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Solidarietà intergenerazionale e legittimo affidamento: le prospettive del sistema pensionistico italiano alla luce della pronuncia della Corte costituzionale sugli interventi di riforma della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Vittoria Parroco, Dottoranda in Diritto europeo nell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

La solidarietà intergenerazionale costituisce una nuova chiave di lettura del sistema pensionistico e previdenziale italiano, in considerazione delle mutevoli condizioni economiche e lavorative della società odierna. Il collasso del sistema è, infatti, uno dei rischi con cui le generazioni future dovranno confrontarsi nel corso del tempo ed è, pertanto, compito dello Stato e degli altri Enti Pubblici, adoperarsi affinché un tale evento non si verifichi e affinché sia garantito un livello minimo di stabilità economico-finanziaria nel lungo periodo. Tra le possibili modalità di azione si annoverano gli interventi legislativi, statali e regionali, volti a decurtare gli importi, già particolarmente elevati, dei vitalizi riconosciuti a coloro che abbiano ricoperto, o ricoprano, cariche pubbliche elettive, al fine di ridurre e contenere i costi della spesa pubblica e di tutelare la sostenibilità del bilancio pubblico.

I beneficiari delle prestazioni di volta in volta riformate, tuttavia, fanno ricorso alla funzione giurisdizionale per ottenere la tutela della propria posizione, in particolare attraverso il richiamo al principio del “legittimo affidamento”, ritenuto leso dall’attività legislativa. È rimesso, dunque, alla Corte costituzionale, il giudizio ultimo sulla correttezza del bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore.

Nel caso di specie, a seguito dell’instaurazione di plurimi giudizi avanti alle corti di merito, il Giudice delle Leggi si è espresso nel senso della legittimità degli interventi legislativi peggiorativi e retroattivi introdotti dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ritenendoli espressivi di esigenze collettive di rango primario e preminenti rispetto alla tutela degli interessi del singolo individuo.

The Italian pension and welfare system needs to be read through a new lens, that is the principle of “intergenerational solidarity”, especially considering the unstable economic and working conditions of today’s society. Indeed, the new generations will have to deal with the risk of the collapse of the whole system and it is, therefore, necessary that the State and the other Public Authorities intervene in order to prevent this event, by means of actions aimed at ensuring a minimum level of stability even in the long term. An example of these actions is the imposition of the reduction of the costs of the public spending in order to protect the budgetary needs. In particular, reference is made here to those legislative interventions, both at state and regional levels, aimed at curtailing the high amounts of the annuities recognized to those who have held, or hold, elective public offices. Nevertheless, such actions generate the discontent of the beneficiaries of the institutions from time to time subject to reform, who intend to protect their position by referring to the principle of so-called “legitimate expectation”. It is up to the Constitutional Court, therefore, to make the ultimate judgment on the reasonableness of the interests balanced by the legislature. In the case at hand, following the establishment of multiple judgments before the courts of merit, the Judge of Laws has ruled in the sense of the legitimacy of the pejorative and retroactive legislative interventions introduced by the Autonomous Region of Trentino-Alto Adige, considering them to be expressive of collective needs of primary rank and preeminent over the protection of the interests of the individual.

MASSIMA(1): La disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali va ricondotto alla struttura organizzativa delle Regioni, al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario. MASSIMA(2): È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost., in relazione all’art. 2, c. 1, lett. m), del d.l. n. 174/2012, come conv., dell’art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5/2014, che prevedeva, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7/2019, la riduzione del 20% dell’importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. La disposizione evocata a parametro interposto, [continua ..]

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Sommario:

1. Brevi cenni introduttivi - 2. I fatti per cui è causa: le ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Trento - 3. La valutazione della Corte sulla fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della normativa regionale - 3.2. L’intervento legislativo peggiorativo retroattivo al vaglio della “ragionevolezza” e la comprimibilità del principio del legittimo affidamento - 3.3. Il fondamentale distinguo tra cariche pubbliche elettive Parlamentari e cariche pubbliche elettive regionali - 4. Prospettive di riforma del sistema previdenziale: l’auspicato riallineamento delle discipline - NOTE


1. Brevi cenni introduttivi

Il sistema pensionistico-previdenziale italiano è costantemente investito da riforme di stampo politico ed economico finalizzate, per un verso, ad offrire maggiore tutela ai cittadini divenuti inabili al lavoro e, per altro verso, a garantire la sostenibilità del bilancio degli Enti pubblici e dello Stato. In linea generale, anche in considerazione dell’elevata età media degli Italiani, l’inabilità al lavoro è conseguenza del sopraggiungere della vecchiaia. Per un piccolo gruppo di cittadini, invece, l’inabilità al lavoro discende dalla partecipazione attiva alla definizione delle politiche statali e/o regionali, cioè dallo svolgimento di cariche pubbliche elettive. In questa seconda fattispecie, gli individui sono titolari di un “vitalizio”, normato dal regolamento dell’Ente o dalla Camera di appartenenza e direttamente erogato da questi [1]. In genere, l’importo del vitalizio è [continua ..]

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2. I fatti per cui è causa: le ordinanze di rimessione del Tribunale ordinario di Trento

Il casus belli che ha generato la sentenza n. 136/2022 della Corte costituzionale si rinviene nell’introduzione da parte del legislatore della Regione Trentino-Alto Adige di disposizioni normative volte a riformare, in senso peggiorativo e con efficacia ex tunc, la disciplina regolatrice dei vitalizi spettanti a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto funzioni pubbliche elettive nel Consiglio, nella Giunta o nell’As­semblea della Regione. Nello specifico, i dubbi di legittimità costituzionale hanno riguardato quelle disposizioni riformatrici che prevedono, rispettivamente: la riduzione del quantum del trattamento previdenziale (art. 2, l. reg. T.A.A. n. 5/2014); l’imposizione di limiti di cumulabilità rispetto al godimento di altre indennità per lo svolgimento di altre cariche pubbliche elettive, quali ad esempio quelle ricoperte presso il Parlamento italiano o europeo (art. 3, l. reg. T.A.A. n. 5/2014); la previsione di aliquote più [continua ..]

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3. La valutazione della Corte sulla fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della normativa regionale

3.1. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di finanza pubblica In punto di merito, la prima problematica con cui si confronta la Corte riguarda l’asserita violazione dell’art. 117, c. 3, Cost. in relazione all’art. 2, c. 1, lett. m), d.l. 174/2012, rubricato “Riduzione dei costi della politica nelle regioni” realizzata dall’art. 2, l. reg. TA.A. n. 5/2014. L’art. 117, c. 3, Cost., disciplina le materie soggette alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, tra le quali rientra, inter alia, il “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, cui la Consulta riconduce proprio l’art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 174/2012, essendo questo finalizzato ad introdurre il sistema contributivo per il calcolo dei vitalizi, con l’eccezione dei trattamenti già in corso di erogazione. Secondo il giudice a quo, la violazione del parametro interposto discenderebbe [continua ..]

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3.2. L’intervento legislativo peggiorativo retroattivo al vaglio della “ragionevolezza” e la comprimibilità del principio del legittimo affidamento

Quanto alla paventata violazione degli artt. 3 e 117, c. 1, Cost. in riferimento all’art. 6 CEDU – il cui combinato disposto costituisce il fondamento normativo dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto – la Corte, nel ritenere infondate le censure, si confà all’indirizzo consolidato della Corte EDU, secondo cui la violazione dell’articolo 6 della Convenzione si configura laddove l’ammi­nistrazione della giustizia sia soggetta ad interferenze da parte del Legislatore tali da condurre a decisioni falsate ed inesatte, non espressive di Giustizia [13]. Osserva la Corte costituzionale come nel caso di specie eventuali interferenze del potere legislativo non risultino dedotte e come, in secondo luogo, la normativa regionale intenda regolare solo fattispecie future, ragion per cui non può ritenersi violato il menzionato art. 6 CEDU. In merito all’asserito contrasto con l’art. 3 Cost., invece, [continua ..]

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3.3. Il fondamentale distinguo tra cariche pubbliche elettive Parlamentari e cariche pubbliche elettive regionali

Infine, il Giudice delle Leggi esamina la lamentata violazione da parte della normativa regionale degli artt. 64, 66, 68, 69 Cost. e giudica la questione infondata per parametri inconferenti. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sia a livello costituzionale che di legittimità [24], l’insieme delle norme che disciplinano il Parlamento italiano si qualifica come “diritto singolare”, come tale non suscettibile di interpretazione analogica rispetto alla disciplina dei consigli regionali. Il Giudice delle Leggi ribadisce che la funzione massima e primaria del Parlamento sia quella di esprimere la “sovranità” e che quella attribuita ai singoli consigli regionali sia, invece, “l’esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite”, motivo per cui le disposizioni regolatrici del primo non possono essere estese anche ai secondi [25].

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4. Prospettive di riforma del sistema previdenziale: l’auspicato riallineamento delle discipline

La sentenza della Corte costituzionale in commento si inserisce nell’ambito del dibattito riguardante la ragionevolezza delle riforme peggiorative e retroattive che hanno investito il trattamento previdenziale riconosciuto in capo a coloro che abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. In particolare, la pronuncia legittima sul piano costituzionale e in via definitiva i moti legislativi tesi alla riduzione dei vitalizi dei soggetti che abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive a livello regionale, ritenendo che si tratti di interventi ragionevoli e necessari al duplice fine di limitare la spesa pubblica e di garantire la solidità del sistema previdenziale italiano nel lungo periodo, onde scongiurare il rischio di un’impossibilità di tutela delle necessità assistenziali delle generazioni future. Negli anni del boom economico la Corte costituzionale tendeva ad espandere notevolmente il campo di applicazione oggettivo e soggettivo delle tutele [continua ..]

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NOTE

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