Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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La violazione dell'obbligo di esclusività dei docenti universitari: presuppo-sti ed effetti nel contenzioso. Novità dalla Corte dei conti (di Massimo Asaro - Specializzato in Scienza delle Autonomie costituzionali)


La riforma dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari del 2010 ha dettato nuove norme in materia di attività extraistituzionali compatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Atenei statali, sia per coloro che sono a tempo pieno sia per coloro che sono a tempo definito. Il c. 9 dell’art. 6 della l. n. 240/2010 ribadisce il principio di esclusività, i cc. 10 e 12 individuano le attività compatibili esercitabili liberamente e le attività compatibili esercitabili solo previa autorizzazione del Rettore. Se è vero che la legislazione del 2010 ha modificato la governance degli Atenei attribuendo al Rettore maggiori funzioni è anche vero che il rapporto di lavoro dei docenti universitari (rectius professori e ricercatori) è un rapporto di pubblico impiego che resta intriso di principi e di regole propri di esso, seppur con le necessarie particolarità. Persistono lacune normative, interpretazioni permissive e comportamenti stravaganti che la giurisprudenza affronta ciclicamente.

The reform of the university professors and researchers legal status of 2010 has introduced new rules on extra-institutional activities compatible with the employment relationship with state universities, for both full-time and part-time personnel of the same category. The exclusivity principle has reiterated in Paragraph 9 of the Article 6, Law no. 240/2010 and paragraphs 10 and 12 identify compatible activities carrying on freely and those permitted only with the authorization from the Rector. If it is true that the 2010 legislation has changed the governance of the universities by attributing more functions to the Rector, it is just as true that the employment relationship of university professors (rectius professors and researchers) is regulated by the legislation on public employment with its principles and rules, albeit with the necessary peculiarities. Regulatory gaps and arbitrary interpretations persist and are regularly addressed by jurisprudence.

  Il rapporto di impiego dei docenti universitari [1], rimasto “provvisoriamente” pub­blicistico, è disciplinato da una moltitudine di disposizioni legislative su cui molto è stato scritto [2]. L’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) nel novembre 2017 [3] ha ribadito che in materia di personale universitario vi è una disorganicità legislativa e una eterogeneità applicativa da parte degli Atenei; l’A.N.A.C. ha individuato tre aree di rischio specifico, una delle quali riguarda l’applicazione delle cause di incompatibilità ove «si ravvisano fenomeni di fuga dalla prevenzione della corruzione e l’esigenza di tutelare efficacia e effettività della normativa stessa.» [4]. Questo incipit annuncia che l’argomento non può (e non deve) essere affrontato esclusivamente sul piano lavoristico della deontologia individuale [5] o di categoria ma, alla luce degli eventi, anche sul piano della prevenzione e repressione di comportamenti sine jure o persino contra jus. Indispensabile è riconoscere che visioni particolaristiche della figura e delle attività del docente universitario [6] consentono una produzione legislativa con disposizioni specifiche ma non consentono una applicazione, da parte degli Atenei e dei singoli, decontestualizzata dal principio pubblicistico di esclusività, prevalente su ogni particolarità. Partendo dalle fonti, il principio di esclusività è contenuto nell’art. 98, c. 1, Cost. secondo cui I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e presidia l’esigenza che il lavoratore pubblico destini le proprie energie lavorative esclusivamente a favore dei compiti dell’ufficio cui è preposto [7]. Il principio ha un primo nucleo di disposizioni legislative nel d.P.R. n. 3/1957, che tratta delle incompatibilità e del cumulo di impieghi, la cui violazione determina la sanzione (non disciplinare) della decadenza dall’impiego [8] e la responsabilità erariale [9]. Tali disposizioni sono direttamente applicabili al personale in regime pubblicistico e sono applicabili al personale contrattualizzato per il rinvio dinamico operato dal d.lgs. n. 165/2001 [10]. Il principio ha poi la sua disciplina generale nell’art. 53 [11] d.lgs. n. 165/2001 (già art. 58 d.lgs. n. 29/1993), da ultimo modificato dal d.lgs. n. 75/2017, sia per i dipendenti pubblici contrattualizzati sia, limitatamente ai cc. 7-13, per quelli non contrattualizzati [12], con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento. La disposizione individua situazioni di incompatibilità assoluta (c. 1), il cui espletamento porta alla decadenza dall’im­piego previa diffida; attività [continua..]
SOMMARIO:

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Fascicolo 1 - 2020