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Atti gestionali del personale pubblico non privatizzato: applicabilità (in parte) del d.lgs. n. 165/2001 e conseguente passaggio di competenze dal ministro alla dirigenza *
Vito Tenore, Presidente di sezione della Corte dei conti, professore di diritto del lavoro pubblico presso la s.n.a.
Lo studio analizza l’impatto del d.lgs. n. 165/2001 sulle carriere pubbliche “non privatizzate”, vagliando gli istituti e i principi del testo unico applicabili anche a tali carriere, pur rette da norme ordinamentali settoriali. Queste ultime vanno però lette alla luce delle linee guida sul lavoro pubblico delineate dal d.lgs. n. 165 per tutte le carriere, in regime di diritto privato e in regime di diritto pubblico. Tra queste linee guida assume ruolo centrale la separazione tra organi di governo (Ministro) e organi gestionali (dirigenza): a questi ultimi compete la gestione del rapporto di lavoro del personale, quale che sia la qualifica, anche apicale, rivestita dal destinatario del provvedimento.
The study addresses the issue concerning the impact of Legislative Decree no. 165 of 2001 on “non-privatised” public careers, analysing the legal arrangements and principles set forth under the above mentioned decree which may be applied to such careers, although governed by sectoral rules. These sectoral rules should be read and interpreted in the light of the guiding principles concerning public work outlined by Legislative Decree no.165 for all careers, both under private law and public law. Among these guiding principles, the segregation of functions between government bodies (Ministers) and management bodies (senior public sector managers) plays a central role: these latter are responsible for the employment relationships’ management, irrespective of the qualification of the person subject to the measure, including top management.
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Sommario:
1. Un luogo comune errato: alle carriere in regime di diritto pubblico non si applicherebbe il d.lgs. n. 165/2001 - 2. Confutazione del luogo comune: istituti del d.lgs. n. 165/2001 operanti anche per le carriere non privatizzate ed istituti di più difficile applicabilità - 3. Considerazioni conclusive: la competenza dirigenziale e non ministeriale su atti gestionali lavoristici anche per le carriere pubbliche non privatizzate. L’avallo giurisprudenziale ancora non ben noto a tutti - NOTE
1. Un luogo comune errato: alle carriere in regime di diritto pubblico non si applicherebbe il d.lgs. n. 165/2001
A fronte di una iperproduzione dottrinale sul lavoro pubblico “privatizzato” (o “depubblicizzato”) [1], le carriere pubbliche non privatizzate, ovvero quelle relative al “personale in regime di diritto pubblico” di cui all’art. 3, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono state invece scarsamente studiate sul piano scientifico nei relativi profili lavoristici [2]. Il disinteresse della dottrina appare privo di giustificazione ove ci si soffermi a considerare la rilevanza numerica dei lavoratori [3] rientranti in tale categoria, le interessanti peculiarità che connotano i loro variegati (e assolutamente poco uniformi) regimi e la rilevante litigiosità che connota anche questo personale, come si desume da una attenta consultazione dei repertori e delle banche dati della giurisprudenza amministrativa, a cui sono ancora oggi devolute le controversie in base all’art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165 [4]. Se il lavoro [continua ..]
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2. Confutazione del luogo comune: istituti del d.lgs. n. 165/2001 operanti anche per le carriere non privatizzate ed istituti di più difficile applicabilità
Il primo assunto viene semplicisticamente e assiomaticamente desunto dall’art. 3 del d.lgs. n. 165, mentre il secondo sarebbe quasi un consequenziale corollario della non avvenuta privatizzazione di tali carriere, che lascerebbe ferme le previgenti competenze ministeriali anche in materia lavoristica. A supporto di ambo gli assunti si aggiunge spesso che una conferma degli stessi sarebbe traibile dall’art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165, che, esaltando le peculiarità del personale in regime di diritto pubblico, devolve la giurisdizione su queste carriere al giudice amministrativo e non al g.o. come previsto per le carriere “depubblicizzate”. Ambo le affermazioni non ci sembrano convincenti e sono anzi suscettibili di argomentata smentita. L’assunto secondo cui le carriere non privatizzate sono sottratte al d.lgs. n. 165/2001 non può affatto desumersi, a nostro avviso, dall’art. 3 del d.lgs. n. 165, che si limita ad affermare che il [continua ..]
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3. Considerazioni conclusive: la competenza dirigenziale e non ministeriale su atti gestionali lavoristici anche per le carriere pubbliche non privatizzate. L’avallo giurisprudenziale ancora non ben noto a tutti
Dalla sintetica disamina del quadro complessivo dei precetti del d.lgs. n. 165 può dunque concludersi che, in via generale, salvo espresse limitazioni testuali al solo personale privatizzato e salvo principi, istituti e regole logicamente incompatibili con regimi lavoristici di diritto pubblico aventi uno specifico corpo normativo, i precetti portanti del d.lgs. n. 165/2001 (già d.lgs. n. 29/1993) trovano applicazione per le carriere non privatizzate, anche in considerazione della formulazione ampia e soggettivamente onnicomprensiva degli stessi. Tali precetti portanti andranno dunque a completare e ad aggiornare i più risalenti ordinamenti settoriali, tendenzialmente ispirati al d.P.R. n. 3/1957, diffusamente recepito al proprio interno con alcuni adattamenti. In particolare, si vuol fermamente ribadire, tra gli altri, il principale pilastro portante della rinnovata azione lavoristica della pubblica amministrazione, ovvero la scissione tra compiti politici e [continua ..]
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NOTE