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La disconnessione nel patto di agilità tra legge, contrattazione collettiva e diritto europeo
Marina Nicolosi, Professoressa associata di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Palermo
La crescente attenzione che l’Europa rivolge ai rischi dell’iperconnessione nel lavoro digitale, anche con riferimento al lavoro pubblico, ha arricchito il dibattito sull’opportunità di introdurre un diritto di disconnessione anche in Italia, dove questo strumento di tutela è preso in considerazione solo nella l. n. 81/2017 con riferimento al lavoro agile. Il saggio analizza le eventuali criticità della previsione legislativa, come applicata nel pubblico impiego privatizzato dopo i recenti rinnovi contrattuali di comparto.
Parole chiave: disconnessione - lavoro agile.
The growing attention that Europe pays to the risks of hyper connection in digital work, also with reference to public work, has enriched the debate on the advisability of introducing a right to disconnect also in Italy, where this protection tool is taken into consideration only in the l. n. 81/2017 with reference to smart working. The essay analyses any critical issues of the legislative provision, as applied in the privatized public sector after the recent contract renewals for the sector.
Keywords: disconnection - smart working.
Sommario:
1. Introduzione e questioni definitorie: la iperconnessione - 2. La disconnessione nel patto di agilità oltre l’emergenza pandemica - 3. La disconnessione nella proposta di direttiva e negli accordi sulla digitalizzazione - 4. Le prospettive della disconnessione del lavoro agile negli accordi collettivi del settore privato e nel pubblico impiego privatizzato - 5. Disconnessione e tutela del tempo libero dal lavoro: le contromisure del diritto del lavoro - 6. Metodi, strumenti e tecniche di tutela della disconnessione - NOTE
1. Introduzione e questioni definitorie: la iperconnessione
La recente sottoscrizione di un ulteriore “Accordo sulla digitalizzazione tra le parti sociali dell’UE per i governi centrali”, dell’ottobre 2022, con la partecipazione della Commissione Europea, conferma la crescente attenzione che in ambito euro-unitario viene manifestata nei confronti della disconnessione [1]. Pur trattandosi del vero inedito dell’era digitale [2], già da tempo, nel panorama europeo la disconnessione viene presentata come uno strumento di tutela in risposta a nuovi diritti dei prestatori di lavoro, inquadrabili tra i diritti della persona di nuova generazione, già definiti in letteratura come “diritti digitali” [3]. Talvolta, si tratta di diritti che si presentano come sfaccettature del diritto alla privacy o del diritto alla salute, e quindi alla tutela della integrità fisica e psichica, in quanto adattamento tecnologico del diritto al riposo [4]; talaltra, essi si atteggiano a [continua ..]
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2. La disconnessione nel patto di agilità oltre l’emergenza pandemica
Nella normativa nazionale la disconnessione è menzionata nell’art. 19, l. n. 81/2017, tra gli elementi che l’accordo di agilità – che disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali – deve contemplare. Insieme alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, agli strumenti utilizzati dal lavoratore, ai tempi di riposo del lavoratore, l’accordo deve disciplinare “le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Sulla disposizione la dottrina si è lungamente soffermata, al fine di delinearne la natura giuridica ed il corretto inquadramento, con riferimento ai beni giuridici che ne costituiscono il presupposto. La ratio della norma è nota: la modalità di lavoro subordinato agile è caratterizzata da elementi di flessibilità spaziale, da [continua ..]
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3. La disconnessione nella proposta di direttiva e negli accordi sulla digitalizzazione
Nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, la disconnessione è disciplinata come un diritto (art. 3, par. 1) [40]. Il “diritto alla disconnessione” si applica a tutti i settori, sia pubblici che privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro (art. 1, par. 1). Essa deve essere assistita da sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 8) e da una inversione parziale dell’onere della prova (art. 5). Deve essere accompagnata da un adeguata individuazione dei carichi di lavoro e da misure di sensibilizzazione, compresa la formazione sul luogo di lavoro (art. 4). Vi deve essere associato il divieto di discriminazione, di trattamenti meno favorevoli, di licenziamento per il fatto che il lavoratore abbia esercitato o tentato di esercitare il diritto alla disconnessione (art. 5, par. 1). La normativa nazionale deve contemplare un meccanismo di risoluzione delle controversie [continua ..]
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4. Le prospettive della disconnessione del lavoro agile negli accordi collettivi del settore privato e nel pubblico impiego privatizzato
Alla luce del quadro regolatorio affermatosi in Europa e negli altri Stati membri, la principale criticità della disconnessione nel lavoro agile riguarda la carenza di effettività. Manca nella l. n. 81/2017 la previsione di un iter attuativo o di un impianto sanzionatorio del diritto a disconnettersi, che invece sono compiutamente disciplinati nella proposta di direttiva, e che sono suggeriti dagli Accordi sulla digitalizzazione [53]. La paventata ineffettività della disconnessione prevista dalla l. n. 81/2017 deriva della mancata qualificazione quale diritto, dalla mancanza di un apparato sanzionatorio, dalle sue modalità che sono affidate alla autonomia individuale, con tutti i limiti dello squilibrio contrattuale che caratterizza un rapporto che è comunque definito di tipo subordinato [54]. Per queste ragioni, ma anche a causa della mancanza dell’accordo che avrebbe dovuto definire le modalità organizzative della [continua ..]
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5. Disconnessione e tutela del tempo libero dal lavoro: le contromisure del diritto del lavoro
La direzione spontaneamente tracciata dalla contrattazione collettiva – mantenere la legge, ma potenziare lo strumento contrattuale, a livello collettivo ed individuale – appare, peraltro, più rispettosa della ratio della legge sulla agilità e, pertanto, va assecondata. Non va dimenticato, infatti, che la l. n. 81/2017 rappresenta l’ultimo tratto del Jobs act, ed in quel contesto va riletta [72]. Quella legge aveva ed ha il compito di procedere per “sottrazione”, anziché per addizione di penetranti vincoli e prescrizioni. La sfida vuole essere quella di allentare due elementi organizzativi tradizionalmente considerati inscindibilmente connessi alla fattispecie della subordinazione [73], il tempo ed il luogo della prestazione, in linea con l’ambizione dell’industria europea relativa alle potenzialità della riduzione dell’orario di lavoro, in termini di incremento della produttività, derivante [continua ..]
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6. Metodi, strumenti e tecniche di tutela della disconnessione
Nonostante l’apprezzabile compiutezza, anche la contrattazione del settore pubblico riserva il diritto alla disconnessione al solo personale in modalità agile. Esplicitamente esclude che l’accordo con i lavoratori da remoto prenda in considerazione “le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Persiste, pertanto, una asimmetria con i documenti europei, che invece estendono il diritto alla disconnessione a “tutti i settori, sia pubblici che privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro” (art. 1 della proposta di direttiva). Sicché nel tempo che separa dall’approvazione di un testo vincolante in ambito euro-unitario che riguardi tutti i lavoratori indipendentemente dalla modalità agile, vanno richiamate alcune considerazioni conclusive sulle misure concrete di cui un [continua ..]
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NOTE