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La disciplina delle incompatibilità nel lavoro pubblico: uno sguardo d'insieme

Alberto Tampieri, Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Modena e Reggio Emilia

Lo scritto tratta della complessa disciplina delle incompatibilità e del conferimento di incarichi extra-lavorativi nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, muovendo dalla disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e passando poi all’esame delle discipline specifiche per alcune categorie di dipendenti pubblici.

The paper deals with the complex regulation of incompatibility and outside-work tasks within the discipline of the “privatized” work in the public sector. Moving from the general regulation provided by article no. 53 of the Legislative Decree no. 165/2001, the author analyses the specific disciplines for some categories of public employees.

Keywords: public work - teaching staff - sanitary staff - local bodies - academic researchers - NHS

Sommario:

PARTE II – LE DISCIPLINE SPECIALI - 14. Le eccezioni soggettive. Il personale docente della scuola - 15. Il personale dipendente dalle fondazioni liriche - 16. Il personale sanitario dipendente dal servizio sanitario nazionale e il personale universitario che svolge attività assistenziale - 17. Gli incarichi dei professori e ricercatori universitari dopo la l. n. 240/2010 - 18. Gli incarichi extraistituzionali dei magistrati e degli avvocati dello Stato - 19. Osservazioni conclusive - NOTE


PARTE II – LE DISCIPLINE SPECIALI

13. La regolamentazione specifica per il personale degli enti locali e delle Agenzie fiscali Dopo aver trattato della disciplina generale sulle incompatibilità e sul cumulo di incarichi, è necessario passare ora all’esame delle numerose regolamentazioni specifiche e delle ipotesi derogatorie [1]. Una disciplina particolare in tema di incompatibilità riguarda innanzitutto i dipendenti del comparto delle regioni – autonomie locali. L’estensione anche ai dipendenti degli enti locali del divieto di esercitare attività extralavorative incompatibili viene da lontano, poiché già l’art. 241, c. 3 del r.d. n. 383/1934, poi abrogato dall’art. 64 della l. n. 142/1990, estendeva ai dipendenti del comparto la regola generale sul dovere di esclusiva, facendo peraltro salva un’eventuale autorizzazione prefettizia per l’assunzione di cariche all’interno di società cooperative tra [continua ..]

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14. Le eccezioni soggettive. Il personale docente della scuola

Come si è detto all’inizio, l’art. 53, c. 1 del d.lgs. n. 165/2001 mantiene espressamente in vita le disposizioni sulle incompatibilità del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola, nonché dei conservatori di musica, del personale degli enti lirici e del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Per il personale scolastico occorre fare riferimento alla Parte III, Titolo I del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale regolamenta la materia delle incompatibilità all’art. 508 [7]. Secondo questa norma, pienamente modellata sulla disciplina generale, il personale docente «non può e­ser­citare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in [continua ..]

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15. Il personale dipendente dalle fondazioni liriche

L’art. 53, c. 1 del d.lgs. n. 165/2001 fa espressamente salva la particolare disciplina in materia di incompatibilità del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, contenuta nell’art. 9, c. 1 e 2 della l. 23 dicembre 1992, n. 498. La norma in questione prevede, per tali dipendenti, l’incompatibilità «con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato», con possibilità di opzione «entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale». L’unica eccezione consiste nelle attività «di lavoro autonomo o professionale (…) a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale», preventivamente autorizzate dal­l’ente di appartenenza. Detta disciplina, a dire il vero, dovrebbe ritenersi ormai superata per effetto della sopravvenuta [continua ..]

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16. Il personale sanitario dipendente dal servizio sanitario nazionale e il personale universitario che svolge attività assistenziale

Altra disciplina particolare e di notevole importanza in materia di incompatibilità, espressamente fatta salva dall’art. 53, c. 1 del d.lgs. n. 165/2001, riguarda il personale medico dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale [17]. L’art. 4, c. 7 della l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, prevede, quale regola generale, il «rapporto di lavoro unico» del personale medico con il Servizio sanitario nazionale [18] e la conseguente incompatibilità con l’esercizio di altre attività, o con la titolarità o la compartecipazione di quote in imprese potenzialmente in conflitto di interessi con le strutture sanitarie pubbliche [19]. Peraltro, già l’art. 4 della l. n. 412/1991 consentiva ai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale l’esercizio di attività libero-professionale c.d. [continua ..]

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17. Gli incarichi dei professori e ricercatori universitari dopo la l. n. 240/2010

L’art. 53, d.lgs. n. 165/2001, al c. 7 si occupa degli incarichi extralavorativi del personale docente universitario a tempo pieno, prevedendo che con apposito regolamento, o direttamente nello Statuto, debbano essere regolamentati a livello di Ateneo i criteri e la procedura per il rilascio della relativa autorizzazione [36]. L’applicazione dell’art. 53, c. 7 e la scelta di delegare la materia alla regolamentazione a livello di singolo Ateneo ha dato adito, nel tempo, ad una grande varietà di soluzioni, non sempre condivisibili, e comunque foriere di una notevole (e talora inaccettabile) disparità di condizioni e di requisiti. Occorre ora chiedersi se la riforma dell’università (legge 30 dicembre 2010, n. 240) abbia superato la necessità della regolamentazione a livello di singolo Ateneo. L’art. 6 della legge delega n. 240/2010 definisce lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, ridisegnando il [continua ..]

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18. Gli incarichi extraistituzionali dei magistrati e degli avvocati dello Stato

Da ultimo – ma certamente non per ultimo in ordine di importanza, anche per la risonanza che il tema acquisisce, in modo ricorrente, nell’opinione pubblica nazionale [39] – conviene accennare agli incarichi extraistituzionali dei magistrati e degli avvocati dello Stato. In materia la fonte legale si accompagna a quella regolamentare, posto che l’art. 53, c. 3 del d.lgs. n. 165/2001 demanda appunto ad appositi regolamenti l’indivi­duazione degli «incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato». I suddetti regolamenti sono stati effettivamente emanati (già nella vigenza dell’analoga norma contenuta nel d.lgs. n. 29/1993) con d.p.r. 6 ottobre 1993, n. 418 per i magistrati amministrativi, con il d.p.r. 31 dicembre 1993, n. 584 [40] e con il d.p.r. 27 luglio 1995, n. 388, rispettivamente per gli avvocati e [continua ..]

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19. Osservazioni conclusive

La materia delle incompatibilità e del cumulo di incarichi dei pubblici dipendenti si caratterizza, come si è visto, per una peculiare – ma non sempre riuscita – integrazione tra fonti legali di ispirazione marcatamente pubblicistica e altre più coerenti con i principi della privatizzazione del pubblico impiego, [57] oltre che – più marginalmente – con fonti negoziali. Ciò è particolarmente evidente nell’art. 53, c. 1 del d.lgs. n. 165/2001, ma anche in norme speciali come quella di cui all’art. 1, c. 61 della l. n. 662/1996. Le difficoltà di armonizzazione si manifestano particolarmente, come si è visto, sul piano sanzionatorio, dove la misura espulsiva prevista dal t.u. n. 3/1957 (la decadenza dall’impiego), nonostante l’opinione di certa giurisprudenza, deve opportunamente essere ricondotta nel quadro privatistico delle ipotesi, ormai prevalenti, di [continua ..]

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NOTE

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