Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella P.A. e giurisprudenza della Corte di Cassazione (aprile-giugno 2021) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone)


Giurisdizione Corte di Cassazione, sez. un., ordinanza, 20 aprile 2021, n. 10360, Pres. Manna, Rel. Tricomi, P.M. Mastroberardino (diff.). La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del Servizio Sanitario Nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l’art. 21 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale, anche con riguardo alla previsione dell’art. 18, 5° comma, citato accordo, la quale introduce un segmento valutativo tecnico sul possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Incompatibilità Corte di Cassazione, 13 aprile 2021, n. 9660, Pres. Tria, Rel. Bellè, P.M. Fresa (conf.). La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 – cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale – atteso che un’operatività limitata solo per l’avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici part-time, contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona. Inidoneità psicofisica permanente Corte di Cassazione, 12 aprile 2021, n. 9556, Pres. Tria, Rel. Marotta. Non è dovuta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute. Personale [continua..]