rossi

home / Archivio / Fascicolo / Sul trattamento economico incentivante dei dipendenti del comparto sanitario: la performance non ..

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sul trattamento economico incentivante dei dipendenti del comparto sanitario: la performance non è misurabile con il criterio della “presenza in servizio”

Giancarlo Ricci, Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Catania

La sentenza in commento ha ritenuto illegittime le disposizioni di un contratto collettivo integrativo nel settore sanitario che collegava la retribuzione incentivante al criterio della presenza in servizio. L’autore, dopo averne colto l’essenziale ratio, passa in esame le attuali disposizioni del contratto collettivo del comparto sanitario in materia di retribuzione di performance, segnalando la perdurante esistenza di regolamenti aziendali che commisurano la retribuzione ai tassi di assenza dei dipendenti.

Parole chiave: Personale pubblico - Retribuzione incentivante - Presenza in servizio - Valutazione della performance - Contratto collettivo.

The sentence under exam deemed illegitimate the provisions of a supplementary collective agreement in the health sector, which linked incentive pay to the criterion of presence on duty. The author, after focusing the essential rationale, examines the current provisions of the collective agreement of the healthcare sector on performance pay, pointing out the continuing existence of company regulations that commensurate pay with employee absence rates.

Keywords: Public employees - Variable pay - Presence on duty - Performance evaluation - Collective agreement.

MASSIMA: Dalla disamina delle disposizioni sia anteriori sia successive all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. “decreto Brunetta”) si ricava che la retribuzione incentivante per il personale del comparto sanitario non può essere corrisposta secondo il criterio della mera presenza in servizio, bensì alla stregua dell’accertato raggiungimento di obiettivi misurabili e valutabili, risultando pertanto nulle le corrispondenti clausole del contratto collettivo integrativo. PROVVEDIMENTO: 1. Il Tribunale di Milano, adito dagli odierni controcorrenti ed intimati-dipendenti della ASST Santi Paolo e Carlo di Torino (in prosieguo: ASST) – per il pagamento, negli anni 2009/2013, dell’“acconto di produttività” previsto dal contratto collettivo aziendale, con sentenza del 4 giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 64, comma 3, interpretava le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali del [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio

Sommario:

1. La sentenza in commento: il fatto e l’articolata motivazione - 1.1. Il principale motivo di accoglimento: nel comparto sanitario la retribuzione di produttività non può dipendere dalla mera “presenza in servizio” del dipendente - 1.2. Il secondo motivo di accoglimento: nullità delle clausole del contratto collettivo integrativo difformi, nel caso di specie, dai principi del “decreto Brunetta” e non oggetto di successivo adeguamento - 2. Sulla ratio della pronunzia e su alcuni “supporti” giurisprudenziali - 3. La regolazione della retribuzione di performance nei più recenti rinnovi del CCNL comparto Sanità - 4. Per concludere. Tassi di presenza/assenza del personale sanitario e retribuzione di performance: quid iuris? - NOTE


1. La sentenza in commento: il fatto e l’articolata motivazione

Un gruppo di lavoratori di un’azienda sanitaria proponeva ricorso in giudizio al fine di chiedere la corresponsione di compensi incentivanti (definiti “acconti di produttività”) per gli anni 2009-2013, calcolati sulla base del criterio della presenza in servizio, alla stregua delle corrispondenti previsioni del contratto collettivo integrativo. Il Tribunale di Milano accoglieva l’istanza sulla base di un duplice ordine di argomentazioni. Il primo motivo riguardava il rapporto di conseguenzialità fra le disposizioni del CCNL integrativo e le “indicazioni della contrattazione collettiva nazionale”, orientata ad “ancorare il raggiungimento di obiettivi di qualità e quantità essenzialmente alla effettiva presenza in servizio, come garanzia di crescita professionale – fondata sull’esperienza maturata – e qualità del servizio all’utenza”. Rilevandosi ulteriormente, al riguardo, che [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


1.1. Il principale motivo di accoglimento: nel comparto sanitario la retribuzione di produttività non può dipendere dalla mera “presenza in servizio” del dipendente

Come già accennato, dall’articolata trama motivazionale emerge con chiarezza che sin dal CCNL per il comparto sanitario per il quadriennio 1994-1997 – e in conformità con le disposizioni di legge allora vigenti (art. 49 d.lgs. n. 49/1993) – sono state introdotte svariate previsioni sui trattamenti economici accessori collegati alla produttività individuale e collettiva (integrativi del trattamento economico fondamentale), demandandosi alla contrattazione collettiva integrativa la funzione di attribuire gli incentivi alimentati con i relativi fondi “secondo regole che tengano conto del diverso apporto dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi”, alla luce della verifica sulla valutazione dei risultati perseguiti (artt. 5 e 40 CCNL comparto sanitario sopra citato). Il sistema di valutazione della produttività e conseguente erogazione degli incentivi, precisa ancora la pronunzia in epigrafe, operava “a [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


1.2. Il secondo motivo di accoglimento: nullità delle clausole del contratto collettivo integrativo difformi, nel caso di specie, dai principi del “decreto Brunetta” e non oggetto di successivo adeguamento

L’ulteriore argomento che il Tribunale meneghino ha utilizzato per convalidare la corresponsione di compensi per presenza in servizio, parimenti oggetto di impugnativa in sede di legittimità, verteva sulla “insensibilità” dei contratti collettivi integrativi preesistenti all’intervenuta disciplina sulla “valutazione della performance” di cui al d.lgs. n. 150/2009, presuntivamente applicabile soltanto ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore di quest’ultimo [3]. Anch’esso viene però censurato dalla Corte di Cassazione, che si appella, sul punto, all’effettività del termine di adeguamento alle disposizioni del Titolo III del d.lgs. n. 150/2009, ricavabile dall’art. 65, c. 1, d.lgs. n. 150/2009; norma che, anche in forza della disposizione interpretativa di cui all’art. 5, c. 1, d.lgs. n. 141/2011, ha imposto alle amministrazioni pubbliche di adeguare i contratti [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. Sulla ratio della pronunzia e su alcuni “supporti” giurisprudenziali

Potrebbe supporsi che il commentatore, aduso all’ormai conclamata cogenza dei principi di selettività e meritocrazia in tema di premialità retributiva, ritenga pressoché scontata una pronunzia di tal tenore, con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima l’erogazione di incentivi agganciati al criterio della mera presenza fisica del dipendente e non collegati funzionalmente, invece, a meccanismi procedimentali e sostanziali che contemplano l’assegnazione dell’obiettivo, la sua misurazione e la sua positiva valutazione [5]. Tuttavia, già il fatto che il giudizio di merito avesse intrapreso una piega radicalmente diversa indica che, nella materia de qua, nulla sia scontato, e che la pronunzia della S.C. sia in realtà da ritenersi gravida di interessanti implicazioni. Ciò, anzitutto, in ordine alla sua ratio; ma anche, come si vedrà, per le conseguenze di sistema, considerando la perdurante (ma [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. La regolazione della retribuzione di performance nei più recenti rinnovi del CCNL comparto Sanità

L’ampia retrospettiva fornita dalla pronunzia della Corte di Cassazione lumeggia come il collegamento fra performance e trattamenti economici accessori attraversi l’intero iter della riforma nota come “privatizzazione” del lavoro pubblico, rinvenendo nelle due ultime tappe della riforma (“decreto Brunetta” e “decreto Madia”) una definitiva consacrazione [14]. Il sistema normativo attualmente in vigore si palesa, al riguardo, connotato da particolare “densità”, in forza di nuclei derivanti da molteplici incroci testuali fra il d.lgs. n. 165/2001 (nel testo modificato dai due decreti sopra indicati) e il d.lgs. n. 150/2009 (nel testo introdotto dalla “riforma Brunetta” e modificato dalla “riforma Madia”) [15]. Il principio di fondo – già ampiamente rimarcato – è quello in virtù del quale le pubbliche amministrazioni non possono erogare trattamenti [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Per concludere. Tassi di presenza/assenza del personale sanitario e retribuzione di performance: quid iuris?

Tornando, infine, al profilo più direttamente oggetto della pronunzia della S.C., occorre chiedersi se i tassi di assenza/presenza dei dipendenti siano attualmente estranei alla disciplina della retribuzione di performance. Ebbene, così non è. Come si avrà modo di vedere, anzi, l’analisi di alcuni regolamenti aziendali vigenti rivela dati sorprendenti e soluzioni regolative obiettivamente controverse. Un primo versante su cui impingono i livelli di presenza/assenza è invero regolato direttamente dalla legge: si tratta del disposto dell’art. 40, c. 4-bis d.lgs. n. 165/2001 (come introdotto dall’art. 11 d.lgs. n. 75/2017), per cui le amministrazioni possono introdurre meccanismi di penalizzazione retributiva ove registrino tassi elevati di assenteismo, in riferimento a periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi all’utenza o in continuità con i riposi settimanali o [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio