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I reclutamenti pubblici dell'emergenza. C'è del marcio in Danimarca?

Alessandro Bellavista, Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Palermo

L’autore si sofferma sulle recenti innovazioni della disciplina del reclutamento nel settore pubblico collegate alla necessità di attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, l’autore mette in evidenza le principali criticità consistenti: in massicce assunzioni a tempo determinato, con il conseguente sviluppo di forti pressioni per la futura stabilizzazione di tale personale; in procedure selettive troppo semplificate da non garantire l’effettivo accertamento delle qualità dei candidati; in tendenze verso un rafforzamento della fidelizzazione politica della dirigenza.

 

The author focuses on recent innovations in the public sector recruitment discipline linked to the need to implement the national recovery and resilience plan.

In particular, the author highlights the main critical issues, which consist of: massive temporary hires, resulting in the development of strong pressures for the future stabilization of such personnel; overly simplified selection procedures that do not guarantee the effective assessment of candidates’ qualities; and trends toward strengthening the political loyalty of management.

Keywords: National recovery and resilience plan - Public competitions - Fixed-term contracts - Senior civil service - Civil service - Careers.

Sommario:

1. Considerazioni introduttive - 2. Le assunzioni per il rafforzamento della politica di coesione territoriale - 3. Il PNRR e il «decreto reclutamento». Il concorso semplificato e la selezione da elenchi - 4. Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzio­ne nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali - 5. Le assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR da parte dei comuni - 6. Il budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere sulle risorse di bilancio dei comuni e delle regioni a statuto ordinario - 7. Aspetti critici delle nuove modalità di reclutamento - 8. La dirigenza e la carriera del personale - 9. L’aggiramento del diritto di precedenza dei lavoratori con contratto a tempo parziale - 10. Brevi conclusioni - NOTE


1. Considerazioni introduttive

L’esplosione della pandemia ha avviato nuove iniziative di riforma che toccano i campi principali del tessuto amministrativo, infrastrutturale, produttivo e sociale del Paese. Tutto ciò trova una chiara rappresentazione nel Programma nazionale di ripresa e resilienza (da ora PNRR) che è in fase di attuazione a tappe forzate, in modo da rispettare la tabella di marcia fissata per godere dei fondi europei che lo finanziano [1]. Una delle misure adottate è stata quella di incrementare le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni sia per colmare le spaventose carenze di personale, provocate da lunghi anni di sostanziale blocco del necessario turn-over, sia per dotare gli stessi apparati delle risorse umane necessarie per fronteggiare efficacemente impegni istituzionali vecchi e nuovi. Il che dimostra, senza alcuna ombra di dubbio, l’importanza del capitale umano in ogni percorso di modernizzazione e rigenerazione [continua ..]

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2. Le assunzioni per il rafforzamento della politica di coesione territoriale

Prima del varo del PNRR, nell’ambito dei diversi meccanismi di reclutamento, adottati nell’ultimo biennio, è stata dedicata particolare attenzione, alle amministrazioni territoriali consentendo loro di accedere ad una procedura semplificata di reclutamento e, soprattutto, di approfittare di una speciale fonte di finanziamento per la relativa provvista di personale. È questo il caso previsto dall’art. 1, c. 179, l. 30 dicembre 2020, n. 178 [4], secondo cui «a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020… le [continua ..]

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3. Il PNRR e il «decreto reclutamento». Il concorso semplificato e la selezione da elenchi

Il PNRR prevede «una strategia di intervento profonda e articolata per la modernizzazione della pubblica amministrazione», di cui una delle dimensioni principali è la riforma dei «meccanismi di selezione del personale». A mo’ di sintesi, va detto che, dopo una breve rassegna delle più importanti criticità, nel documento si legge che «la modernizzazione della pubblica amministrazione richiede una migliore e più efficiente selezione delle persone. Per questo saranno messi in campo interventi di carattere normativo volti a riformare le procedure e le regole per il reclutamento dei dipendenti pubblici. Obiettivo è rivedere gli strumenti per l’analisi dei fabbisogni di competenze delle pubbliche amministrazioni, migliorare i meccanismi di preselezione e le prove coerentemente con la necessità di valorizzare non soltanto le conoscenze ma anche le competenze, costruire modalità sicure e certificate di [continua ..]

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4. Le selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzio­ne nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali

Il modello di reclutamento attraverso la selezione da elenchi è stato, in sede di conversione del d.l. n. 80/2021, trapiantato negli enti locali [11]. Infatti, con l’art. 3-bis, c. 1, d.l. n. 80/2021 è stata prevista la possibilità per gli enti locali di «organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza». In questo modo, gli enti locali potranno utilizzare gli elenchi, al momento della formalizzazione dei fabbisogni di personale, ma, come precisa il c. 3, «in assenza di proprie graduatorie in corso di validità». Questa procedura si articola in due fasi. La prima è quella della selezione unica per la formazione degli elenchi di idonei le cui [continua ..]

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5. Le assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR da parte dei comuni

Il già citato d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233) ha introdotto alcune previsioni in materia di reclutamento, «fortemente richieste dall’Anci» e come da questa affermato «volte al rafforzamento degli organici dei comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti dal PNRR» [12]. Il primo intervento è denominato dalla stessa Anci «assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR». Questo è contenuto dell’art. 19, c. 18-bis, lettera a), d.l. n. 152/2021, con cui si aggiunge una previsione, dopo il primo periodo (citato poc’anzi) dell’art. 1, c. 1, d.l. n. 80/2021 (e che ora ne costituisce il secondo periodo), in base alla quale «a tal fine, con circolare del Ministero dell’e­co­nomia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni [continua ..]

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6. Il budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere sulle risorse di bilancio dei comuni e delle regioni a statuto ordinario

Estremamente significativa è la seconda innovazione del d.l. n. 152/2021, che l’Anci designa come «il budget aggiuntivo per le assunzioni straordinarie a tempo determinato a valere sulle proprie risorse di bilancio». Infatti, l’art. 31-bis, c. 1, d.l. n. 152/2021, «al fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR», prevede, sempre secondo le parole dell’Anci, «importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale sia di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi» [15]. Quanto alle deroghe di carattere finanziario «si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall’altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo [continua ..]

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7. Aspetti critici delle nuove modalità di reclutamento

Va sottolineato che di tutto questo complesso meccanismo assunzionale sono state descritte le linee essenziali e, ancora, non ci si è soffermati sulle peculiari criticità che esse pongono e già messe in evidenza dal dibattito finora svolto. Qui vanno segnalati alcuni aspetti problematici che non possono essere sottaciuti. Il primo è quello che si assiste ad un completo ribaltamento delle politiche tradizionali di governo del reclutamento. E cioè, ad un’enorme proliferazione di assunzioni a tempo determinato in contrasto con i principi desumibili dall’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 che privilegia come modalità ordinaria quella del reclutamento a tempo indeterminato [17]. Vero è che queste assunzioni sono collegate all’attuazione del PNRR, che è un piano di natura emergenziale ed eccezionale. Ma è anche vero che, in considerazione degli spaventosi vuoti di organico delle pubbliche amministrazioni, si [continua ..]

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8. La dirigenza e la carriera del personale

Le necessità indotte dal PNRR incidono anche sulla disciplina della dirigenza. In primo luogo, l’art. 1, c. 15, primo periodo, d.l. n. 80/2021, prevede che «le amministrazioni… impegnate nell’attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all’art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano». Il secondo periodo della disposizione aggiunge che «in alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, gli incarichi dirigenziali di cui all’art. 8, c. 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77»: incarichi che riguardano le nuove strutture amministrative istituite dalle amministrazioni centrali per il governo delle attività [continua ..]

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9. L’aggiramento del diritto di precedenza dei lavoratori con contratto a tempo parziale

Altra questione riguarda la circostanza che molte amministrazioni, specie territoriali, hanno ingenti quantità di personale assunto a tempo indeterminato e a part-time. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di ex lavoratori socialmente utili interessati dai processi di stabilizzazione degli ultimi anni. Lavoratori che, per ragioni di costo, sono stati assunti a tempo parziale, con un monte orario variabile. Peraltro, parecchi di questi dipendenti sono laureati e inquadrati nei livelli più elevati (C e D negli enti locali) e forniti di titoli quali quelli di architetto, di ingegnere, di agronomo. Infatti, in virtù della collocazione a tempo parziale, questi lavoratori svolgono, nel tempo liberato, attività libero-professionale: talvolta alla luce del sole, talaltra in nero. La contrattazione collettiva nazionale dei più importanti comparti, con una formula tralatizia, prevede che «i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale [continua ..]

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10. Brevi conclusioni

Di fronte all’imponente politica di reclutamento, messa in campo dal governo, di cui si sono qui descritti solo gli aspetti essenziali, vanno svolte, oltre a quelle già esposte, alcune osservazioni conclusive; le quali sono da prendere con beneficio d’inventario, specie in considerazione del fatto che la normativa di riferimento è stata sottoposta, nell’ultimo anno, a continue modifiche ed aggiornamenti. Pertanto, non si è di fronte ad un quadro assestato, bensì ad una sorta di fiume in piena che esonda ad ogni piè sospinto. Anzitutto, va rimarcata l’attenzione sulla circostanza che la normativa vigente, da un lato, fomenta la crescita di occupazione instabile e, quindi, precaria; e, dall’altro, predispone circuiti riservati di stabilizzazione per i soggetti coinvolti da tali rapporti a tempo determinato. Tutto questo attraverso selezioni semplificate alquanto lontane dai moduli ordinari del concorso pubblico. A [continua ..]

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NOTE

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