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Reclutamento del personale nelle società in house: il bando di concorso è una proposta contrattuale immodificabile
Agostino Sola, Cultore della materia di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma – La Sapienza.
La sentenza in commento offre lo spunto per approfondire il tema del reclutamento del personale nelle società pubbliche. Nonostante la loro natura formalmente privata sono numerose le deroghe pubblicistiche al regime privatistico, tra cui anche quelle in tema di reclutamento del personale dipendente. Particolare attenzione è dedicata alla ricostruzione storica ed al fondamento giuridico che hanno portato alla declinazione del principio di immodificabilità del bando di concorso equiparato ad una offerta al pubblico.
The judgement in question offers the starting point to deepen the topic of staff recruitment in public companies. Despite their formally private nature there are numerous publicity derogations from the private sector regime, including also on the subject of recruiting employees. Particular attention to the historical reconstruction and the legal basis that led to the declination of the principle of unchangeability of the competition notice equivalent to an offer to the public.
Keywords: in house society - access to public sector jobs - hiring - tender notice - bankruptcy proceedings - public notice
Articoli Correlati: società in house - accesso al pubblico impiego - reclutamento del personale - bando di gara - procedure concorsuali - concorso - pubblico avviso
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAV., 17 GENNAIO 2020, N. 983 Pres. G. NAPOLETANO – Rel. C. MAROTTA In tema di reclutamento del personale nell’ambito delle società cd. “in house”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, la scelta di avvalersi di una procedura di selezione dei candidati secondo le modalità di svolgimento delle prove di idoneità contenute in un pubblico avviso impone il rispetto delle condizioni previste nel bando, le cui prescrizioni, configurando un’offerta al pubblico a termini dell’art. 1336 c.c., sono intangibili e non possono essere modificate o integrate una volta intervenuta l’accettazione e comunque in epoca successiva all’inizio del percorso di selezione. (Nella specie, è stata ritenuta illegittima l’integrazione del bando originariamente pubblicato con la previsione di [continua ..]
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Sommario:
1. La ricostruzione del fatto - 2. La procedura di selezione del personale delle società in house - 3. L’immodificabilità del bando di concorso - 4. Conclusioni: tra irregolarità ed illegittimità - NOTE
1. La ricostruzione del fatto
Il ricorso, inizialmente incardinato innanzi al Tribunale di Roma, verteva sull’asserita illegittima esclusione del ricorrente dalla rosa di candidati idonei all’assunzione da parte della società in house cui è affidata la raccolta dei rifiuti del Comune di Roma. La procedura finalizzata all’assunzione del personale veniva avviata dalla Provincia di Roma e prevedeva la partecipazione ad un corso di formazione per autisti di mezzi pesanti con esame finale volto all’assunzione dei 200 migliori candidati. Nello svolgimento della procedura di selezione finalizzata all’assunzione, tuttavia, veniva aggiunta una ulteriore prova attitudinale non prevista nell’originario bando di selezione. Il ricorrente, risultato all’esito del colloquio psicologico non idoneo, decideva di adire il Tribunale competente affinché fosse dichiarato il suo diritto all’assunzione in ragione dell’illegittimità [continua ..]
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2. La procedura di selezione del personale delle società in house
In disparte una puntuale analisi dell’istituto delle società in house relativamente alla loro esatta qualificazione ed alle numerose ed elaborate questioni interpretative che le interessano [1], sul punto è sufficiente ricordare che la ricostruzione del fenomeno, prima di trovare un esplicito riconoscimento normativo nell’art. 16, d.lgs. n. 175/2016, ha coinvolto tanto i giudici dell’Unione Europea [2] quanto quelli nazionali, anche di rango costituzionale [3]. Per quanto di interesse si muove dall’assunto incontestato per il quale si è assistito ad un incremento dell’utilizzo di paradigmi privati per il perseguimento di quegli interessi pubblici che non richiedono l’esercizio di poteri autoritativi: tra questi, appunto, la società in house [4]. In considerazione della natura privatistica delle società in house e della generale privatizzazione del pubblico [continua ..]
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3. L’immodificabilità del bando di concorso
Il profilo di maggior interesse della pronuncia in commento non riguarda tanto l’effettivo esperimento di una procedura concorsuale nel rispetto dei principi indicati dal terzo comma dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, quanto piuttosto la declinazione del principio di immodificabilità del bando di concorso equiparato ad una offerta al pubblico. Nel caso di specie, è bene chiarirlo, il Dipartimento Servizi per l’Impiego della Provincia di Roma pubblicava un avviso pubblico contenente sia la comunicazione di una preselezione di candidati avviati dai Centri per l’Impiego, sia la procedura per stabilire quelli che sarebbero stati assunti dalla società [18]. In passato, era piuttosto discussa la natura giuridica del bando di concorso per il reclutamento dei dipendenti delle società pubbliche e la sua riconducibilità all’offerta al pubblico (ex art. 1336 c.c. – tesi oggi prevalsa) ovvero alla [continua ..]
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4. Conclusioni: tra irregolarità ed illegittimità
La sentenza in commento si inserisce in un più ampio filone giurisprudenziale relativo all’inquadramento dell’esatta portata delle disposizioni in tema di reclutamento del personale nelle società controllate pubbliche le quali, nonostante il loro carattere formalmente privato rimangono, come visto, fortemente legate alla disciplina pubblicistica. Ci si intende soffermare ora sulla nullità che colpisce i contratti di lavoro stipulati dalle società a controllo pubblico in assenza dei provvedimenti o delle procedure di reclutamento improntate ai già richiamati principi di cui all’art. 35, c. 3, d.lgs. n. 165/2001. La riflessione proposta in conclusione muove dalla considerazione del legame tra procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro nel senso che la prima costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come [continua ..]
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NOTE