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Il procedimento disciplinare per i docenti della scuola tra giurisprudenza e legge
Anna Piovesana, Docente a contratto nell’Università di Udine
La sentenza in esame affronta la questione dei limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente ed educativo, componendo un contrasto, formatosi sul tema, tra la prassi del M.I.U.R. e la giurisprudenza di merito. La pronuncia offre all’Autrice lo spunto per analizzare la predetta problematica, anche alla luce delle novità normative introdotte in materia dalla cd. Riforma Madia.
The ruling in question addresses the question of the limits of the school headmaster’s competence to impose disciplinary sanctions on teaching and educational staff, settling a contrast, formed on the subject, between the practice of the M.I.U.R. and the relevant jurisprudence. The ruling offers the Author an opportunity to analyze the aforementioned problem, also in light of the regulatory changes introduced on the subject by the so-called Madia reform.
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Al procedimento disciplinare del personale docente della scuola, relativamente ai fatti rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo il 16 novembre 2009, ferme restando le sanzioni disciplinari previste dal D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano le regole procedimentali di cui all’art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009. In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo [continua ..]
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Sommario:
1. Il caso deciso - 2. La normativa sostanziale e procedurale applicabile ai procedimenti disciplinari del personale docente della scuola - 3. Compete al dirigente scolastico sospendere disciplinarmente il personale docente? - 4. I limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente, dopo la “Riforma Madia” - NOTE
1. Il caso deciso
Una docente di scuola secondaria conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e l’Amministrazione scolastica chiedendo l’accertamento della nullità/illegittimità di due sanzioni disciplinari irrogatele, entrambe di cinque giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, assumendo l’incompetenza del dirigente ad irrogare i predetti provvedimenti. Contestava, altresì, la sussistenza della condotta sanzionata e la violazione del principio di ragionevolezza. Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ma la pronuncia veniva riformata in appello. Il M.I.U.R. promuoveva avverso la predetta sentenza ricorso per cassazione che veniva rigettato dalla Suprema Corte. La sentenza in commento affronta due connesse problematiche: la prima riguarda la disciplina, di natura sostanziale e procedurale, applicabile ai procedimenti disciplinari del personale della scuola, con [continua ..]
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2. La normativa sostanziale e procedurale applicabile ai procedimenti disciplinari del personale docente della scuola
Com’è noto, il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto, all’interno del d.lgs. n. 150/2001, gli artt. da 55-bis a 55-novies, che regolano il procedimento disciplinare [4]. All’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Brunetta, il Dipartimento della Funzione Pubblica, nella circolare 27 novembre 2009, n. 9 [5], ha chiarito come la nuova disciplina procedurale, contenuta nel d.lgs. n. 150/2009 e, più specificatamente, quella di cui all’artt. 55-bis (rubricato “Forme e termini del procedimento disciplinare), si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti la cui notizia sia stata acquisita dal dirigente responsabile di struttura, ovvero dal competente ufficio per i provvedimenti disciplinari (U.P.D.), dopo la data di entrata in vigore della Riforma (16 novembre 2009). Il predetto Dipartimento giunge a tali conclusioni sulla scorta del seguente ragionamento. Il punto di partenza è il principio generale di cui [continua ..]
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3. Compete al dirigente scolastico sospendere disciplinarmente il personale docente?
La questione centrale affrontata dalla pronuncia in commento è quella relativa ai limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente. Per meglio comprendere le conclusioni a cui perviene sul punto la pronuncia in esame, è opportuno effettuare preliminarmente una breve disamina del quadro della normativa contrattuale e di legge di riferimento. In base all’art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, “per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D.Lgs. 297/1994”. L’art. 492, d.lgs. n. 297/1994, stabilisce in punto di sanzioni per il personale docente, espressamente che: “… (omissis) Al personale (ndr. docente) predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall’insegnamento o [continua ..]
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4. I limiti di competenza del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni disciplinari al personale docente, dopo la “Riforma Madia”
Come già accennato, l’art. 55-bis, c. 1, d.lgs. n. 165/2001 è stato modificato ad opera del d.lgs. n. 75/2017. Tale decreto, ha attribuito [20] ai capi-struttura, con o senza qualifica dirigenziale, la sola competenza ad irrogare la sanzione minimale del richiamo verbale (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL), ed assegnato la competenza su tutte le restanti sanzioni all’U.P.D. [21]-[22]. Viene anche introdotta una disciplina “speciale” per il comparto scuola [23]. Il nuovo c. 9-quater dell’art. 55-bis attribuisce al dirigente scolastico la competenza ad irrogare sanzioni maggiori del richiamo verbale e fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni. Se il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quella suddetta, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio [continua ..]
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NOTE