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La risalente disciplina pubblicistica del periodo di comporto dei docenti e ricercatori universitari
Leonardo Battista, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Bologna
l presente lavoro si propone di analizzare il tema relativo al computo del periodo di comporto nel pubblico impiego non privatizzato. Questo istituto viene affrontato alla luce dell’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 68, c. 3, del d.P.R. n. 3/1957 che non esclude i periodi di ricovero ospedaliero o quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita dal computo dei 18 mesi di assenza per malattia previsti per i docenti e ricercatori universitari.
Parole chiave: Lavoro pubblico - Università - Ricercatori - Periodo di comport - terapie oncologiche.
The essay focuses on the issue of the calculation of the period of absence related to illness in the non-privatized public service. This topic has been recently under scrutiny of the Constitutional Court, that within the ruling no. 28/2021, stated the illegitimacy of art. 68, third point of the d.P.R. n. 3/1957 which does not exclude periods of hospitalization or related to certified consequences of life-saving therapies from the calculation of the 18 months of absence due to illness provided for university professors and researchers.
Keywords: Public employee - University - Researcher - Maximum period of absence for sickness leave - Oncological therapies - Unconstitutionality.
MASSIMA: Fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Cost., nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. PROVVEDIMENTO: Omissis) 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 3 luglio 2019, iscritta al n. 195 del reg. ord. 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in [continua ..]
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Sommario:
1. I fatti di causa - 2. Il rapporto tra assenza per malattia e terapia salvavita nel pubblico impiego privatizzato e non - 3. Il ragionamento della Corte costituzionale: tra arretratezza della disciplina pubblicistica e maggior dinamicità della contrattazione collettiva - 4. Osservazioni conclusive - NOTE
1. I fatti di causa
Con la sentenza n. 28/2021, la Corte costituzionale, sollecitata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, si è pronunciata sulle regole applicabili in tema di malattia e composizione del periodo di comporto in regime di diritto pubblico. La Corte costituzionale ha avuto occasione di affrontare tale istituto nel quadro di un rapporto di lavoro pubblico non privatizzato riguardante una ricercatrice universitaria, dovendo valutare se il periodo di comporto dovesse essere esteso in caso di terapie salvavita, escludendo tali periodi dal conteggio, o se le assenze conseguenti a tali terapie invalidanti non dovessero essere escluse dal periodo di massimo di comporto, computandole ai fini del suo superamento, come previsto dall’art. 68, c. 3, del d.P.R. n. 3/1957. La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto da una ricercatrice universitaria avverso il decreto rettorale con il quale l’Università di Messina aveva proceduto al recesso dal [continua ..]
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2. Il rapporto tra assenza per malattia e terapia salvavita nel pubblico impiego privatizzato e non
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia riguardante la disciplina pubblicistica applicabile ai docenti e ricercatori universitari contrapposta a quella di maggior favore di natura privatistica dei dipendenti pubblici del comparto Università permette la valutazione delle sostanziali differenze in materia di assenza per malattia tra i due regimi di impiego. Nei confronti dei primi, esclusi dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego disposta dall’art. 2 d.lgs. n. 29/1993, confluito poi nell’art. 3, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 [4], l’assenza per malattia è tuttora regolata dal d.P.R. n. 3/1957 (TU degli impiegati civili dello Stato). Sebbene negli anni si siano susseguite diverse riforme che hanno cercato di riordinare la carriera universitaria [5], queste non hanno però innovato né rivisto la disciplina delle assenze per malattia o per motivi [continua ..]
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3. Il ragionamento della Corte costituzionale: tra arretratezza della disciplina pubblicistica e maggior dinamicità della contrattazione collettiva
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, c. 3, d.P.R. n. 3/1957 in considerazione degli artt. 3 e 32 Cost. era stata anche invocata, in sede di appello, dalla ricercatrice universitaria. Quanto invocato dalla rimettente, però, mirava a far riconoscere come lesiva dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’uguaglianza, la differente disciplina applicabile alle due diverse categorie di lavoratori e, dunque, prospettando la prevalenza di una disciplina sull’altra. Tale assunto non è stato condiviso dalla Corte costituzionale, in quanto le caratteristiche strutturali dei due tipi di rapporto di lavoro (docenti universitari/dipendenti pubblici del comparto Università) si sono differenziate ed evolute nel tempo. Una differenza che, come riportato dai Giudici della Corte Costituzionale”, “lungi dal potersi considerare una anomalia, suscettibile di censura ai sensi del principio di uguaglianza” ma che [continua ..]
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4. Osservazioni conclusive
In definitiva, alla luce di quanto prospettato, è totalmente condivisibile la decisione della Corte costituzionale di dichiarare costituzionalmente illegittimo il d.P.R. n. 3/1957 nella parte in cui non esclude dal computo dei periodi di malattia quei giorni riferiti ai ricoveri ospedalieri o alle terapie salvavita legate a patologie gravi ed invalidanti. Si tratta di un orientamento che elimina così una rilevante discriminazione perpetrata nei confronti dei rapporti di lavoro pubblico non privatizzato, cui si applica una disciplina, quella pubblicistica, estremamente risalente nel tempo. Una disciplina che, al contrario di quella contrattuale collettiva destinata ai dipendenti pubblici privatizzati, non è stata in grado di seguire l’evoluzione delle terapie e dei trattamenti relativi alle gravi patologie a cui queste fanno riferimento, rimanendo ancorata ad una norma di più di cinquanta anni fa che non tiene assolutamente conto delle nuove tecnologie [continua ..]
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NOTE