Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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La blockchain nell'azione pubblica e privata di governo (di Paco D’Onofrio, Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico nell’Università di Bologna)


L’azione di governo pubblica e privata per la gestione dei rapporti giuridici che implicano l’interazione di più soggetti è da tempo oggetto di un profondo cambiamento, segnato dall’epocale passaggio dall’e-government, quale espressione elettronica della tradizionale attività amministrativa, all’open-government, quale innovativa condivisione di dati ed informazioni.

La novità consiste nel superamento del necessario intervento di un’autorità centrale, poiché attraverso l’impiego della blockchain s’impiega un database decentralizzato in condivisone tra tutti i partecipanti (i “nodi”, appunto), nella cornice di una sussidiarietà orientata al futuro, capace di garantire efficienza e trasparenza sia all’azione amministrativa, sia nell’ambito della gestione dei contesti produttivi.

 

The public and private action for the management of legal relationships involving the interaction of several players has long been undergoing a profound change, characterized by the pivotal transition from e-government, as an electronic expression of traditional administrative activity, to open-government, as an innovative sharing of data and information.

The novelty lies in the overcoming of the necessary intervention of a centralized authority, since the use of blockchain employs a decentralized database shared among all participants (the "nodes", indeed), in the framework of a future-oriented subsidiarity, able to ensure efficiency and transparency both in administrative action and in the management of production environments.

Keywords: Constitution, Public Administration, Blockchain, Labour, Privacy.

SOMMARIO:

1. Open-government - 2. Blockchain e Pubblica Amministrazione - 3. Il governo “a blocchi” del lavoro - NOTE


1. Open-government

Il processo di informatizzazione, implicante l’utilizzo di sistemi di computer e reti informatiche, ha negli anni [1], gradualmente, investito l’azione amministrativa [2], dapprima determinando la mera semplificazione [3] della sua attività, per poi, in un secondo e più incisivo momento, contribuire alla sua definitiva ridefinizione [4]. Deve ritenersi superato quell’approccio che limitava l’espansione del processo di informatizzazione alla sola digitalizzazione dell’attività amministrativa [5] (con l’abban­dono del supporto cartaceo ed analogico in favore di forme elettroniche) [6], come anche la convinzione che questo potesse dispiegare i suoi effetti esclusivamente nella fase ultima di manifestazione esterna della volontà dell’amministrazione [7] (sotto forma di certificazione dell’atto amministrativo, firma e conseguenti comunicazione individuale e pubblicazione), dovendosi, invece, condividere l’evoluta considerazione che vede l’informatizzazione protagonista di un mutamento sostanziale e profondo dell’amministrazione e, conseguentemente, del diritto amministrativo [8]. Deve assumersi come definitivamente ultimato il passaggio dall’e-government, concretatosi nella mera trasposizione in formato elettronico di servizi cartacei, al­l’open-government [9]in cui l’utilizzo della tecnologia, volto al potenziamento del­l’interazione tra utenti ed alla più rapida condivisione di risorse e informazioni [10], appare strumentale al sorgere di una nuova e più consapevole “cittadinanza amministrativa” [11]. L’open-government, quale modalità di esercizio del potere amministrativo caratterizzato dall’utilizzo di modelli aperti e trasparenti nei confronti dei cittadini, sembra aver definitivamente ultimato il processo, avviato dalla c.d. commissione Nigro nell’ambito dei lavori preparatori alla l. 7 agosto 1990, n. 241. In quella sede, l’approccio partecipazionista, che voleva il cittadino, o comunque il destinatario dell’azione amministrativa, parte critica del procedimento amministrativo, e quello efficientista, animato dalla consapevolezza che l’amministra­zione potesse garantire migliori risultati in termini di perseguimento di interessi pubblici mediante il confronto con i soggetti destinatari del [continua ..]


2. Blockchain e Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne il rapporto tra Pubblica Amministrazione e blockchain, non possono essere ignorate le potenzialità organizzative e gestionali che questa tecnologia dispiega [26] con riferimento alle logiche da anni seguite dalle amministrazioni e che convergono nella direzione della semplificazione e dello snellimento dei rapporti con i cittadini, in ossequio ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., quasi un mito di Sisifo del nostro ordinamento. Innanzitutto, guardando ai rapporti interni tra le amministrazioni, il sistema del registro distribuito potrebbe attenuare il problema della carenza di coordinamento tra i vari livelli amministrativi, che si risolve, sovente, in difficoltà comunicative, oltre che di condivisione di informazioni, migliorandone l’interoperabilità e garantendo una più rapida e sicura fruizione di dati. Con un diverso angolo prospettico, riferitamente al rapporto con il pubblico, le Amministrazioni potrebbero assumere, rispetto alle tecnologie, tanto un approccio passivo, limitandosi a mettere a disposizione della collettività dati e informazioni, garantendone l’accesso e la consultabilità in ossequio al principio di trasparenza, quanto un approccio attivo, operando esse stesse come fruitrici delle reti blockchain ai fini della più efficiente e rapida erogazione dei servizi. Ulteriormente argomentando, rileva come la blockchain, assicurando per sua natura la certezza delle operazioni, l’autenticità dei dati inseriti, la loro immutabilità e sicurezza, riduca il costo della fiducia necessario al perfezionamento degli scambi, mediante l’attenuazione di rischi ed incertezze, con una considerevole diminuzione dei contenziosi sulle transazioni [27]. Di tali potenzialità sembra avere coscienza il legislatore nazionale che, di recente, ha fornito una definizione positiva della blockchain, pur astenendosi dal regolamentarne l’impiego, nella parte in cui, all’art. 8-ter del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto competitività), ha fatto riferimento alle “tecnologie basate su registri distribuiti” quali “protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiorna­mento e [continua ..]


3. Il governo “a blocchi” del lavoro

Le prospettive applicative della blockchain non si limitano esclusivamente ai procedimenti amministrativi in senso stretto, ma si estendono anche ad altri contesti giuridici, tra cui quello inerente alla gestione ed organizzazione del personale nella pubblica amministrazione. La l. 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come legge Madia, ha dettato una serie di principi volti alla riforma della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla ri-organizzazione dei pubblici uffici ed al reclutamento del personale [59]. In particolare, l’art. 17, rubricato “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede: alla lett. g) “l’introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; alla lett. i) la “rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici”; alla lett. m) la “definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni”; alla lett. q) “il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità” [60]. Lo scopo espresso del legislatore è stato quello di imporre una diretta correlazione tra programmazione delle assunzioni (anche sulla base di quanto fornito dal sistema informativo nazionale) ed effettivo fabbisogno di personale, nonché, in un’ottica di valorizzazione delle competenze dei soggetti impiegati, la loro mobilità all’interno dell’amministrazione [61]. Attenendosi ai principi fissati nella legge delega, il Governo ha adottato il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in ragione del quale è stato prescritto, all’art. 6, ad integrazione di quanto disposto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in [continua ..]


NOTE