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Sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato: termini e competenza per lo svolgimento del procedimento
Madia Rita Favia, Avvocata del Foro di Bari
Con la sentenza n. 28928/2019 la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la competenza del Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari ed i termini da rispettare nell’ambito del procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico contrattualizzato, si definiscono esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati ovvero della massima sanzione irrogabile, in caso di addebiti non tipizzati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare, né è ragione di invalidità la circostanza che l’U.P.D. applichi una sanzione inferiore a quella che ha costituito il discrimine di tale competenza, qualora ciò sia conseguenza della necessaria proporzionalità rispetto ai fatti addebitati.
With sentence no. 28928/2019 the Supreme Court reaffirmed the principle according to which the competence of the Manager of the structure to which the employee belongs or of the Office for disciplinary proceedings and the terms to be respected in the disciplinary proceedings of contracted public employees, are defined exclusively on the basis of the maximum legal sanctions established for the disputed facts or the maximum sanction that can be imposed, in the case of non-typed charges, and not based on the measure that the PA may expect to impose. The circumstance that the UPD, in which the procedure is based in the above terms, using the entire edictal margin, applies a penalty lower than that which constituted the distinction of such competence, cannot be grounds for invalidity, if this is a consequence of the necessary proportionality with respect to the alleged facts.
Keywords: public sector - disciplinary sanctions - terms
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In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l’ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile. (Omissis) 1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città con la quale, decidendo in esito a reclamo ai sensi della c.d. Legge Fornero, era stata respinta l’impugnativa del [continua ..]
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Sommario:
1. L’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001 e le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego - 2. Termini e competenza da determinare in relazione alla sanzione massima astrattamente prevista per il fatto contestato - 3. La natura ordinatoria dei termini cd. endoprocedimentali - 4. L’(in)ammissibilità del “mutamento” dell’incolpazione - 5. Considerazioni conclusive - NOTE
1. L’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001 e le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego
In materia di pubblico impiego, le forme ed i termini del procedimento disciplinare prevedono la c.d. struttura tripartita del procedimento disciplinare. Essi sono infatti disciplinati dall’art. 55 bis, d.lgs. 165/2001 [1] secondo cui, nella precedente formulazione, applicabile, come nel caso di specie, a tutte le procedure avviate prima del 22 giugno 2017, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 13, co. 1, d.lgs. n. 75/2017, per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi rispetto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, la competenza del procedimento spetta all’UPD, che contesta l’addebito al dipendente e comunque, non oltre 40 giorni dalla segnalazione, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito. Il c. 4 di tale disposizione prevede il raddoppio dei [continua ..]
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2. Termini e competenza da determinare in relazione alla sanzione massima astrattamente prevista per il fatto contestato
La controversia decisa dalla sentenza in commento, che si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità in materia, è relativa all’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dalla Commissione di disciplina del segretariato generale della giustizia amministrativa nei confronti di un dirigente incaricato della direzione e segreteria generale al quale era stato contestato di aver speso il nome dell’Amministrazione per finalità estranee ai motivi di servizio, allo scopo di far ottenere al personale dell’Ufficio giudiziario, ma anche a persone esterne, schede SIM sulla base di convenzioni della P.A. con diverse società di telefonia e facilitazioni per l’acquisto dell’apparecchio di telefonia mobile da parte dei singoli utenti, da cui erano derivate richieste di pagamento anche nei riguardi del Tar per costi di gestione o traffici di incerta imputazione. La Corte territoriale dichiarava infondata l’eccezione [continua ..]
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3. La natura ordinatoria dei termini cd. endoprocedimentali
La decisione in commento, inoltre, si segnala per ribadire anche la natura ordinatoria dei termini endoprocedimentali e, più precisamente, del termine di cui dispone il capo della struttura cui appartiene il dipendente incolpato per trasmettere gli atti all’UPD competente, la cui inosservanza, intesa anche come omissione della relativa comunicazione, non incide sulla legittimità del procedimento disciplinare e quindi non comporta, in capo alla P.A. la decadenza dallo stesso. Nel caso di specie era stata omessa la comunicazione al dipendente della trasmissione degli atti all’U.P.D., pur prevista dalla legge, sicché il lavoratore aveva appreso del procedimento disciplinare solo con l’atto di contestazione dell’addebito. A tal riguardo, innanzitutto va detto che l’art. 55 bis, c. 3, nel testo previgente, prevedeva espressamente che “Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione [continua ..]
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4. L’(in)ammissibilità del “mutamento” dell’incolpazione
Strettamente correlato alla censura da parte del ricorrente in ordine alla sanzione massima irrogabile è quella sulla specificità ed immutabilità della contestazione disciplinare. Invero, il secondo motivo denuncia la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 della l. n. 300/1970, art. 7 sottolineando il mancato rispetto del divieto di mutamento dell’addebito, a dire del ricorrente realizzatosi per il fatto che la contestazione aveva fatto riferimento ad un comportamento rientrante nel disposto dell’art. 9, c. 8, lett. g), c.c.n.l. 2006-2009, che si riferisce ai comportamenti dai quali sia derivato un grave danno all’Amministrazione o a terzi, sanzionato al massimo con la sospensione per sei mesi, mentre poi era stato irrogato il licenziamento, anche sulla base di ulteriori acquisizioni i cui fatti non erano stati contestati al lavoratore. La S.C. ha ritenuto infondato siffatto motivo sul presupposto che i fatti prima [continua ..]
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5. Considerazioni conclusive
Conseguenza della stretta correlazione tra l’addebito e la sanzione è che, anche in sede giudiziale, il lavoratore deve potersi difendersi dall’incolpazione disciplinare esattamente in relazione a quanto contestatogli e posto a base del licenziamento perché anche in tale ambito le condotte del lavoratore sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro [28]. Per meglio dire, è vero che il giudice può procedere ad una conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, incidendo sulla cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato o con preavviso, ma ciò è possibile quando non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e quando la [continua ..]
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NOTE