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La compatibilità tra I.I.S. e assegno di sede per i lavoratori della scuola all'estero e l'applicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi

Luca Mannarelli, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Bari

Il contributo ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’Indennità Integrativa Speciale e dell’Assegno di Sede, voci del trattamento economico del dipendente del comparto scuola in servizio all’estero, così come delineatasi per effetto della successione dei contratti collettivi e dell’interpretazione giurisprudenziale, verificandone la compatibilità e valutando l’applicabilità ai successivi c.c.n.l. della nota a verbale di cui all’art. 76 del c.c.n.l. del 2003.

The paper reconstructs the evolution of the discipline of the Special Supplementary Allowance and the Seat Allowance, items of the economic treatment of the employee of the school sector serving abroad, as outlined by the succession of collective agreements and the interpretation of case law, verifying their compatibility and evaluating the possible applicability to the subsequent c.c.n.l. of the note in the minutes referred to in art. 76 of c.c.n.l. of 2003.

Keywords: State and public employee - Salary - Collective bargaining - School sector - Special supplementary allowance - Headquarters allowance - Function - Performance - Does not remain.

La clausola di cui alla nota a verbale dell’art. 76 c.c.n.l. del comparto scuola 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all’estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare (pronuncia adottata ex art. 64, 3° comma, d.lgs. n. 165 del 2001). Svolgimento del processo che: 1. il Tribunale di Genova, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C.M. nei confronti del Miur, avente ad oggetto la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nel periodo di servizio prestato all’estero quale docente a tempo indeterminato, con sentenza resa ai [continua ..]

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Sommario:

1. Il caso - 2. La compatibilità tra l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede valutata nel procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’effi­cacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi (art. 64 d.lgs. n. 165/2001) - 3. L’inapplicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi - NOTE


1. Il caso

La prima parte dell’ordinanza dell’Adunanza Camerale della Suprema Corte in commento ha ad oggetto l’interpretazione dei contratti collettivi resa dal Giudice di primo grado circa la compatibilità tra due voci del trattamento economico del dipendente del Comparto Scuola che lavora all’estero: l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede. Nel provvedimento impugnato il Tribunale di Genova aveva interpretato l’art. 76 del c.c.n.l. Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003, nella parte in cui stabilisce che “A decorrere dal 1.1.2003, l’indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”, nel [continua ..]

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2. La compatibilità tra l’indennità integrativa speciale e l’assegno di sede valutata nel procedimento per l’accertamento pregiudiziale sull’effi­cacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi (art. 64 d.lgs. n. 165/2001)

L’ordinanza della Suprema Corte costituisce una rara applicazione del procedimento di cui all’art. 420-bis c.p.c., introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 30 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 , poi confluito nell’art. 64 del d.lgs. n. 165/2001, allo scopo di coniugare l’esigenza di chiarezza delle disposizioni contrattuali con i principi costituzionali di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), favorendo l’applicazione uniforme degli accordi collettivi su tutto il territorio nazionale, con effetti deflativi sul contenzioso. La citata norma del Testo Unico stabilisce, infatti, che quando per la definizione di una controversia individuale di lavoro alle dipendenze delle P.A. – di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – sia necessario risolvere in via pregiudiziale [4] una questione concernente l’efficacia, la validità o [continua ..]

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3. L’inapplicabilità della trattenuta ex art. 76, c. 3, c.c.n.l. 2003 ai contratti collettivi successivi

Come rilevato, il conglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare previsto dal­l’art. 76 c.c.n.l. del 2003, ha fatto venir meno l’incompatibilità di tale emolumento con il c.d. assegno di sede, indennità “intesa a sopperire alle maggiori spese derivanti dal soggiorno all’estero” (e quindi a carattere non retributivo). Le parti contraenti, tuttavia, con nota a verbale al precitato art. 76, avevano precisato che “al personale in servizio all’estero cui non spetta l’IIS, destinatario del contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale percepita al 31.12.2001 e che il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le norme vigenti”. Detta nota a verbale, pertanto, consentiva che venisse comunque operata una ritenuta sulla retribuzione del lavoratore all’estero nella misura [continua ..]

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NOTE

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