La pronuncia in esame ribadisce che solo la legislazione statale è costituzionalmente competente a definire e ad imporre obblighi vaccinali.
The decision of the judge reiterates that, according to the Constitution, only the State law can define and impose vaccination obligations.
Keywords: State and public servant – Obligation to vaccinate – Regulatory competence.
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1. La vicenda oggetto di giudizio - 2. Gli obblighi vaccinali nella giurisprudenza costituzionale. Esiste un “modello pugliese”? - 3. La vaccinazione anti Sars-CoV-2 nella legislazione vigente - NOTE
L’ordinanza in commento ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la legge dello Stato (e non la normativa regionale) è l’unica fonte costituzionalmente competente ad imporre obblighi vaccinali [1]. È stata così disposta la disapplicazione, nei confronti dell’infermiera ricorrente, del decreto dell’assessore regionale alla salute, che aveva introdotto, per medici e personale sanitario, l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale con previsione dell’inidoneità temporanea alla mansione lavorativa ai sensi dell’art. 41, c. 6, d.lgs. n. 81/2008 per coloro che si fossero rifiutati [2]. La decisione è senz’altro condivisibile, in quanto rispettosa della rigorosa prescrizione costituzionale in materia (“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, che “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”: art. 32, c. 2, Cost.). In effetti, la formulazione letterale della norma costituzionale autorizza a sostenere che, tra le molteplici fonti (di natura amministrativa e/o negoziale e/o deontologica) da cui l’obbligo vaccinale potrebbe astrattamente sorgere, l’unica ammessa nel nostro ordinamento non è nemmeno (genericamente) “la legge”, ma la “disposizione di legge”, alludendo chiaramente alla necessità d’una espressa previsione in tal senso. Ci si potrebbe chiedere se si tratti di una riserva di legge assoluta o relativa. Depone nel primo senso il fatto che l’obbligo vaccinale è normato in modo letteralmente ancor più rigoroso rispetto alla sanzione penale di cui all’art. 25, c. 2, Cost. Esso può sorgere, infatti, solo – come detto – “per disposizione di legge” e non “secondo disposizione di legge” o “in base alla legge” o “nell’ambito della legge”. Le tre ultime formulazioni potrebbero consentire fonti subordinate (ossia atti non legislativi in qualche modo delegati dalla – o conformi alla – legge, come accade, ad esempio, nello sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla l. n. 146/1990 o nella determinazione degli oneri contributivi), mentre la prima formulazione pare proprio voler escludere tale apertura [3]. Pertanto, un obbligo vaccinale non potrebbe [continua ..]
Il rinvio alla legge, operato dall’art. 32, c. 2, Cost. non può, peraltro, neppure intendersi come affidamento alla totale discrezionalità del legislatore, nei cui confronti la giurisprudenza costituzionale ha fissato alcuni importanti “paletti”. Si è stabilita, innanzitutto, la legittimità del decreto-legge quale strumento d’introduzione dell’obbligo in questione. Infatti, “a fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alla criticità nel futuro”, rientra “nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione”. Si è, poi, riconosciuto che l’introduzione dell’obbligatorietà per alcune vaccinazioni rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Se l’obiettivo della c.d. immunità di gregge presuppone una copertura vaccinale a tappeto, “la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale”. Pertanto, la legge regionale (e la eventuale regolamentazione amministrativa da questa delegata) non possono “introdurre obblighi vaccinali di nuovo conio” né “imporre obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato” [13]. Si è ammesso che, per assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, può farsi ricorso alla raccomandazione come all’obbligo vero e proprio, anche con misure sanzionatorie, riconoscendosi, però, che “questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte [14] e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia [15]”. Si è affermato, infine, che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.” a tre [continua ..]
Se gli obblighi vaccinali possono essere imposti solo da una legge dello Stato, l’ordinanza in commento offre l’occasione per rilevare come attualmente non esista alcun obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti Sars-Cov-2 [28], al di fuori degli ambiti espressamente contemplati dal recente d.l. n. 44/2021, cit. Il datore è, infatti, obbligato non a “vaccinare”, ma solo alla “messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente” (art. 279, c. 2, d.lgs. n. 81/2008). L’espressione “messa a disposizione”, non casuale, rispecchia fedelmente il contenuto dell’art. 14.3, dir. 2000/54/CE, secondo cui, una volta individuati “i lavoratori per i quali possono essere necessarie misure speciali di protezione [...] se del caso, dovranno essere resi disponibili vaccini efficaci per i lavoratori che non siano già immuni all’agente biologico al quale sono o possono essere esposti”. Si precisa che “quando il datore di lavoro mette a disposizione dei vaccini, essi dovrebbero tener conto del codice di condotta raccomandato di cui all’allegato VII”. In tale codice è previsto che, qualora la valutazione dei rischi “riscontri un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro esposizione ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci, i datori di lavoro dovrebbero offrire la vaccinazione ai lavoratori” e che “la vaccinazione dovrebbe aver luogo conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. Inoltre, qualora nel settore ospedaliero e sanitario si evidenzi lo specifico “rischio di ferite da taglio e da punta e di infezione, [...] vaccini efficaci [...] devono essere dispensati [29] [dal datore di lavoro, N.d.R.] gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro” (art. 286-sexies, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2008, introdotto dall’art. 1, d.lgs. n. 19/2014). Ora, è evidente che qui la vaccinazione è vista non come un “obbligo”, ma piuttosto come un diritto liberamente azionabile. Quando si “mette a disposizione” o si “rende disponibile” o si “offre” ovvero ancora “si [continua ..]