Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Rassegna di giurisprudenza della Corte di cassazione (ottobre-dicembre 2021) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone)


Contratto di lavoro a termine Corte di Cassazione 5 novembre 2021, n. 32179  In tema di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, l’impugnazione rivolta contro il capo della sentenza relativo all’illegittimità dell’apposizione del termine impedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi, legati al primo da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non vale l’inverso; ne consegue che, qualora la sentenza sia impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domanda di risarcimento del danno, si deve ritenere che sia intervenuta acquiescenza su quello principale. Giurisdizione  Corte di Cassazione sez. un. ordinanza, 23 novembre 2021, n. 36205  L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Licenziamento Corte di Cassazione 30 novembre 2021, n. 37593  In tema di licenziamento nel pubblico impiego privatizzato, si applica la decadenza prevista dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 alle disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa. Mansioni superiori Corte di Cassazione 23 novembre 2021, n. 36358  In tema di pubblico impiego contrattualizzato, al di là del caso della reggenza, il principio che governa la remunerazione dirigenziale è quello dell’onnicomprensività, sancito dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, né, data l’unicità del ruolo, può configurarsi lo svolgimento di mansioni superiori ex art. 52 del citato d.lgs. ovvero ex art. 2103 c.c.; ne consegue che non ogni svolgimento di attività aggiuntive rispetto al proprio incarico e già proprie di altro dirigente può giustificare, a meno che la contrattazione collettiva non lo preveda, il riconoscimento di differenze retributive, essendo invece necessario che, quanto di aggiuntivo sia attribuito, comporti – dal punto di vista [continua..]