<p>MORI</p>
Il lavoro nelle Pubbliche AmministrazioniISSN 2499-2089
G. Giappichelli Editore

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Sul riparto di giurisdizione nel pubblico impiego. A chi spetta decidere sulla domanda proposta da un dipendente della polizia di stato volta ad ottenere l´equo indennizzo? (di Luca Di Salvatore, Ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi del Molise)


La Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di giurisdizione, declina a favore del giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda proposta da un dipendente della Polizia di Stato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo. L’A., dopo aver analizzato le questioni di giurisdizione che emergono dalle controversie aventi ad oggetto l’ac­certamento della dipendenza da causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo, si sofferma sul riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego.

Parole chiave: Pubblico impiego – Dipendente della Polizia di Stato – Malattia per causa di servizio – Equo indennizzo – Assoggettamento al regime pubblicistico – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

On the division of jurisdiction in public employment. Who gets to decide on the claim brought by a state police employee seeking fair compensation?

The United Sections of the Supreme Court, called to rule on an appeal for regulation of jurisdiction, declines in favor of the administrative judge the jurisdiction over the application proposed by a State Police employee aimed at obtaining recognition of the dependence of an illness on a cause of service for the purpose of the payment of fair compensation. The A., after analyzing issues of jurisdiction arising from disputes concerning the establishment of dependence on cause of service and the payment of fair compensation, dwells on the division of jurisdiction in public employment.

Keywords: Public employment – Employee of the State Police – Work-related illness – Fair compensation – Public law regime – Exclusive jurisdiction of the administrative judge.

MASSIMA: Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità al fine della corresponsione dell’equo indennizzo sono devolute al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato non è stato “privatizzato”, ma resta soggetto al regime pubblicistico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; ne consegue che la domanda proposta da un dipendente della Polizia di Stato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. PROVVEDIMENTO: (Omissis) FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 21 novembre 2019 la Corte dei Conti per la regione Piemonte declinava a favore del giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda proposta da (omissis), dipendente della Polizia di Stato, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia denunciata al fine di ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo. 2. La Corte, citando Cass. 21605 del 2019, rilevava che la controversia promossa dal pubblico dipendente non rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica, quanto, piuttosto, in quella del giudice amministrativo, poiché il beneficio non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto. 3. (Omissis), quindi, ha riproposto la domanda al Tribunale di Novara in funzione di giudice del lavoro. 4. Il Tribunale, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte dei Conti, ha sollevato il conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 59 l. 69 del 2009 e dell’art. 41 cod. proc. civ. 5. Il Procuratore Generale, con proprie memorie, ha chiesto l’accoglimento del regolamento e l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va rilevato che non è in discussione la correttezza delle argomentazioni a sostegno della decisione della Corte dei Conti, in forza delle quali le controversie in materia di equo indennizzo sono devolute al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro. 2. Da tali premesse, tuttavia, non discende che sulla controversia abbia giurisdizione il giudice ordinario, quale giudice del lavoro, essendo il rapporto di pubblico impiego dei dipendenti della Polizia di Stato soggetto al regime pubblicistico, con conseguente giurisdizione al riguardo del giudice amministrativo. 3. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, il rapporto del personale delle Forze di Polizia di Stato non è stato privatizzato ma è rimasto disciplinato dal proprio ordinamento, così come le relative controversie sono rimaste assoggettate alla [continua..]
SOMMARIO:

1. In fatto e in diritto - 2. Le controversie in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo. Questioni di giurisdizione - 3. Gli ambiti di residua giurisdizione del giudice amministrativo: il contenzioso del personale (non contrattualizzato) delle Forze di Polizia di Stato - 4. Osservazioni conclusive - NOTE


1. In fatto e in diritto

Nell’ordinanza in commento, la Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia su un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal Tribunale di Novara – adìto a seguito del difetto di giurisdizione eccepito dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte – in relazione alla domanda proposta da un dipendente della Polizia di Stato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia denunciata e la corresponsione dell’equo indennizzo. La Suprema Corte, pur rilevando la correttezza delle argomentazioni a sostegno della decisione della Corte dei Conti, secondo le quali le controversie in materia di equo indennizzo sono devolute al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro, afferma che da ciò non discende che sulla controversia abbia giurisdizione il giudice ordinario. Il rapporto di pubblico impiego delle Forze di Polizia di Stato, infatti, non è stato contrattualizzato ma è rimasto soggetto al regime pubblicistico ex art. 3, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come le relative controversie sono rimaste devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63, c. 4, d.lgs. n. 165/2001). Ne consegue che la domanda proposta da un dipendente della Polizia di Stato per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.


2. Le controversie in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo. Questioni di giurisdizione

Il principio che emerge dall’ordinanza in commento, secondo il quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale delle Forze di Polizia di Stato (o meglio, in senso più ampio, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro ancora soggetti al regime pubblicistico), va analizzato alla luce del dibattito sul tema. Ma prima di soffermarsi sul riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego, occorre chiedersi se la domanda del lavoratore diretta a ottenere l’ac­certamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all’equo indennizzo, attenga al rapporto previdenziale – con conseguente giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti – oppure trovi titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice (ordinario o amministrativo) che ha giurisdizione sul rapporto medesimo. Il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico [1] che abbia subito lesioni o contratto infermità – ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente – può ottenere dalla propria amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento che l’infermità o la lesione dipendano da “causa di servizio”, ovvero da fatti di servizio o da cause inerenti l’attività lavorativa stessa come, ad esempio, l’ambiente, le modalità o le condizioni di lavoro [2]. Elemento indispensabile per il riconoscimento della causa di servizio è il rapporto di causalità (o nesso eziologico) tra l’attività lavorativa (melius: tra i fatti di servizio derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio) e il danno alla salute subito dal lavoratore (c.d. evento dannoso). A tal proposito è opportuno precisare che, ai sensi dell’art. 64, c. 3, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne sono stati causa «ovvero concausa» efficiente e determinante. Ciò significa che ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta e immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, [continua ..]


3. Gli ambiti di residua giurisdizione del giudice amministrativo: il contenzioso del personale (non contrattualizzato) delle Forze di Polizia di Stato

Alla luce di quanto detto, le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità del dipendente ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo sono devolute al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro. A questo punto, allo scopo di individuare il giudice – ordinario o amministrativo – competente a decidere le controversie tra pubblico dipendente e pubblica amministrazione datrice di lavoro, occorre far chiarezza sul riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego. Per secoli il pubblico impiego è stato «una provincia del diritto e del processo amministrativo, completamente staccato e avulso dall’impiego privato» [19]. Il rapporto di lavoro pubblico tout court era caratterizzato dal duplice requisito di una disciplina pubblicistica e di una giurisdizione esclusiva attribuita alla magistratura amministrativa. Le cose sono (in parte) cambiate a partire dall’inizio dell’ultimo decennio del Novecento, quando la c.d. “privatizzazione” (o depubblicizzazione) del rapporto di lavoro di gran parte del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche [20] – e, quindi, il progressivo avvicinamento dell’impiego pubblico a quello privato sul piano sostanziale e delle fonti di disciplina (codicistiche e contrattuali) [21] – ha comportato sul piano giurisdizionale, come logico e coerente corollario, il passaggio del contenzioso riguardante tale personale dalla giurisdizione del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario. Sul punto, la norma cardine è costituita dall’art. 63, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 68, d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i.), con cui il legislatore, al c. 1, ha disposto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di «tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 (…)». Tale c. 4 statuisce che restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «(…) le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi» [22]. Dunque, in sintesi, sono oggi devolute al giudice ordinario «tutte» le controversie [continua ..]


4. Osservazioni conclusive

Alla luce di questa ricostruzione, l’ordinanza in commento conferma – in primis – l’orientamento ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza secondo il quale le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo sono devolute al giudice munito di giurisdizione sul rapporto di lavoro, trovando la relativa domanda titolo immediato e diretto in tale rapporto. Chi scrive condivide tale posizione. La controversia promossa da un dipendente pubblico per la corresponsione dell’equo indennizzo esula, infatti, dalla giurisdizione esclusiva dei giudici contabili in materia pensionistica (risulta «estraneo alla materia delle pensioni (…) l’istituto dell’equo indennizzo» [37]), poiché non investe un trattamento successivo alla cessazione del rapporto di impiego, bensì «un diritto che insorge nell’ambito di tale rapporto e nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro» [38]. La prestazione dell’equo indennizzo è diretta a compensare la perdita dell’in­tegrità fisica, psichica o sensoriale dipendente dall’esplicazione dell’attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse. Si tratta, pertanto, di un’obbligazione pecuniaria strettamente inerente al rapporto di lavoro – la cui natura giuridica è, dunque, «retributiva in senso lato sul piano strutturale, ancorché sia funzionalmente destinata a riparare un pregiudizio» [39] – che nasce per effetto dell’insorgenza di un’in­fermità cagionata dalla prestazione del servizio (supra, § 2). La «corrispettività genetica» [40] dell’erogazione con la “causa di servizio” e il fatto che la liquidazione del beneficio economico sia posta a carico dell’amministrazione datrice di lavoro fanno propendere per la devoluzione delle controversie in materia di equo indennizzo al giudice competente a decidere sul rapporto di lavoro. La pronuncia in esame conferma altresì il principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità (e non solo, supra, § 3) – secondo cui sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di impiego del personale [continua ..]


NOTE