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La mobilità volontaria nel pubblico impiego: margini di discrezionalità dell'amministrazione di destinazione

Marcella Miracolini, Assegnista di ricerca nell’Università degli Studi di Palermo

Il contributo, a partire da una recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro, affronta la questione dei margini di discrezionalità della pubblica amministrazione reclutante nei procedimenti di mobilità individuale volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, con specifico riferimento alla fase di valutazione delle competenze professionali dei candidati. Ciò offre l’occasione per soffermarsi sulla natura dell’istituto, anche alla luce dei più recenti approdi legislativi in materia.

 

Starting from a recent decision of the Tribunal of Catanzaro, the contribution examines the question of the discretionary margins of the recruiting public administration in individual voluntary mobility procedures pursuant to article 30, paragraph 1, legislative decree no. 165/2001. Specifically, it deals with the phase of evaluation of the candidates’ professional skills. This provides an opportunity to reflect on the nature of the institute, also in the context of the most recent legislative reforms.

Keywords: Public employment - Individual mobility - Selective procedure - Discretionary power - Oral exam.

MASSIMA: La previsione di un colloquio in un avviso di mobilità volontaria, quale strumento volto alla verifica della corrispondenza tra competenze professionali possedute dal candidato e quelle connesse al posto da ricoprire, non è censurabile. Essa non solo non è vietata dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, ma anzi si pone in linea con i principi generali che regolano l’azione amministrativa, quali il buon andamento e l’imparzialità dell’ammini­strazione. PROVVEDIMENTO: (Omissis) OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 20.06.2021 la sig.ra P.C. esponeva: di prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Montalto Uffugo (CS); che con nota prot. n. 3481 del 17.02.2021, l’Università resistente pubblicava “Avviso di mobilità volontaria compartimentale e intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di categoria D – area amministrativa-gestionale per le [continua ..]

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Sommario:

1. La questione - 2. La natura dell’istituto della mobilità volontaria - 3. L’interesse pubblico nella disciplina della mobilità - 4. I margini di valutazione dell’amministrazione reclutante - 5. Considerazioni sulla questione discriminatoria a latere - NOTE


1. La questione

L’ordinanza in commento affronta, in via principale, la questione aperta dei limiti alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni nei procedimenti di mobilità individuale volontaria, con particolare riferimento alla fase di valutazione delle competenze professionali possedute dai candidati. Ciò implica alcune preliminari riflessioni in ordine alla natura dell’istituto, anche alla luce dei più recenti approdi legislativi in materia. La vicenda sub iudice riguardava la legittimità di una procedura selettiva, indetta da un’Università con un bando che individuava il posto disponibile ed i requisiti richiesti, prevedendo al contempo non solo una preliminare analisi del curriculum professionale dei candidati, ma anche un successivo colloquio dinanzi ad una commissione esaminatrice, volto ad attestarne le competenze. La ricorrente, che aveva inoltrato istanza di mobilità intercompartimentale, dopo aver avuto accesso [continua ..]

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2. La natura dell’istituto della mobilità volontaria

Nel proprio iter argomentativo il Tribunale tralascia di soffermarsi sulla natura dell’istituto della mobilità volontaria, ritenendola evidentemente una questione non controversa. Essa, però, rappresenta un opportuno punto di partenza, dal momento che dall’inquadramento dell’istituto discendono e si giustificano una serie di conseguenze in termini di disciplina applicabile e tutele garantite. Inoltre, a seguito della riforma intervenuta con la l. 6 agosto 2021, n. 113, che ha convertito con modifiche il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, il problema della qualificazione della mobilità è tornato ad essere estremamente attuale, assumendo contorni meno netti e definiti rispetto al più recente passato e riaprendo un annoso dibattito, che aveva trovato un equilibrio prima di tutto nelle stesse interpretazioni giurisprudenziali, come confermato dal silenzio dell’ordinanza in commento sul punto. Sebbene, infatti, l’art. 4, c. 1, d.l. [continua ..]

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3. L’interesse pubblico nella disciplina della mobilità

Quali che siano gli esiti cui perverrà il confronto, sino ad oggi l’idea che la mobilità non potesse dar luogo ad un nuovo concorso pubblico non ha escluso la necessità di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost., da cui anzi è discesa la sottoposizione di essa a regole di evidenza pubblica, che sono coesistite con l’istituto di diritto privato della cessione e con la coeva connotazione privatistica del potere esercitato dal datore di lavoro pubblico. Beninteso, che esista un collegamento funzionale tra rapporto di lavoro e finalità istituzionali dell’organizzazione amministrativa è assunto indiscutibile [12]; la privatizzazione delle fonti dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici non ha fatto venir meno il vincolo di strumentalità della P.A. alla realizzazione dell’interesse pubblico [13]. Quanto alla fattispecie della mobilità individuale valgono le stesse [continua ..]

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4. I margini di valutazione dell’amministrazione reclutante

Tenendo conto di tali elementi e, nello specifico, del sistema prefigurato dall’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, il nodo interpretativo centrale della pronuncia in epigrafe – e più in generale nell’applicazione in concreto delle procedure di mobilità volontaria come quella in oggetto – attiene alla perimetrazione dei limiti a questo potere discrezionale della P.A. che, sebbene sia chiamata a individuare e rendere pubblici requisiti e competenze professionali richiesti, opera inevitabilmente un giudizio che involve un apprezzamento soggettivo. In altre parole, il problema è capire fino a che punto allora l’amministrazione di destinazione possa spingersi, considerato che le istanze di mobilità coinvolgono soggetti che hanno già superato in origine un concorso, al momento del loro accesso alla pubblica amministrazione. Qui, il Tribunale affronta la questione attraverso due fondamentali e interessanti passaggi argomentativi [continua ..]

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5. Considerazioni sulla questione discriminatoria a latere

Risolta la questione centrale, vale la pena richiamare la breve considerazione che nell’ordinanza in commento il Tribunale dedica alla presunta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 165/2001 nell’ambito del procedimento di mobilità espletato dalla P.A. La ricorrente, infatti, eccepiva – in subordine – l’illegittimità della procedura per non essere stata garantita la riserva di almeno un terzo dei posti alle donne nella composizione della commissione esaminatrice che l’aveva dichiarato inidonea. In realtà se è vero che la sequenza procedimentale della mobilità volontaria è improntata a criteri di trasparenza e selettività, con una fase valutativa avente natura para-concorsuale, da quanto sin ora detto appare evidente che ciò non sia sufficiente ad attribuire la veste del concorso alla procedura di mobilità, da intendersi piuttosto quale mera modifica nella titolarità del [continua ..]

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NOTE

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