambe le parti con distinti ricorsi, poi riuniti. 4. La Corte di appello di Torino, accogliendo parzialmente l’appello della Regione Autonoma Valle d’Aosta e respingendo l’appello del lavoratore, ha negato il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice. 4.1. La Corte d’appello di Torino, per quel che qui interessa, ha precisato che: a) i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione della Legge Regionale n. 68 del 1989 e della Legge Regionale n. 22 del 2010, articolo 42 che, con norme di identico contenuto, stabiliscono che il ricorso ai contratti a termine da parte della Regione deve essere giustificato da esigenze straordinarie e temporanee, prevedendo il limite temporale di nove mesi; b) va respinta la domanda volta ad ottenere la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto ciò contrasterebbe con l’articolo 97 Cost. e con il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 35 e 36; tali disposizioni hanno carattere speciale e prevalgono sulla disciplina del contratto a termine dettata dal Decreto Legislativo n. [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Il “danno comunitario” nell’arresto n. 5072/2016 delle Sezioni Unite - 3. Il “danno comunitario” nella pronuncia in commento - 4. Qualche spunto (non) conclusivo - NOTE


1. Il caso

L’ordinanza in commento costituisce l’ennesimo arresto della giurisprudenza di legittimità sulla vexata quaestio della prova e della quantificazione del risarcimento del danno patito in conseguenza della reiterazione “abusiva” (recte, illecita o contra legem) [1]di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore pubblico. Nel caso de quo, un lavoratore si era trovato a prestare la propria attività per la Regione Valle d’Aosta dal 2000 al 2011, in forza di una successione di contratti temporanei, alla scadenza dell’ultimo dei quali agisce in giudizio al fine di ottenere: i) la trasformazione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ii) la corresponsione delle somme non percepite nei periodi non lavorati (tra i diversi contratti); iii) il risarcimento del danno, da quantificarsi in venti mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Aosta, accertata la – manifesta, tanto che sul punto si forma immediatamente il giudicato interno – violazione della normativa in materia di assunzione a tempo determinato alle dipendenze delle p.a., respinge la domanda di conversione del rapporto e di pagamento della retribuzione per i periodi non lavorati, accogliendo invece la domanda relativa al risarcimento del danno, quantificato in venti mensilità, in applicazione analogica dell’art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300. In grado di appello, il Giudice di secondo grado riforma la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in assenza dell’espressa allegazione e, soprattutto, della relativa prova da parte del lavoratore. Avanti al Giudice di legittimità, la Regione Valle d’Aosta rende nota la sopravvenuta assunzione del lavoratore ricorrente a tempo indeterminato da parte della società Valle d’Aosta S.p.A., circostanza che, nella prospettazione dell’Ente, avrebbe in ogni caso escluso il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, data l’effi­cacia satisfattiva della “stabilizzazione”. Di converso, secondo la prospettazione del lavoratore, il risarcimento del danno non gli sarebbe stato precluso dall’avvenuta assunzione da parte di un soggetto diverso, per quanto, come intuibile dalla stessa ragione sociale, controllato e vigilato dalla Regione Valle d’Aosta, e [continua ..]


2. Il “danno comunitario” nell’arresto n. 5072/2016 delle Sezioni Unite

Nell’accogliere la censura mossa dal ricorrente alla pronuncia di appello, ove questa aveva ritenuto che il danno derivante dalla violazione della normativa in materia di contratto a termine nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dovesse essere oggetto di allegazione e di prova da parte del lavoratore, il Giudice di legittimità richiama immediatamente l’importante pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/2016 [2]. Come risaputo, la decisione da ultimo menzionata aveva avallato – ma non coniato [3] – la costruzione del danno in parola quale “danno comunitario”: secondo gli Ermellini, preclusa dalla regola dell’accesso concorsuale al pubblico impiego la possibilità di convertire il rapporto in contratto a tempo indeterminato [4], il riconoscimento automatico di una somma a titolo di risarcimento del danno (il c.d. “danno comunitario”, appunto), unita all’eventuale maggiore pregiudizio sofferto (la cui allegazione e dimostrazione spetterebbe al lavoratore), si imporrebbe per evitare le censure legate alla violazione della normativa europea [5], senz’altro applicabile al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [6]. Nell’occasione, le Sezioni Unite avevano altresì precisato come, ai fini della quantificazione del “danno comunitario”, non bisognasse avere riguardo ai criteri previsti in materia di licenziamento [7], posto che non si verterebbe in ipotesi di perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato [8], bensì alla misura prevista – allora, dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, oggi, dall’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 – in caso di nullità del contratto a termine nel settore privato [9]. In tale ambito, però, la somma, aggiuntiva alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato [10], è espressamente definita dal legislatore “onnicomprensiva”, non risultando ivi consentita la dimostrazione di un pregiudizio maggiore da parte del lavoratore e la conseguente liquidazione del relativo importo a favore dello stesso [11], come invece (almeno teoricamente) possibile nel lavoro pubblico, ove, al contrario, la conversione rimane preclusa dalla riserva concorsuale.


3. Il “danno comunitario” nella pronuncia in commento

Nonostante l’indubbia autorevolezza del precedente, l’adesione al dictum delle Sezioni Unite da parte della pronuncia in commento appare eccessivamente piana. Pur essendo vero che sulla scia del Supremo Collegio si è posta la prevalente, se non unanime, giurisprudenza di legittimità [12], si sarebbe ivi potuto dare nondimeno conto delle resistenze manifestate da una parte della giurisprudenza di merito [13], culminate nell’ordinanza del Tribunale di Trapani del 5 settembre 2016 [14] e nella successiva sentenza “Santoro” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [15]. Per quanto il Giudice Europeo abbia, non senza qualche equilibrismo o forzatura [16], sostanzialmente avallato –o, quanto meno, non travolto – la soluzione delle Sezioni Unite in punto di “danno comunitario”, non sembra che la lettura proposta circa l’allegazione e la prova del danno derivante da ricorso abusivo al contratto a termine nel pubblico impiego possa ritenersi talmente consolidata da non richiedere un’espressa presa di posizione da parte della giurisprudenza successiva, specie se le peculiari caratteristiche del caso trattato parrebbero suggerire altrimenti. In questo senso, non si può non tenere conto della circostanza che lo snodo decisivo della pronuncia in commento – il diritto del lavoratore al risarcimento per l’illecita assunzione a termine in ipotesi di stabilizzazione “per conto terzi” – attinga in apicibus alla stessa funzione del “danno comunitario”. Da un lato, secondo la linea difensiva della Regione Valle d’Aosta, una volta ottenuto il bene della vita per il quale il lavoratore aveva agito in giudizio (il posto di lavoro a tempo indeterminato), non si sarebbe potuto dare corso all’attribuzione di alcun risarcimento, in assenza dell’allegazione e della prova di un pregiudizio ulteriore. Del resto, in un precedente del 2017, richiamato nella decisione in commento, la Cassazione aveva statuito che, “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine, deve essere qualificata come misura equivalente, idonea a sanzionare debitamente l’abuso, ai fini della compatibilità dell’ordinamento interno al diritto dell’UE, la stabilizzazione prevista ai sensi dell’art. 1, comma [continua ..]


4. Qualche spunto (non) conclusivo

All’indomani della pronuncia delle Sezioni Unite del 2016, era prevedibile che la soluzione di ancorarsi alla normativa del lavoro privato, debitamente “ritagliata” a beneficio del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sarebbe risultata inappagante nel medio/lungo periodo. Da più parti si era non per nulla segnalata la necessità di un intervento del legislatore [23], la cui recente presa di posizione in altro campo, quello delle conseguenze per l’ipotesi di licenziamento viziato nel lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha posto finalmente fine ad una querelle parimenti annosa, anche se esclusivamente “interna” [24]. Al contrario, nella materia che qui interessa, la partita è rimasta completamente aperta [25] ed anzi, stando ad una recente decisione di merito, si potrebbe preconizzare l’ingresso in campo di un nuovo “giocatore”, ossia del c.d. “danno punitivo” (recte, del risarcimento punitivo o esemplare), cui si potrebbe in futuro ricorrere a garanzia dell’effettività della normativa di rango europeo [26]. D’altro canto, nell’epocale pronuncia delle Sezioni Unite n. 16601/2017 [27], con la quale, come ampiamente noto, il Supremo Collegio, superando un orientamento che pareva consolidato [28], ha riconosciuto la delibabilità, a determinate condizioni, di una sentenza straniera che contenga una statuizione in punto di punitive damages, proprio l’art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015 ed il suo antesignano art. 32, commi 5-7, legge n. 183/2010 sono menzionati tra gli esempi di norme che attesterebbero la natura polifunzionale – e non più esclusivamente riparatoria-com­pensativa – dell’odierna responsabilità civile [29]. Va però chiarito preliminarmente che vi è comunque una netta distinzione tra la connotazione sanzionatoria del danno in chiave euro-unitaria (espressione forse più corretta di “danno comunitario”) e la funzione punitiva in senso stretto, propria dei punitive damages dei sistemi di common law (in particolare, in quello statunitense) [30], che richiedono l’accertamento della riprovevolezza (“malice”, o “reprehensibility”) della condotta del danneggiante e che si affiancano necessariamente ai compensatory [continua ..]


NOTE