blaiotta

home / Archivio / Fascicolo / Incarichi retribuiti ai pubblici dipendenti: violazione del divieto e autorità competente ..

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Incarichi retribuiti ai pubblici dipendenti: violazione del divieto e autorità competente all'irrogazione della sanzione

Federica Stamerra, Assegnista di ricerca di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Bari

L’incompatibilità in capo al pubblico dipendente con lo svolgimento di incarichi retribuiti per conto di soggetti terzi rispetto alla P.A. di appartenenza rappresenta un rafforzamento del­l’im­parzialità e del buon andamento dell’Amministrazione, evidentemente non coniugabili con i potenziali conflitti d’interesse derivanti dal “doppio lavoro” e con la necessità di preservare le energie del dipendente affinché possa dedicarsi esclusivamente al perseguimento dell’interesse pubblico. La potenziale sovrapposizione tra soggetti parimenti legittimati ad accertare la violazione del­l’art. 53, c. 9, d.lgs. n. 165/2001 dev’essere analizzata, sul piano concreto, in funzione della celerità dell’irrogazione della sanzione. È in quest’ottica che si può interpretare la previsione di un termine decadenziale che rimanda al principio di tempestività della contestazione, da contemperare con le esigenze e le tempistiche dell’accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. La previsione di un potere accertativo in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per mezzo della Guardia di Finanza, non determina un mutamento della natura della sanzione, da ricondurre in ogni caso al rapporto di lavoro.

 

Paid positions for public employees: violation of the prohibition and competent authority to impose the sanction

The public-sector employee can’t serve both the Administration and any other employer, and the reason for this provision is that its performance shall be impartial and inspired by the good administration principle, being that clearly incompatible with the potential conflicts of interest arising from “double work” and with the need to preserve the employee’s energies so he can devote himself exclusively to the pursuit of the public interest. The potential overlap between equally entitled public entities which could ascertain the violation of art. 53, par. 9, decree n. 165/2001 must be considered in order to improve the promptness of the fine. It is in this perspective that one can portray the provision of a final term, which recalls the timeliness principle about the notification of the sanctioning, to be balanced with the needs and timing of the investigation by the judicial authority. The nature of the measure, which is strictly connected to the employment relationship, doesn’t change due to the provision of an investigation authority towards the Ministry of Economy and Finance.

Keywords: Public Employee Incompatibilities - Administrative Offences - Concurring Judicial Authorities.

MASSIMA: L’illecito amministrativo conseguente al conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è di natura fiscale-tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma – ove è previsto che “all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689“ – deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto un’attribuzione esclusiva di competenza, ma ha soltanto stabilito che quando gli accertamenti degli illeciti ivi sanzionati sono disposti su impulso del Ministero delle Finanze, vi debba provvedere, per evidenti ragioni di celerità, la Guardia di Finanza, ovvero il [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio

Sommario:

1. Premessa. Il vincolo di esclusività del dipendente pubblico - 2. Il regime dell’incompatibilità relativa e il divieto di assunzione di incarichi retribuiti - 3. Violazione del divieto e natura dell’illecito - 4. Irrogazione della sanzione: termine di decadenza e autorità competente - NOTE


1. Premessa. Il vincolo di esclusività del dipendente pubblico

La funzionalizzazione dell’attività della pubblica amministrazione vincola non solo l’operato dell’ente che si interfaccia con i cittadini, ma anche quello dei lavoratori che operano al suo interno [1]. Su di essi grava, pertanto, un vincolo di esclusività, che si estrinseca nel divieto tra l’altro di svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti terzi. In realtà, dai lavori preparatori della Costituzione, sub art. 98, si arguisce che l’esclusività del servizio da rendere alla nazione riguardi il pregiudizio che la stessa risentirebbe ove il pubblico dipendente decidesse di intraprendere la strada politica. A tale sfavore si affianca ben presto l’incompatibilità tra l’impiego pubblico a tempo pieno ed una qualsiasi altra occupazione o incarico a titolo oneroso, in nome della necessità di destinare tutte le energie del lavoratore allo svolgimento della prestazione in favore della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. Il regime dell’incompatibilità relativa e il divieto di assunzione di incarichi retribuiti

L’attenuazione del rigido sistema delle incompatibilità dello status di dipendente pubblico con incarichi retribuiti esterni alla mansione si sostanzia nell’isolamento delle cause di incompatibilità assoluta, richiamate dall’art. 53 del testo unico del pubblico impiego che evoca le norme depositarie di tali preclusioni, risalenti al d.P.R. n. 3/1957 ma ancora vigenti e nell’affiancamento a queste di regimi eccezionali che regolano i casi in cui il pubblico dipendente può vincolarsi ad incarichi terzi rispetto alle mansioni pubbliche abitualmente espletate. È il caso degli incarichi conferiti dalla stessa pubblica amministrazione di appartenenza o da un soggetto, che può avere natura pubblica o privata, terzo rispetto al rapporto di lavoro. Ad accomunare le ipotesi è la riserva di legge relativa agli incarichi stessi, per cui la possibilità di adibire il dipendente pubblico ad un incarico remunerato che esuli [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. Violazione del divieto e natura dell’illecito

Nel caso oggetto della sentenza in commento, prodromica alla conclusione delle Sezioni Unite della Suprema Corte è la determinazione della natura dell’illecito di cui al c. 9 dell’art. 53 del testo unico del Pubblico Impiego. La norma fa espresso riferimento alla sanzione di cui all’art. 6, c. 1, del d.l. n. 79/1997, convertito nella l. 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche e integrazioni. Da una prima lettura della disposizione richiamata, emerge un distinguo tra sanzione pecuniaria e sanzione tributaria che lo stesso legislatore evidenzia, contrapponendo alla sanzione pecuniaria, prevista per la violazione del divieto per i soggetti pubblici e privati di avvalersi delle prestazioni rese da dipendenti pubblici in assenza dell’autorizzazione della amministrazione di appartenenza, le «sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive». Le motivazioni della riconduzione della sanzione in parola nello schema della sanzione [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Irrogazione della sanzione: termine di decadenza e autorità competente

La Suprema Corte motiva la previsione dell’art. 53, c. 9, con l’accorciamento dei tempi di verifica degli illeciti commessi dal destinatario della sanzione, stante il collegamento diretto tra il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza. Ciò «senza escludere, tuttavia, che se la Guardia di Finanza non provveda all’accer­tamento delle violazioni in oggetto possano, comunque, provvedervi gli altri soggetti appartenenti alla Polizia Giudiziaria» [25]. Da una parte, quindi, la delineazione di un caso specifico al fine di garantire la celerità della procedura di accertamento ed irrogazione della sanzione; dall’altra il richiamo alla totalità della disciplina dettata nella l. n. 689/1981 che assicura l’effettività della tutela e che annovera tra le autorità competenti all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria anche gli ufficiali e gli agenti della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio