Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Supplenti della scuola e conteggio parziale dell´anzianità di servizio al passaggio in ruolo: per la corte di giustizia la legge italiana non è discriminatoria (di Marco Peruzzi)


Corte di Giustizia UE – Sentenza 20 settembre 2018, Causa C-466/17, Chiara Motter c. Provincia Autonoma di Trento

Istruzione pubblica – Personale insegnante – Contratti a termine – Conteggio parziale dell’anzianità di servizio al passaggio in ruolo – Disparità di trattamento – Ragioni obiettive – Sussistenza – Conformità alla direttiva 1999/70/CE – Sussistenza.

L’art. 485 del d.lgs. 297/94, che prevede, al passaggio in ruolo, il conteggio parziale dell’anzianità di servizio maturata dagli insegnanti assunti a tempo determinato della scuola pubblica, è conforme al diritto UE, in particolare al principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. La disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato mediante concorso è da ritenersi, infatti, giustificata da ragioni oggettive, essendo volta sia a rispecchiare le differenze nell’attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione sia ad evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale.

CONTESTO NORMATIVO – Diritto dell’Unione – Omissis 5. Ai fini del presente accordo, il termine “lavoratore a tempo indeterminato com­parabile” indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ul­timo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali». 6 Ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro: «1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». Diritto italiano 7 L’articolo 485, paragrafo 1, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (supplemento ordinario alla GURI n. 115 del 19 maggio 1994), prevede quanto segue: «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo».   PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI 8. Nel corso del 2003 la sig.ra Motter è stata assunta dalla Provincia autonoma di Trento con un contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per [continua..]
SOMMARIO:

1. Contratti a termine e settore pubblico: un duplice ritorno della Corte di giustizia per l’ordinamento italiano - 2. Il caso - 3. L’applicabilità del principio di non discriminazione al momento del­l’assunzione a tempo indeterminato - 4. Il vaglio sulla discriminatorietà della disposizione: la sussistenza degli elementi costitutivi - 5. Segue: la sussistenza degli elementi impeditivi. Le criticità dell’iter argomentativo della Corte - NOTE


1. Contratti a termine e settore pubblico: un duplice ritorno della Corte di giustizia per l’ordinamento italiano

Con la sentenza in commento la Corte di giustizia si pronuncia su un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Trento (ord. 18 luglio 2017), concernente una questione di conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La norma di cui si discute è l’art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui, nella scuola pubblica, all’assunzione a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio dei docenti maturata nella fase pre-ruolo può essere riconosciuta in via parziale, dovendo il computo avvenire per intero solo per i primi quattro anni di contratti a termine, poi in misura ridotta di un terzo ai fini giuridici, di due terzi ai fini economici. Per l’ordinamento italiano, la sentenza in commento segna un ritorno della Corte di giustizia, su un duplice versante. È, anzitutto, un ritorno sul tema delle supplenze nella scuola pubblica, già esaminato in Mascolo rispetto alla conformità della normativa interna alla clausola anti-abusiva della direttiva 1999/70/CE [1]. Il filo rosso si stringe a doppio nodo, se si osserva come proprio il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi vigente nel pubblico impiego (e non in contrasto con il diritto UE, come confermato in Mascolo) amplifichi la forza espansiva del principio di parità di trattamento di cui si discute. Se, infatti, la tutela riguarda anche chi ha avuto un contratto a termine e subisce per questo una disparità al momento dell’assunzione con un (nuovo) contratto a tempo indeterminato, il fatto che la reiterazione di contratti a termine possa abusivamente protrarsi nel tempo, senza poi risolversi in una conversione ex tunc del contratto, consegna al principio di parità un “effetto potenzialmente moltiplicatore” [2] (v. infra). La sentenza in esame costituisce, per l’ordinamento italiano, un ritorno anche rispetto a un secondo versante tematico, quello del riconoscimento, al passaggio in ruolo, dell’anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, profilo già affrontato rispetto alla stabilizzazione dei dipendenti dell’Antitrust, prima, e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), poi. Il ragionamento [continua ..]


2. Il caso

Il caso su cui verte il giudizio a quo riguarda il passaggio a ruolo della sig.ra Muller, assunta dalla Provincia autonoma di Trento come docente di lettere di scuola superiore [3], prima in forza di otto contratti a termine della durata corrispondente a ciascun anno scolastico, poi con contratto a tempo indeterminato a partire dall’a.a. 2011/12. Al momento del passaggio in ruolo, in conformità con il quadro normativo applicabile, la Provincia ha proceduto alla ricostruzione di carriera della lavoratrice computando il periodo pre-ruolo in misura ridotta (solo l’83% dell’anzianità di servizio maturata), con conseguente inquadramento della lavoratrice nella prima fascia retributiva e non, invece, nella seconda, come sarebbe accaduto laddove il calcolo fosse avvenuto per intero per tutti gli anni di servizio, ossia per chi assunto, sin dall’inizio di detto periodo, a tempo indeterminato. La sig. Muller ha proposto ricorso al Tribunale di Trento per l’accertamento del diritto al computo per intero dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Il Tribunale, pur propendendo per una soluzione negativa, ha deciso di sollevare la citata questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia: posto, infatti, che il servizio prestato nella fase pre-ruolo è considerato dal legislatore italiano diversamente da quello prestato nella fase di ruolo e, di conseguenza, il lavoratore a termine che passa a ruolo subisce un trattamento differenziato rispetto a chi, in quello stesso periodo, ha lavorato a tempo indeterminato, il Tribunale ha chiesto alla Corte se tale disparità possa considerarsi legittima alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, o se, al contrario, vi sia un contrasto che autorizzi la non applicazione della normativa interna. Si segnala che, nel senso della non conformità e della non applicazione della disposizione in esame, si sono già espresse alcuni corti di merito, con riconoscimento del diritto del docente passato a ruolo alla ricostruzione integrale della carriera. In particolare, tali sentenze, evidenziando lo scarto rispetto ai dettami pronunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 10127/2012 [4], da circoscrivere al tema dell’obbligo dello Stato di prevenire la reiterazione abusiva di contratti a termine, hanno escluso [continua ..]


3. L’applicabilità del principio di non discriminazione al momento del­l’assunzione a tempo indeterminato

Nell’affermare la ricevibilità della domanda, la Corte di giustizia presuppone la pertinenza, rispetto all’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro, e quindi rispetto all’applicazione del principio di parità ivi sancito, di una controversia riguardante “le condizioni alle quali vengono computati i periodi di anzianità maturati da lavoratori a tempo determinato … al momento della loro assunzione come dipendenti pubblici” (par. 23). La Corte presuppone, quindi, un passaggio interpretativo già risolto in altre precedenti pronunce, in particolare in Rosado Santana, ove si è spiegato che “non risulta né dal testo [della clausola 4 dell’accordo quadro] né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile dal momento in cui il lavoratore interessato acquista lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro, diretti sia a vietare la discriminazione sia a prevenire gli abusi risultanti dall’impiego di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, inducono a pensare il contrario” (Rosado Santana, par. 43). In tal senso, non è accolto l’argomento proposto dalla Provincia di Trento nel processo a quo in merito alla scelta del termine di paragone su cui far vertere il giudizio di legittimità del trattamento differenziato. In particolare, per la Provincia il soggetto comparabile dovrebbe essere individuato in un altro lavoratore di ruolo che abbia parimenti prestato servizio pre-ruolo presso le scuole provinciali e non, invece, in un lavoratore che, nel medesimo periodo, abbia sempre lavorato in forza di un contratto a tempo indeterminato. Dovendosi trattare, quindi, per la Provincia, di confronto o tra lavoratori a termine passati a ruolo o tra lavoratori di ruolo con precedente servizio pre-ruolo, il principio di non discriminazione di cui alla direttiva, che prevede, invece, un confronto tra lavoratori a termine, da un lato, e lavoratori a tempo indeterminato, dall’altro, non sarebbe applicabile. Come evidenziato, tuttavia, anche dal giudice a quo nell’ordinanza di remissione, già nei precedenti casi Rosado Santana e Valenzai giudici di Lussemburgo hanno spiegato che “la discriminazione contraria alla clausola n. 4 [continua ..]


4. Il vaglio sulla discriminatorietà della disposizione: la sussistenza degli elementi costitutivi

Posta l’applicabilità del principio di non discriminazione [10], il vaglio della Corte si concentra sull’accertamento degli elementi giuridici che compongono la fattispecie discriminatoria prevista dalla clausola n. 4 dell’Accordo quadro: gli elementi costitutivi, rappresentati dalla disparità di trattamento di un lavoratore a termine rispetto a un lavoratore a tempo indeterminato comparabile e dal nesso di causalità tra tale trattamento e il tipo contrattuale, e gli elementi impeditivi, dati dalla ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino e legittimino detta disparità [11]. In punto di verifica degli elementi costitutivi della fattispecie, in particolare con riguardo alla necessità che la differenza sia rilevata rispetto a un lavoratore comparabile, in linea con la costante giurisprudenza sul punto [12] e con quanto sancito dalla clausola n. 3 dell’Accordo quadro [13], la Corte spiega come la comparabilità sussista laddove le parti poste a confronto esercitino un lavoro identico o simile e come tale carattere si possa accertare tenendo conto di un insieme di fattori, quali «la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego» (par. 29). Nel caso di specie, affinché la disparità di cui trattasi rilevi ai fini della norma europea, è necessario, quindi, che sussista un rapporto di comparabilità tra la situazione del docente a termine che poi passa a ruolo e quella del docente assunto, sin dal principio, a tempo indeterminato. Per la Corte tale rapporto sussiste: il fatto che il lavoratore assunto sin dall’inizio a tempo indeterminato abbia, a differenza della lavoratrice a termine che passa a ruolo per titoli, vinto un concorso generale per l’accesso alla pubblica amministrazione non incide sulla valutazione di comparabilità. Da un lato, infatti, rileva la Corte, è proprio la procedura nazionale di assunzione per titoli che presuppone l’assimilabilità della situazione del lavoratore a termine con un’esperienza professionale a quella dei dipendenti pubblici di ruolo (par. 33). Dall’altro, se la qualità delle prestazioni dei docenti a tempo determinato fosse inferiore a quella dei vincitori di concorso, sarebbe del tutto contraddittoria la scelta del legislatore italiano di equiparare integralmente il periodo [continua ..]


5. Segue: la sussistenza degli elementi impeditivi. Le criticità dell’iter argomentativo della Corte

La Corte spiega che una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato può ritenersi giustificata qualora risponda a una reale necessità e obiettivo legittimo, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessaria rispetto a tal fine. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza della Corte, anche in relazione all’equivalente formula utilizzata nella clausola anti-abusiva, le ragioni oggettive sussistono laddove ricorrano circostanze/elementi “precisi e concreti” che contraddistinguono “una determinata attività”/“rapporto di impiego”, tali da giustificare, “in tale peculiare contesto”, la disparità di trattamento (ovvero, rispetto alla normativa anti-abuso, l’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato). “Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” [15]. Nel caso di specie, gli obiettivi legittimi sono individuati “da un lato, nel rispecchiare le differenze nell’attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall’altro, nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale” (par. 47) [16]. L’approdo a siffatta conclusione solleva una serie di perplessità. È sì vero che la clausola n. 4 dell’accordo quadro sui contratti a termine non gode, in punto di cause di giustificazione, del dettaglio normativo proprio delle direttive antidiscriminatorie concernenti fattori collegati all’identità soggettiva della persona (direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE). In tali sedi, il vaglio sulle scriminanti, in caso di discriminazione diretta, è ben più vincolato e stringente, dovendo vertere sull’accertamento della natura essenziale e determinante della caratteristica, correlata al fattore di rischio, per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, muovendosi in un contesto di minor dettaglio normativo, lo scrutinio sulla discriminazione a [continua ..]


NOTE