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Nuove modalità di tutela della qualità del tempo di vita e di lavoro. Il diritto alla disconnessione
Rosita Zucaro, Ricercatrice INAPP, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
L’espansione della vita virtuale, impressa dalla pandemia, ha reso più urgente la necessità di analisi giuridiche in ordine a nuove aree di tutela, quali la disconnessione. Infatti, non solo nell’ordinamento italiano si è intervenuti nuovamente in materia attraverso la normativa emergenziale, ma anche in Europa si è andati oltre con l’adozione da parte del Parlamento UE di una Risoluzione con annessa un’articolata proposta di direttiva sul riconoscimento del diritto alla disconnessione quale diritto fondamentale del cittadino europeo. Inoltre, prima nella PA e poi nel privato si è pervenuto alla firma di accordi interconfederali trilaterali con indirizzi specifici sul punto. Il rinvio alla contrattazione collettiva per la regolamentazione del tema è particolarmente puntuale nel comparto pubblico, e un primo indirizzo può trarsi dal rinnovo CCNL Funzioni Centrali. Nel saggio vengono analizzate le citate prospettive de iure condendo mettendone in evidenza potenzialità e criticità alla luce di un’analisi giuridico-sistemica connessa a evidenze empiriche del contesto di riferimento.
The explosion of virtual life has made more urgent the need for legal analysis to new areas of protection, such as disconnection. In fact not only the Italian Legislator has intervened in the matter through the emergency legislation, but also Europe has gone further with the adoption of a Resolution and an articulated proposal for a Directive on the introduction of the right to disconnect as a fundamental right of the European citizen. Furthermore, first in the PA and then in the private sector, Social Partners and the government signed inter-union agreements with a specific contractual address. The reference to collective bargaining for the issue’s regulation is more specific in the public sector, and the first guideline is on the renewal of the CCNL Central Functions. The essay analyzes the aforementioned de iure condendo perspectives, highlighting their potential and critical issues in the light of a systemic analysis connected to empirical evidence that emerged on the point from the INAPP-Plus survey.
Keywords: Public employment - Remote work - Smart working - Right to disconnect.
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Sommario:
1. Brevi cenni di inquadramento fenomenico - 1.1. Il contesto alla luce delle evidenze empiriche - 2. Tesi ricostruttive dell’istituto - 2.1. L’annunciato rafforzamento nella normativa emergenziale. Presunto o reale? - 3. I primi indirizzi dei rinnovi contrattuali nella PA. Il CCNL Funzioni centrali - 4. La disconnessione nel sistema multilivello europeo - 5. Prospettive de iure condendo - NOTE
1. Brevi cenni di inquadramento fenomenico
Il tempo inteso quale indicatore di misurazione della prestazione di lavoro subordinato è, da sempre, elemento significativo dello scambio sinallagmatico alla base. La sperimentazione di modalità nuove di lavoro abilitate dalla innovazione tecnologica e la vertiginosa diffusione, determinata da una drammatica congiuntura storica, comportano la necessità di una riflessione sul “tempo di lavoro” o sul “tempo al lavoro” [1], con particolare riguardo all’affermazione di nuovi istituti e tutele. Lo smart working, o lavoro agile, rappresenta una forma “evolutiva” nelle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, ma è una fattispecie che, in base alla norma definitoria, rimane sussumibile nell’alveo dell’art. 2094 c.c. Le innovazioni tecnologiche hanno un inevitabile impatto sui working patterns e la pandemia da Covid-19 con il passaggio repentino da circa 500 mila lavoratori agili a [continua ..]
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1.1. Il contesto alla luce delle evidenze empiriche
È interessante, quindi, prima di proseguire l’analisi dell’istituto giuridico, operare una ricostruzione del fenomeno anche sulla base di specifiche evidenze empiriche. In particolare, è significativo quanto emerso dall’ultima indagine INAPP Plus che riguardando oltre 45 mila lavoratori e lavoratrici [14], appartenenti sia al comparto privato che pubblico, fornisce elementi particolarmente significativi. In base ai dati la connessione anytime appare un fenomeno che interessa il 32,8% dei lavoratori e delle lavoratrici con un’incidenza leggermente superiore nel privato, dove si attesta al 34,8%, rispetto al pubblico dove si ferma al 26,9%. In riferimento alla previsione di una fascia di connessione obbligatoria le evidenze attestano una situazione inversa con una netta prevalenza nel pubblico dove il dato è quasi il 56%, mentre nel privato è oltre dieci punti percentuali inferiori e di preciso il 41,5%. Tale dato del comparto [continua ..]
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2. Tesi ricostruttive dell’istituto
Dalla ricostruzione dell’attuale scenario emerge che l’individuazione di nuove modalità di tutela del tempo di riposo, ma anche inerenti alla qualità del tempo di vita e di lavoro siano prioritarie [17], atteso che il fenomeno della iperconnessione non è solo vertiginosamente aumentato, ma è plausibile ritenerne una costante espansione in ragione di una presenza sempre più cospicua nel mercato del lavoro dei nativi digitali. La disconnessione dai device rappresenta, quindi, un interesse meritevole di tutela, su cui si è imposta una attenta e precipua riflessione giuridica. L’ordinamento italiano ha introdotto una prima disciplina di tale istituto con la previsione ex art. 19, c. 1, della l. n. 81/2017, disponendo che l’accordo individuale di smart working deve contenere «le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di [continua ..]
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2.1. L’annunciato rafforzamento nella normativa emergenziale. Presunto o reale?
L’avvertita urgenza di intervento sul tema si riviene anche nella circostanza secondo cui nella semplificata normativa emergenziale si è introdotta una specifica previsione sul diritto alla disconnessione, in merito alla quale, si ritiene che pur non mancando spunti interessanti, l’impatto sia più nell’enfatica annunciazione, che nella reale portata del precetto. Il riferimento è all’art. 2, c. 1-ter, della l. n. 61 del 6 maggio 2021, che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 30/2021, il quale dispone che venga «riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del [continua ..]
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3. I primi indirizzi dei rinnovi contrattuali nella PA. Il CCNL Funzioni centrali
Passando a una specifica breve analisi sui peculiari interventi nel pubblico impiego si ricordi innanzitutto che in tale comparto l’emergenza sanitaria ha determinato un’accelerazione fortemente repentina, e non scevra da insidiosi rischi. Peraltro, nella Pubblica Amministrazione si è passati senza soluzione di continuità da un numero eccessivo di atti interni [40], in linea con la nota ipertrofia burocratica pubblica, a disporne a livello normativo che non ne fosse previsto nessuno, con immaginabili criticità e confusioni [41]. Durante l’emergenza, e nello specifico già a partire dal 10 marzo 2021 – previamente quindi rispetto al privato che arriverà alla firma di un accordo interconfederale analogo a dicembre del medesimo anno, come si vedrà nel prosieguo – il Governo e le Parti sociali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la [continua ..]
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4. La disconnessione nel sistema multilivello europeo
L’aumento dei rischi connessi all’overworking digitale, unitamente agli impatti e alle varie implicazioni evidenziate, hanno comportato un intervento all’interno del contesto europeo. L’avvertita importanza del tema si evince già dall’osservazione di politica del diritto, in ordine alla scelta del Parlamento Europeo di non limitarsi a emanare uno strumento di soft-law, quali una Risoluzione in materia, ma di proporre unitamente a tale testo un’articolata direttiva per il riconoscimento del diritto alla disconnessione all’interno dell’ordinamento europeo [49]. Significativo evidenziare che anche sul versante UE il dibattito sulla disconnessione deriva da un confronto con le parti sociali. Infatti, il 22 giugno 2020 è stato firmato l’Accordo quadro UE sulla digitalizzazione [50] nel quale sono contenuti indirizzi su quattro problematiche trasversali, tra cui le modalità di connessione e [continua ..]
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5. Prospettive de iure condendo
In Italia come si è visto la disconnessione trova applicazione limitatamente alla fattispecie del lavoro agile, in divergenza da come sembra si stia orientando l’ordinamento europeo. La disciplina del relativo diritto rimane quindi all’interno del quadro giudico di un istituto che in relazione all’orario di lavoro rinviene forse la sua maggiore “rivoluzione”, accingendosi tale flessibilità a non costituire più un’eccezione [61], ma la regola. Infatti, per quanto la relativa norma istitutiva preveda che il tempo di lavoro vada necessariamente garantito nei «limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva» [62], viene chiaramente indicata l’assenza di precisi i «vincoli di orario». Detto inciso comporta che il tempo di lavoro muti, e possa sfumare e confondersi con il “tempo” [continua ..]
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NOTE