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La successiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti viola il principio di esclusività

Pierluca Baldassarre Pasqualicchio, Dottorando in Lavoro, Sviluppo e Innovazione nell’Università di Modena e Reggio Emilia – Fondazione “Marco Biagi”

La nota analizza la disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego privatizzato e, in particolare, il tema del conferimento di incarichi ai dipendenti della P.A. Quest’ultima non vieta l’espletamento di incarichi extraistituzionali retribuiti, ma li consente solo qualora gli stessi siano conferiti dall’amministrazione di provenienza ovvero da questa “preventivamente autorizzati”, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell’incarico e della sua compatibilità soggettiva e oggettiva, con i compiti propri dell’ufficio.

L’autorizzazione successiva si configura come “ontologicamente incompatibile” con le finalità dell’istituto della previa autorizzazione, che, secondo quanto disposto dall’art. 53 c..7 d.lgs. n. 165/2001, è quella di verificare ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Parole Chiave: Impiego pubblico - Impiegati dello stato - Incompatibilità (con altri impieghi - professioni - cariche ed attività) - Incarico retribuito attribuito a dipendente pubblico senza previa autorizzazione dell’ente di appartenenza - Necessaria autorizzazione ente di appartenenza - Autorizzazione postuma o “ora per allora” - Possibilità - Esclusione.

The note analyzes the discipline of incompatibilities in the privatized public employment and, in particular, the conferral assignments by the employees of the P.A. The latter does not prohibit the performance of paid extra-institutional assignments, but allows them only if they are conferred by the administration of origin or by this “previously authorized”, leaving to the public employer the assessment of the legitimacy of the assignment and its subjective and objective compatibility, with the tasks of the office.

The subsequent authorization is configured as “ontologically incompatible” with the purposes of the institution of the prior authorization, which, according to the provisions of Article 53 paragraph 7 of Legislative Decree no. 165/2001, is to verify ex ante, the non-existence of situations, even potential, of conflict of interest.

Keywords: Public employment - State employees - Incompatibility (with other jobs - professions - offices and activities) - Paid assignment attributed to a public employee without prior authorization of the body to which he belongs - Necessary authorization of the entity to which he belongs - Posthumous authorization or “now for then” - Possibility - Exclusion.

MASSIMA: Lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, con la conseguenza che la violazione derivante dal conferimento di siffatti incarichi da parte di enti pubblici economici o di soggetti privati, in assenza di autorizzazione, non può essere sanata da un’autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare “ex ante” la compatibilità tra l’incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio nei confronti del soggetto conferente è attribuito dalla suddetta norma all’Agenzia delle Entrate e non all’amministrazione di provenienza del [continua ..]

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Sommario:

1. Premessa. Fatti di causa - 2. Cenni sulla disciplina generale in tema di incompatibilità - 3. L’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina autorizzatoria - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa. Fatti di causa

La sentenza in commento interviene sul tema delle incompatibilità nel lavoro pubblico e, segnatamente, sull’impossibilità dei docenti universitari a svolgere incarichi extra-istituzionali retribuiti senza la previa autorizzazione da parte dell’am­ministrazione di appartenenza. L’Agenzia delle Entrate, con ordinanza ingiunzione, ha sanzionato un soggetto privato per aver conferito un incarico legale a un dipendente pubblico (professore universitario) senza la preventiva autorizzazione del datore di lavoro. Avverso l’ordinanza ingiunzione ha proposto opposizione l’UNI.VERSUS-CSEI, rilevandone l’illegittimità poiché il dipendente pubblico aveva ottenuto, dall’amministrazione di appartenenza, l’autorizzazione “ora per allora” per lo svolgimento dell’incarico legale conferito, chiedendo in via subordinata l’esimente per errore incolpevole sul fatto, non risultando la qualità di [continua ..]

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2. Cenni sulla disciplina generale in tema di incompatibilità

La disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità nel rapporto di lavoro pubblico è caratterizzata da un insieme di disposizioni articolate, complesse e di difficile interpretazione [1].Da un punto di vista normativo, essa ha subito molteplici interventi legislativi succedutisi nel corso del tempo: prima di tutto con l’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato prima dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 poi dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, attuativo della legge “Madia”, e in ultimo, dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 sull’innovazione digitale (poi convertito con modifiche dalla l. 11 settembre 2020 n. 120). Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 riguarda “i requisiti di indipendenza e di totale disponibilità preclusivi della stessa costituzione del rapporto di lavoro, onde i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici viene sottratta [continua ..]

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3. L’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001 e la disciplina autorizzatoria

Nel caso oggetto della sentenza in commento, imprescindibile è il richiamo alla natura dell’illecito di cui al c. 9 dell’art. 53 del testo unico del Pubblico Impiego. Le Sezioni Unite della Suprema Corte erano già intervenute per chiarire la natura dell’illecito amministrativo del conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici precisando che si trattava di illecito non a carattere tributario: ciò in quanto la relativa sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, ineriva strettamente lo svolgimento del rapporto di pubblico impiego [11]. Le motivazioni della riconduzione della sanzione in parola nello schema della sanzione amministrativa attinente al rapporto di pubblico impiego risiedono non solo, come evidenziato dalle sezioni unite, nell’assenza dello schema potestà-sog­gezione tipica del rapporto tributario [12], ma anche nella collocazione della norma stessa tra le disposizioni che regolano il [continua ..]

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4. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto detto, si desume come la disciplina sulle incompatibilità rappresenta, insieme alla disciplina dell’accesso, una delle più vistose deviazioni dagli schemi privatistici cui si ispira la riforma del lavoro nel settore pubblico. Risulta chiaro, infatti, che la regolamentazione di questi istituti sia ispirata sempre più al tradizionale regime di esclusività dei pubblici dipendenti (così come sancito all’art. 98, c. 1, Cost), piuttosto che agli istituti di diritto del lavoro privato e, in particolare, all’obbligo di fedeltà e non concorrenza di cui all’art. 2105 cc. Nella sentenza in commento, ove viene in rilievo la tematica del conferimento di incarichi e delle autorizzazioni del personale dipendente della PA, emerge come le disposizioni di cui all’art. 53, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001 siano tese a sanzionare una violazione di carattere “formale”, integrata dal semplice fatto di un [continua ..]

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NOTE

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