Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella p.a. e giurisprudenza della corte di cassazione (gennaio-marzo 2022) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone)


Contratto a termine Corte di Cassazione, 11 marzo 2022, n. 8038. Anche nel pubblico impiego privatizzato opera la decadenza dalla impugnazione del contratto a termine introdotta dalla l. n. 183/2010, art. 32, in virtù del generale richiamo alla disciplina privatistica contenuto nel d.lgs. n. 165/2001, art. 2, c. 2, e nel d.lgs n. 165/2001, art. 36, per quanto dalla norma non diversamente disposto. Dal verificarsi della decadenza deriva l’impossibilità di accertare la illegittimità del termine, anche ai soli fini risarcitori, salvo si accerti in sede di merito, ove tale aspetto sia devoluto dal lavoratore, che la successione di più contratti a termine derivi dal frazionamento artificioso di un unico contratto, in frode alla legge, in ragione della permanenza del rapporto contrattuale negli apparenti intervalli non lavorati, nel qual caso il termine di decadenza decorre dalla cessazione effettiva di tale unico ed ininterrotto rapporto contrattuale. Giurisdizione Corte di Cassazione, 9 febbraio 2022, n. 4114. Appartiene alla giurisdizione contabile la controversia avente a oggetto l’azione del Procuratore contabile finalizzata al recupero, all’apposito fondo perequativo in favore dei dipendenti, dell’importo ingiustamente percepito dal pubblico dipendente che abbia svolto attività lavorativa remunerata in assenza di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, essendosi in presenza di illecito erariale, consistente nell’ina­dempimento del lavoratore all’obbligo di corrispondere immediatamente alle casse dell’Erario quanto indebitamente percepito, e senza la necessità di una previa messa in mora. Incompatibilità Corte di Cassazione, ord., 19 gennaio 2022, n. 1623. Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla autorizzazione previa da parte dell’amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la violazione da omessa autorizzazione non può essere sanata da un’autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare “ex ante” la compatibilità tra l’incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all’Agenzia delle Entrate e non all’amministrazione di appartenenza del dipendente. Inquadramento Corte di Cassazione, 22 febbraio 2022, n. 5838. Il diritto al riconoscimento del livello DS ai sensi del CCNL del comparto sanità 19 aprile 2004, art. 19, lett. b), spetta anche ai dipendenti che, già inquadrati in categoria C al 31.8.2001, siano transitati di diritto in categoria D per effetto [continua..]