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Tutela della salute o principio di economicità nelle pubbliche amministrazioni? Note critiche su una pronuncia della magistratura contabile in tema di servizio di prevenzione e protezione

Francesco Di Noia, Ricercatore di Diritto del lavoro nell'Università di Foggia - Aldo Moro

La sentenza in commento si occupa della responsabilità da danno erariale a cui sarebbero esposti a vario titolo Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di un'azienda ospedaliera pubblica nell’affidare all’esterno alcuni compiti di tale servizio. In essa si afferma che, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008, nelle strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori la regola generale è che il Servizio di Prevenzione e Protezione debba essere interno e con esso lo svolgimento delle relative funzioni. L'eccezione, invece, è rappresentata dall’esternalizzazione di singole competenze/professionalità nell’ambito del predetto servizio. Inoltre, si specifica che la regola per effetto della quale - nei casi in cui sia obbligatoria l'organizzazione interna del servizio - il Responsabile debba essere necessariamente interno, non può legittimare la possibilità che tutti gli altri addetti siano esterni: questa eventualità, infatti, è ammessa solo laddove non sia possibile una copertura interna. Nonostante i condivisibili principi affermati, la pronuncia si segnala in più punti per diverse criticità: si rilevano, infatti, non condivisibili approdi sia sul piano della sussunzione dei fatti concreti nelle fattispecie astratte previste dalla disciplina legale e sia su quello della corretta interpretazione delle norme in essa contenute.

This case comment deals with the liability of the General Director, Administrative Director and Head of the Prevention and Protection Service of a public hospital company for loss of revenue when they outsource certain services. The ruling analysed here states that, according to the provisions of Legislative Decree No. 81/2008, hospitals and in-patient facilities with more than 50 workers must perform the Prevention and Protection Service in-house. The only exception allowed, however, is the outsourcing of individual skills within the aforementioned service. Analyzing this pronouncement, the present contribution intends to highlight some critical profiles relating to a subsumption of the facts of the case and to an interpretation of the rules of law that cannot be shared.

MASSIMA: Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori la regola generale è che il Servizio di Prevenzione e Protezione debba essere interno all’azienda o all’unità produttiva e con esso lo svolgimento delle relative funzioni. L’eccezione, invece, come tale di stretta interpretazione ed applicazione salvo violazione della norma, è rappresentata dall’esternalizzazione delle singole competenze/professionalità nel­l’ambito del predetto servizio. Inoltre, la disposizione per effetto della quale – nei casi in cui sia obbligatoria l’organizzazione interna del servizio – il Responsabile deve essere necessariamente interno, non può legittimare la possibilità che tutti gli altri addetti siano esterni: questa eventualità, infatti, è ammessa solo laddove non sia possibile una copertura interna. PROVVEDIMENTO: (Omissis) FATTO Con atto di citazione del [continua ..]

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Sommario:

1. I fatti di causa e il principio di diritto - 2. Il quadro legale: la disciplina italiana (ed euro-unitaria) del Servizio di Prevenzione e Protezione - 3. La decisione della Corte - 4. Le criticità della pronuncia - 5. Dal caso di specie ai principi generali (e ritorno): alcune considerazioni conclusive - NOTE


1. I fatti di causa e il principio di diritto

La sentenza in commento prende le mosse dalla richiesta della Procura regionale della Basilicata della Corte dei conti di condannare al pagamento di una cospicua somma di danaro a titolo di responsabilità erariale il Direttore Generale (d’ora in poi: DG), il Direttore Amministrativo (in seguito: DA) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (d’ora in poi: RSPP) pro tempore di un’azienda ospedaliera per l’affidamento all’esterno di alcuni servizi – previamente effettuati all’interno – relativi alla «gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». La vicenda, in particolare, ha ad oggetto la riorganizzazione, a partire dal marzo 2019, del Servizio di Prevenzione e Protezione (d’ora in poi: SPP), allorché, in seguito alle dimissioni del precedente RSPP, il DG, con propria delibera, nominava per quella funzione un nuovo dirigente dell’azienda ospedaliera, che insieme [continua ..]

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2. Il quadro legale: la disciplina italiana (ed euro-unitaria) del Servizio di Prevenzione e Protezione

In primo luogo, è bene ricordare che per SPP s’intende l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori [5]. Riguardo alla sua costituzione, la disciplina legale stabilisce che il datore di lavoro, salva la (limitata) possibilità di occuparsi in prima persona del servizio [6], debba organizzarlo «prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva» oppure possa incaricare «persone o servizi esterni […], secondo le regole di cui al presente articolo» [7]. Come sottolineato dai commentatori del t.u., una delle maggiori novità di que­st’ultimo risiede proprio nell’aspetto relativo alla distinzione tra servizio interno ed esterno e, in modo particolare, alle competenze e attitudini richieste alle persone in esso coinvolte [8]. [continua ..]

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3. La decisione della Corte

È in questo quadro regolativo che si colloca la decisione della Corte dei conti lucana, che ha confermato – salva, come anticipato, la sensibile riduzione dell’entità del danno – l’assunto accusatorio, secondo cui al netto delle criticità del DVR predisposto dal Servizio interno e per cui è in atti la mancata valutazione dei rischi per i presidi ospedalieri accorpati all’azienda sanitaria «“in ogni caso quella esternalizzazione non era consentita” (p. 22 della citazione) perché in violazione di legge». Secondo la magistratura contabile, quindi, al netto delle criticità del precedente SSP, l’affidamento esterno – «per come realizzato» – non sarebbe stato legittimo. La Corte si è espressa rispetto a due differenti interpretazioni della condotta amministrativa tenuta nel caso di specie. Per l’organo inquirente, infatti, essa integrava [continua ..]

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4. Le criticità della pronuncia

In via preliminare, si ritiene che la Procura, prima, e la Corte, poi, abbiano commesso un errore nell’opera di sussunzione dei fatti concretamente accaduti nelle fattispecie astratte previste nel t.u., forse anche per effetto della genericità con la quale da più parti – anche dalle convenute – si è utilizzata l’espressione fuorviante “esternalizzazione del servizio”. Nel caso di specie sicuramente si è in presenza di un’esternalizzazione, ma non già dell’intero SPP, bensì solo di alcune delle attività rientranti nella sfera datoriale, ovvero quelle prodromiche e connesse alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Nessun riferimento, invece, è possibile rinvenire alla individuazione dei componenti del SPP (addetti e responsabile), per i quali, infatti, nella documentazione relativa alla [continua ..]

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5. Dal caso di specie ai principi generali (e ritorno): alcune considerazioni conclusive

Alla luce dei rilievi effettuati sul percorso logico-giuridico seguito dalla Corte, pur nell’economia della riflessione, è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni di carattere generale che, come si vedrà, rivestono importanza anche sulla sentenza in commento. L’impressione d’insieme che si trae dalla lettura del provvedimento, al di là delle specifiche criticità evidenziate, è che la Corte non abbia tenuto in debita considerazione il quadro complessivo in materia di salute e sicurezza, come affermatosi nel nostro ordinamento, anche per effetto della disciplina euro-unitaria. Forse per via del tipo di giudizio, volto all’accertamento della responsabilità erariale (che in tempi di spending review assurge a grimaldello nella lotta agli “sprechi” della PA), il giudice non ha considerato sino in fondo che le disposizioni rispetto alle quali si è trovato a decidere il caso devono essere collocate [continua ..]

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NOTE

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