Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Lavoro nella p.a. e giurisprudenza della Corte di Cassazione (luglio-settembre 2020) (di a cura di Davide Casale e Maria Giovanna Murrone.)


Assunzione Corte di Cassazione, ord., 4 agosto 2020, n. 16665, Pres. Torrice, Rel. Bellè In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della p.a., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla p.a. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell’assunzione l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. Crediti di lavoro Corte di Cassazione, 2 luglio 2020, n. 13624, Pres. Nobile, Est. Blasutto, P.M. Cimmino (diff.) Impiegato dello Stato e pubblico – Crediti – Rapporto di natura privatistica con il MAE – Risarcimento danni – Danno da omissione contributiva – Cumulo tra rivalutazione e interessi – Non spetta. La sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro privatistico alle dipendenze di un’amministrazione statale nell’ambito della sua attività istituzionale (nella specie, custode addetto a una scuola italiana all’estero, legato da un rapporto di natura privatistica con il Ministero degli Affari esteri), per i quali ricorrono le «ragioni di contenimento della spesa pubblica» che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal giudice delle leggi. Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall’art. 22, 36° comma, l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell’art. 429, 3° comma, c.p.c., che, nell’utilizzare la più ampia locuzione «crediti di lavoro», ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi. Eccedenza di [continua..]