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Sull'applicabilità della sanzione della trasformazione del contratto a termine alle Società a partecipazione pubblica
Vincenzo Cangemi, Ricercatore di Diritto del Lavoro nell’Università di Torino
Il commento affronta il tema della disciplina sanzionatoria applicabile alle società in house nell’ipotesi di illegittimità del contratto a termine, analizzando i principi in tema di reclutamento previsti per tali tipologie di società sia dal d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, sia dal d.lgs. n. 175/2016. L’autore sostiene la tesi secondo cui i criteri e le modalità di reclutamento previste per le società in house, che devono essere ispirate ai principi di cui all’art. 35, c. 3, d.lgs. n. 165/2001, non configurano necessariamente delle procedure concorsuali pubbliche. Di conseguenza, non è possibile estendere ad esse il divieto di trasformare i contratti a termine illegittimi in contratti a tempo indeterminato.
The article deals with the issue of the sanctions system applicable to in-house companies in case of illicit fixed-term employment contract, by analysing recruitment principles provided for such types of companies both by decree-law n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, and by legislative decree 175/2016. The author supports the thesis that the criteria and the modalities of recruitment provided for in-house companies, which must be inspired by the principles referred to in art. 35, para 3, legislative decree n. 165/2001, don’t necessarily constitute entrance examinations for civil service recruitment. Consequently, it is not possible to extend to them the prohibition to transform fixed-term employment contract in a contract with no time limit.
Keywords: In-house companies - Fixed-term employment contract - Sanctions system - Conversion of fixed-term employment contract - Access to jobs in the public sector - Entrance examinations for civil service recruitmentVincenzo Cangemi
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Il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Perugia del 31.7.12, M.V. esponeva: a) che aveva partecipato a una selezione concorsuale bandita nel 2007 dalla s.p.a. Valle Umbra Servizi (V.U.S.) per l’assunzione di 2 Addetti Amministrativi Commerciati di III livello del CCNL gas-acqua, classificandosi utilmente in graduatoria; b) che, dopo avere ricevuto una prima lettera della V.U.S., con cui la si informava che: vista l’urgenza di integrare temporaneamente il personale impiegatizio assegnato alla ns. Direzione Commerciale a seguito di un congedo per maternità e in attesa di una procedura interna per individuare [continua ..]
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Sommario:
1. Sui fatti di causa - 2. Reclutamento, contratto a tempo determinato e società a partecipazione pubblica nel d.l. n. 112/2008 - 3. La non “convertibilità” del contratto a tempo determinato stipulato dalle società in house. Critica - 4. Reclutamento, contratto a tempo determinato e società a partecipazione pubblica nel nuovo Testo Unico delle Società Partecipate - NOTE
1. Sui fatti di causa
La sentenza in commento affronta il tema delle conseguenze sanzionatorie previste per l’ipotesi di nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con una società in house, in vigenza dell’art. 18, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, applicabile ratione temporis alla fattispecie. In primo grado, dopo aver accertato la genericità e la contraddittorietà della causale giustificativa dell’apposizione del termine al contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001, il giudice dichiarava la conversione del contratto a tempo indeterminato e condannava la società al risarcimento del danno. Quest’ultimo, infatti, escludeva che nel caso di specie potesse applicarsi il divieto di conversione del contratto a tempo indeterminato stabilito dall’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001, stante l’im-possibilità di qualificare la società in house come pubblica [continua ..]
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2. Reclutamento, contratto a tempo determinato e società a partecipazione pubblica nel d.l. n. 112/2008
Il lavoro alle dipendenze di società partecipate, nel modello delineato originariamente dal d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, presentava un carattere per certi aspetti ibrido. Coesistevano, infatti, tratti di disciplina privatistica, che costituiva la regola generale, con tratti di disciplina pubblicistica, soprattutto per quel che riguarda la fase del reclutamento, che ne rappresentava l’eccezione [3]. L’ambiguità nella determinazione della natura giuridica delle società partecipate, che presentano «la forma del diritto privato ma la sostanza (il capitale) di natura pubblica» [4], si riverberava anche sull’individuazione della normativa applicabile al rapporto di lavoro. Non era, infatti, chiaro quanto la natura pubblica del socio influenzasse quella della società e, di conseguenza, le disposizioni ad essa applicabili [5]. Il quadro normativo presentava un «carattere spesso frammentario» [continua ..]
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3. La non “convertibilità” del contratto a tempo determinato stipulato dalle società in house. Critica
A quest’ultimo orientamento, come già anticipato, ha aderito la sentenza in commento. Secondo la Corte, l’art. 18, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, avrebbe introdotto «l’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale», in attuazione dell’art. 97 Cost., a quelle società che «per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privat[e]», sul piano del regime giuridico possono essere assimilate ad enti pubblici. La motivazione, piuttosto succinta, non appare convincente sotto diversi profili. Il primo aspetto da affrontare riguarda la natura della società datrice di lavoro. La Corte, in maniera piuttosto sbrigativa, sembra equiparare il regime di reclutamento previsto per le società in house, tipologia alla quale apparteneva la società in questione, a quello delle società a totale partecipazione pubblica, ritenendo che [continua ..]
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4. Reclutamento, contratto a tempo determinato e società a partecipazione pubblica nel nuovo Testo Unico delle Società Partecipate
Le conclusioni appena raggiunte in base all’analisi del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, vigente ratione temporis, trovano ulteriore conferma nel nuovo d.lgs. n. 175/2016, Testo Unico delle Società Partecipate. Senza voler entrare nel merito della questione circa la porta innovativa o meno dell’art. 19, d.lgs. n. 175/2016 [40], si può certamente dire che la differenza tra la disciplina previgente e quella attuale non sia così «vistosa» [41]. Il Testo Unico configura le società a partecipazione pubblica in base a un modello generale privatistico su cui si innesta la disciplina speciale contenuta nel medesimo testo normativo di carattere pubblicistico [42]. Tale impostazione è prevista non solo con riferimento alle regole societarie, ma anche per quanto riguarda i profili giuslavoristici [43]. L’art. 19, nel delineare i tratti di disciplina speciale applicabili ai rapporti di lavoro alle [continua ..]
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NOTE