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Il divieto di monetizzazione delle ferie nella pubblica amministrazione alla prova della costituzione e del diritto euro unitario
Gianluca Giampà, Dottorando di ricerca nell’Università di Roma La Sapienza
Il commento analizza una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo in tema di indennità sostitutiva di ferie. Il giudice si trova a risolvere, attraverso i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, un caso riguardante il riconoscimento di tale indennità nei confronti di lavoratori impiegati presso le Pubbliche Amministrazioni. Ad essi si applica infatti il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all’art. 5, c. 8 del d.l. n. 95/2012. Lo scritto indaga la ratio della norma e la sua compatibilità con i principi costituzionali ed eurounitari in materia di ferie, valutando la tenuta sistematica della soluzione proposta dal giudice.
The comment analyzes a recent ruling by the Court of Bergamo about the payment of an indemnity in lieu of annual leave. The judge solves, through the interpretative criteria dictated by the European Court of Justice, a case concerning the recognition of this indemnity to workers employed in the Public Administrations. In fact, a special prohibition of monetizing annual leave applies to them (art. 5, c. 8, d.l. n. 95/2012). The paper investigates the ratio of this rule and its compliance with the constitutional and European principles on paid annual leave, with an evaluation of the solution proposed by the judge.
Keywords: Paid annual leave - Indemnity - Inalienability - Prohibition of monetization - Rest - Leave from work.
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MASSIMA: Il datore di lavoro pubblico non può negare l’indennità sostitutiva per le ferie non godute se non prova di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie, anche informandolo adeguatamente circa il rischio di poter perdere il diritto alle ferie, senza potere addurre a scusante il reiterato utilizzo da parte del lavoratore dei permessi per assistere un familiare con disabilità. PROVVEDIMENTO: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 21 settembre 2020, O. E. conveniva avanti a questo Tribunale Comune di X per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di 6.089,64, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Si costituiva in giudizio il Comune di X contestando la fondatezza della domanda, ritenendo che il ricorrente non abbia compiutamente allegato l’impossibilità oggettiva di godere delle ferie e che, in ogni caso, avendo lo stesso fruito di un congedo ex art. 42 d.lgs. 151/2001 dal 12 [continua ..]
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Sommario:
1. Il caso - 2. Il diritto alle ferie nella Costituzione, nella disciplina eurounitaria e nella legge ordinaria. Irrinunciabilità e divieto di monetizzazione - 3. La giurisprudenza della Corte di Giustizia sui limiti alla monetizzazione delle ferie - 4. L’art. 5, c. 8, del d.l. n. 95/2012 e i principi costituzionali ed eurounitari - 5. Conclusioni - NOTE
1. Il caso
La sentenza in commento si è pronunciata sulla domanda di un dipendente comunale che chiedeva la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. Il Comune si costituiva facendo valere quanto disposto dall’art. 5, c. 8, del d.l. n. 95/2012. Tale norma ha introdotto una deroga alla regola generale in materia di monetizzazione delle ferie non fruite al termine del rapporto [1], stabilendo che «le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». Il giudice, interpretando la norma conformemente agli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea [continua ..]
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2. Il diritto alle ferie nella Costituzione, nella disciplina eurounitaria e nella legge ordinaria. Irrinunciabilità e divieto di monetizzazione
Per comprendere appieno le questioni interpretative e sistematiche che la pronuncia pone, è opportuno analizzare i principi fondamentali dell’ordinamento italiano ed eurounitario in materia di ferie. L’art. 36, c. 3 della Costituzione dispone che «il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi». Con specifico riferimento alle ferie, autorevole dottrina ha sostenuto che la norma citata tuteli, nel contesto del rapporto di lavoro, il libero svolgimento della personalità ex art. 2 Cost. [2]. Non bisogna neanche trascurare il collegamento dell’art. 36, c. 3 con il principio dell’art. 32 Cost. Il diritto alle ferie è infatti posto anche a tutela della salute del lavoratore [3]. Tale legame è stato peraltro riconosciuto con maggiore forza in sede eurounitaria. La direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro e i riposi è stata infatti adottata [continua ..]
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3. La giurisprudenza della Corte di Giustizia sui limiti alla monetizzazione delle ferie
Alla base della decisione del Tribunale di riconoscere l’indennità sostitutiva di ferie al lavoratore ricorrente vi è infatti proprio una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte Giust. 6 novembre 2018, C-619/16) [20]. Il contenuto di tale pronuncia è richiamato dal giudice bergamasco per come “filtrato” da una recente pronuncia di legittimità [21] che ha deciso circa il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie di un dirigente medico. Nel caso deciso dai giudici di legittimità, le disposizioni oggetto del sindacato della Corte non erano norme di legge bensì di contratto collettivo [22]. Vi è quindi una divergenza tra il caso trattato dalla sentenza in commento, che ha ad oggetto l’interazione tra una norma interna e la disciplina eurounitaria, e il caso della sentenza di legittimità espressamente richiamata, che si concentra [continua ..]
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4. L’art. 5, c. 8, del d.l. n. 95/2012 e i principi costituzionali ed eurounitari
Occorre a questo punto verificare se la norma interna applicabile al caso della sentenza in commento possa essere compatibile: a) con il principio costituzionale dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie espresso dall’art. 36, c. 3, Cost.; b) con la previsione dell’art. 7, par. 2, della dir. 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia. Per rispondere a tali interrogativi è necessario inquadrare sistematicamente la disciplina oggetto di tale valutazione e dare conto delle interpretazioni che ne sono state date. L’art. 5, c. 8, del d.l. n. 95/2012, c.d. decreto sulla spending review, prevede che le ferie – nonché i riposi e i permessi – spettanti al personale di determinati enti e amministrazioni non diano luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Viene esplicitamente (e forse pleonasticamente) precisato che tale disposizione si applica anche in caso di cessazione del [continua ..]
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5. Conclusioni
Il giudice della sentenza in commento si è trovato a decidere il caso ben consapevole del fatto che la normativa applicabile fosse stata giudicata costituzionalmente legittima tanto sotto il profilo della compatibilità con l’art 36, c. 3, Cost., quanto rispetto ai profili eurounitari emersi per il tramite del giudizio di costituzionalità ex art. 117 Cost. Sotto quest’ultimo aspetto si deve però evidenziare il parziale cambiamento dello stato dell’arte della giurisprudenza della Corte di Giustizia sull’interpretazione dell’art. 7, par. 2. Difatti, come precedentemente evidenziato, la sentenza sulla causa 619-16 ha posto in evidenza ulteriori contenuti precettivi della norma. Se secondo la giurisprudenza fino allora consolidata bastava che il lavoratore fosse stato posto nella condizione di esercitare il diritto alle ferie, a mente della più recente pronuncia tale possibilità va concretamente sostenuta attraverso [continua ..]
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NOTE