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La vaccinazione anti SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro dopo il d.l. n. 44/2021
Giovanni Zampini, Prof. Associato di Diritto del Lavoro nell’Università Politecnica delle Marche.
Il d.l. n. 44/2021, obbligando gli operatori sanitari e di interesse sanitario a sottoporsi a vaccinazione anti SARS-CoV-2, solleva dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria in merito alla reale efficacia e sicurezza (non ancora provate) dei vaccini attualmente disponibili. Per i restanti lavoratori, dall’attuale legislazione non può desumersi alcun obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti SARS-CoV-2, che può essere effettuata solo su base volontaria dopo acquisizione di consenso informato.
The “decreto legge” n. 44/2021, forcing healthcare professionals to get vaccinated against SARS-CoV-2, raises doubts of constitutional legitimacy in relation to the efficacy and safety (not yet proven) of the vaccines currently available. For the remaining workers, vaccination against Sars-CoV-2 is not mandatory and it can only be done on volunteers further to informed consent.
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Sommario:
1. Il nuovo obbligo vaccinale: ambito applicativo e conseguenze dell’inadempimento - 2. Segue: un “obbligo volontario”? L’equivoco da chiarire - 3. Segue: il c.d. “scudo penale” per i fatti verificatisi a causa della somministrazione - 4. La “ragionevolezza” degli obblighi vaccinali ex lege secondo la giurisprudenza costituzionale e l’ordinamento eurounitario - 5. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono sicuri? - 6. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono efficaci? - 7. L’art. 4, d.l. n. 44/2021 è norma innovativa o meramente ricognitiva d’un obbligo generale previgente? - 8. La responsabilità degli attori del sistema di sicurezza aziendale per contagio da SARS-CoV-2 - 9. Conclusioni: una “Medicina di Stato” senza scienza né coscienza - NOTE
1. Il nuovo obbligo vaccinale: ambito applicativo e conseguenze dell’inadempimento
Il d.l. n. 44/2021 (in vigore dal 1° aprile 2021) ha introdotto due importanti novità d’interesse giuslavoristico: l’obbligo di vaccinazione anti Sars-Cov-2 per gli operatori sanitari ed il c.d. “scudo penale per i vaccinatori” [1]. Le norme al riguardo sollevano numerose ed importanti questioni. Alcune, di ordine pratico (attinenti, cioè, alla loro concreta applicazione), verranno esaminate nei primi tre paragrafi del presente contributo. Altre, di ordine sistematico (relative, cioè, alla loro compatibilità coi principi costituzionali ed al rapporto con altre disposizioni di legge ordinaria), verranno esaminate nei paragrafi successivi. Il decreto citato dispone che, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano” strategico nazionale dei vaccini “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e [continua ..]
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2. Segue: un “obbligo volontario”? L’equivoco da chiarire
Dall’applicazione del d.l. n. 44/2021 emerge una ulteriore criticità. Ai vaccinandi continua ad essere proposta la sottoscrizione di un “modulo di consenso”, in cui, tra l’altro, si deve dichiarare: (a) di aver “letto in una lingua” conosciuta e di aver “del tutto compreso la nota informativa”, ove è scritto che “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”; (b) di aver […] “posto domande in merito al vaccino” ed al proprio “stato di salute, ottenendo risposte esaurienti […] e comprese”; (c) di essere “stato correttamente informato con parole […] chiare”, di aver “compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche, nonché le conseguenze di un eventuale rifiuto o di una rinuncia al completamento della vaccinazione con la seconda dose”. Il modulo prosegue [continua ..]
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3. Segue: il c.d. “scudo penale” per i fatti verificatisi a causa della somministrazione
Le considerazioni esposte acquistano particolare pregnanza in considerazione del fatto che l’imposizione dell’obbligo vaccinale si accompagna ad una generale esclusione della “punibilità” per i fatti di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano” strategico nazionale dei vaccini “di cui all’art. 1, comma 457, legge n. 178/2020”. Ciò “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione” (art. 3, comma 1). L’azione [continua ..]
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4. La “ragionevolezza” degli obblighi vaccinali ex lege secondo la giurisprudenza costituzionale e l’ordinamento eurounitario
La nuova normativa – che rappresenta a tutt’oggi un unicum nel panorama internazionale – presenta ulteriori, importanti criticità. Non può certo negarsi che la Costituzione consenta al legislatore di disporre trattamenti sanitari obbligatori (art. 32, c. 2, Cost.). Il rinvio alla legge non può, però, intendersi come affidamento alla totale discrezionalità del legislatore, nei cui confronti la giurisprudenza costituzionale ha da tempo fissato alcuni importanti “paletti”. Si è ammesso – per quanto qui interessa – che, per assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, può farsi ricorso alla raccomandazione come all’obbligo vero e proprio, anche con misure sanzionatorie, riconoscendosi, però, che “questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle [continua ..]
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5. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono sicuri?
Ora, alla luce degli illustrati dicta, può seriamente dubitarsi della compatibilità costituzionale ed eurounitaria d’un trattamento sanitario obbligatorio che, come quello in questione, ha natura sperimentale ed è dunque connotato da perdurante incertezza scientifica circa i possibili rischi per la salute dei vaccinandi. È evidentemente sfuggito a molti che per la prima volta nella storia della Repubblica (e probabilmente nella storia dell’Occidente almeno dal secondo dopoguerra) si è imposto un obbligo vaccinale per vaccini solo temporaneamente “autorizzati”: immessi, cioè, in commercio dalle autorità di farmacovigilanza in base ad una “autorizzazione condizionata” ex art. 2, c. 1, n. 2, Reg. CE n. 507/2006, rilasciata su dati clinici non “completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale [...] da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute [continua ..]
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6. I vaccini anti SARS-CoV-2 sono efficaci?
Deve rilevarsi, inoltre, che l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 è stato introdotto in assenza di un significativo grado di certezza scientifica circa la sua effettiva capacità salvifica verso i terzi. Come si è ricordato, infatti, secondo i giudici delle leggi è legittimo imporre un trattamento sanitario, nella misura in cui esso si dimostri non solo “sicuro” per chi lo riceve, ma anche “efficace” in quanto dotato di certa (o quasi certa) attitudine salvifica verso i terzi. A tutt’oggi, però, non è dato sapere se i vaccini anti Sars-Cov-2: (a) offrano una apprezzabile copertura contro tutte le numerose varianti del virus in circolazione; (b) abbiano efficacia sterilizzante (se essi, cioè, siano realmente in grado, al pari degli altri vaccini “tradizionali”, non solo di minimizzare la sintomatologia nei vaccinati che si re-infettino, ma anche di bloccare la diffusione del virus da questi [continua ..]
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7. L’art. 4, d.l. n. 44/2021 è norma innovativa o meramente ricognitiva d’un obbligo generale previgente?
Il d.l. n. 44/2021 va confrontato non solo con la Costituzione, ma anche con tutta la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo alcune opinioni, espresse già prima dell’entrata in vigore della normativa da ultimo citata, il datore di lavoro potrebbe (anzi dovrebbe sempre!) rendere obbligatoria la suddetta vaccinazione per i propri dipendenti. La fonte di quest’obbligo sarebbe da rintracciare direttamente nell’ordinamento europeo e nella legislazione italiana. Si parte dalla constatazione che la dir. UE 2020/739 (già recepita dall’art. 4, d.l. n. 125/2020, convertito in l. n. 159/2020 e dall’art. 17, d.l. n. 149/2020, inserito nell’art. 13-sexiesdecies, d.l. n. 137/2020 c.d. “Ristori”, convertito in l. n. 176/2020) classifica la SARS-CoV-2 come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3 (agenti biologici che possono causare malattie gravi e propagarsi, ma per i quali esistono efficaci misure [continua ..]
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8. La responsabilità degli attori del sistema di sicurezza aziendale per contagio da SARS-CoV-2
Per quanto riguarda la responsabilità degli attori del sistema di sicurezza per contagio da SARS-CoV-2, non sembrano possano farsi distinzioni rilevanti tra ambienti sanitari e non. Certo per i primi si configura uno specifico obbligo di vigilanza, in capo a datore e medico competente, sull’adempimento dell’obbligo vaccinale dei propri operatori sanitari. Al riguardo, possono anche immaginarsi sanzioni di tipo amministrativo nei confronti della struttura inadempiente (ad esempio: revoca della convenzione con la struttura accreditata col s.s.r.), a prescindere dal verificarsi d’un evento lesivo. Per gli ambienti di lavoro non sanitari, invece, non può che constatarsi l’impossibilità di sanzionare i responsabili del sistema aziendale di sicurezza per non aver fatto osservare un obbligo giuridico inesistente e comunque inesigibile. Dal punto di vista soggettivo mancherebbero i presupposti per ravvisare l’elemento della colpa, [continua ..]
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9. Conclusioni: una “Medicina di Stato” senza scienza né coscienza
Le questioni dell’obbligo vaccinale e delle sue modalità di attuazione possono considerarsi un’importante cartina di tornasole non solo dei rapporti tra cittadino e collettività, ma ancor prima della concezione stessa di legalità e di Stato di diritto. L’idea che l’obbligatorietà d’un trattamento sanitario non debba imporsi secondo le rigorose garanzie costituzionali di legalità, sicurezza ed efficacia, ma che possa legittimamente prevedersi in relazione ad un farmaco sperimentale e desumersi semplicemente per via interpretativa anche in settori in cui è assente una specifica disposizione legislativa o contrattuale equivale a scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati. Può aggiungersi che l’obbligo [continua ..]
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