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L'accesso temporaneo senza concorso alle pubbliche amministrazioni
Lara Lazzeroni, Professoressa associata di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Siena
Il contributo dà conto dei percorsi di reclutamento temporaneo e di attribuzione di incarichi autonomi, adottati dagli Enti pubblici, che prescindono dall'impiego di procedure concorsuali, nel tentativo di riflettere, anche in ragione dei sistemi di selezione impiegati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, sull'esistenza di possibili linee evolutive future del sistema selettivo nell’accesso al lavoro pubblico, subordinato e autonomo.
This contribution deals with situations of temporary agency work and direct assignment, used by public authorities, which do not require the establishment of a public competition. Our main purpose is to reflect on the possible future evolution of the criteria of selection in the access to public work, in the form of either subordinate work or self-employment, also in consideration of the selection systems adopted by the Italian National Recovery and Resilience Plan (PNNR).
Sommario:
1. Prestazioni temporanee subordinate e relativi alleggerimenti procedurali assunzionali - 1.2. Il contratto a tempo determinato e l’affaccio sui nuovi modelli di reclutamento? - 1.3. I confini (ancora) mobili del reclutamento della dirigenza a termine - 2. I vincoli procedurali della PA nelle prestazioni degli autonomi - 2.2. Le prestazioni in affidamento diretto e i ridotti oneri procedurali - 2.3. La residualità del lavoro occasionale (ex art. 54-bis, d.l. 50/2017) - 3. Il lavoro degli autonomi nel contesto dei progetti formativi, di utilità sociale e per la collettività - 3.1. Il volontariato civico individuale - 3.2. Il Servizio civile universale - 3.3. I Tirocini formativi - 3.4. I lavori socialmente utili - 4. Nota conclusiva - NOTE
1. Prestazioni temporanee subordinate e relativi alleggerimenti procedurali assunzionali
1.1. La somministrazione di lavoro mediante agenzia Nell’alveo delle prestazioni temporanee senza concorso di natura subordinata, la somministrazione di personale mediante agenzia costituisce la sola fattispecie che esula da una procedura concorsuale o altrimenti selettiva [1]. In questo caso, nessuna selezione è prevista dal sistema regolatorio dell’istituto, dal momento che il ricorso al lavoro somministrato è trattato alla stregua di un servizio reso dall’Agenzia di somministrazione. La scelta dei candidati adeguati è in effetti rimessa ad un soggetto terzo, sulla base, ed in aderenza, ai profili indicati dall’amministrazione richiedente la quale, nella maggior parte dei casi, predispone lettere di invito a più agenzie di somministrazioni (o avvia procedure di gara), per riservarsi la scelta fra quelle che praticano il servizio al minor costo. L’agenzia scelta procederà così all’invio di quei [continua ..]
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1.2. Il contratto a tempo determinato e l’affaccio sui nuovi modelli di reclutamento?
Se dunque la somministrazione è l’istituto principe che prescinde da concorso e altre procedure selettive, meritano tuttavia di essere valorizzati alcuni aspetti relativi al contratto a tempo determinato che, se pur attratto dalla procedura concorsuale, gode oggi di alcuni alleggerimenti, in ragione delle recenti riforme in tema di PNRR [11]. In effetti, le pubbliche amministrazioni, titolari di interventi previsti dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. in l. 6 agosto 2021, n. 113), e limitatamente ai profili interessati dal Piano, possono adottare procedure di reclutamento semplificate rispetto al concorso. Nel dettaglio, l’art. 1 del citato decreto-legge ha introdotto la possibilità per le amministrazioni, titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR, di imputare nel relativo quadro economico del progetto i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno [continua ..]
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1.3. I confini (ancora) mobili del reclutamento della dirigenza a termine
Sull’onda del ragionamento svolto, merita fare infine una rapida menzione dell’assunzione a termine dei dirigenti pubblici, da contenere nel limite del 10% o dell’8% della dotazione organica dirigenziale e per un massimo di tre o cinque anni, il tutto in ragione della fascia a cui si accede. L’assunzione è caratterizzata da una procedura di reclutamento semplificata rispetto all’accesso a dirigenza tout court [14]. Vi è infatti la previsione di un avviso pubblico con indicazione delle competenze richieste (attestanti una comprovata e particolare qualificazione professionale [15], non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione), del trattamento economico previsto e dei requisiti necessari [16]. La possibilità che la procedura venga accompagnata dall’espletamento di una prova – come un colloquio successivo alla valutazione dei curricula – è infatti assolutamente eventuale e non [continua ..]
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2. I vincoli procedurali della PA nelle prestazioni degli autonomi
2.1. Il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione È sul fronte delle prestazioni di natura autonoma che l’indagine sulle forme di “accesso” temporaneo (senza concorso) alle pubbliche Amministrazioni, si fa più interessante. Il primo ambito è costituito dal lavoro autonomo tout court di cui all’art. 2222 c.c. che, in ragione dell’art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, può prendere forma anche nella veste degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione [22]. Il conferimento, che richiede pur sempre una procedura comparativa, esige il compimento di una propedeutica ricognizione interna che attesti l’assenza di strutture organizzative e professionalità in grado di eseguire l’incarico, sia fra le risorse assegnate al Dirigente di riferimento, che fra quelle presenti in generale all’interno dell’Ente. Dovrà peraltro trattarsi di una ricognizione [continua ..]
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2.2. Le prestazioni in affidamento diretto e i ridotti oneri procedurali
Come detto, l’affidamento diretto di una prestazione o attività professionali, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, esula dall’espletamento della procedura comparativa prevista per il conferimento di incarichi ex art. 7, c. 6, d.lgs. 165/2001. L’ipotesi è ammessa per attività, il cui compenso sia inferiore ai 40.000 euro, da espletarsi senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici, escludendo peraltro anche l’obbligo di pubblicazione dei risultati della procedura (trattandosi appunto di operare al di fuori di una specifica procedura di conferimento). Ed è proprio sul crinale del diverso bagaglio procedurale che hanno le due prestazioni autonome fin qui rappresentate (incarico professionale autonomo ex art. 7, c. 6 cit., e conferimento diretto ex art. 36 cit.), che la giurisprudenza ha dovuto spendersi nel rimarcare la differenza tra il primo [continua ..]
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2.3. La residualità del lavoro occasionale (ex art. 54-bis, d.l. 50/2017)
Nella trattazione dell’istituto del lavoro occasionale – e nel rispetto dell’economicità delle riflessioni proposte – è necessario tenere perlomeno distinto il lavoro occasionale quale species “ridotta” delle prestazioni autonome ex art. 2222 c.c. (e quindi ex art. 7, c. 6, d.lgs. n. 165/2001, supra), rispetto alla speciale disciplina di cui all’art. 54-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. l. 21 giugno 2017, n. 96). Quanto alla prima fattispecie, i regolamenti delle Amministrazioni tendono, in linea generale a stabilire uno spartiacque tra i lavori autonomi professionali sopra descritti (§ 2.1) e lavori autonomi occasionali, per tali ultimi intendendosi quelle prestazioni svolte accidentalmente, sporadicamente, episodicamente, spesso dotate, comunque, di contenuto professionale, ma che si esauriscono in una sola azione o prestazione, atta al raggiungimento del fine. Quanto al lavoro occasionale ex art. 54-bis, [continua ..]
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3. Il lavoro degli autonomi nel contesto dei progetti formativi, di utilità sociale e per la collettività
Nel ribadito interesse, in questi scritti, al tratteggio di quegli alleggerimenti procedurali, rispetto alle procedure concorsuali, che caratterizzano le prestazioni temporanee di natura autonoma, gli istituti introdotti a seguire meritano di essere rappresentati in quanto cumulativamente attinenti all’area formativa; di supporto al primo inserimento lavorativo; di solidarietà, sostegno o aiuto alla collettività nel perseguimento di interessi relativi ai beni comuni.
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3.1. Il volontariato civico individuale
Emblematico dell’operare per la (e nella) collettività è l’istituto del volontariato civico individuale, che ovviamente presuppone un agire deprivato da intenti lucrativi, trattandosi di attività eminentemente gratuita. Non vi sono orari né vincoli che impongano l’esecuzione di alcunché, e l’assunzione di un impegno di volontariato non può determinare l’aspettativa, da parte dell’Ente, circa la continuità nel tempo [55]. Nel volontario è piuttosto presente il sentimento di chi adempie ad un dovere morale o civico. Gli esempi possibili sono dei più disparati: dalla pulizia delle spiagge, al supporto che i genitori possono offrire in certi lavori da eseguire all’interno degli istituti scolastici praticati dai figli. Il valore sociale della prestazione del volontario è da tempo noto, perlomeno a partire dalla prima regolazione dell’istituto risalente alla [continua ..]
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3.2. Il Servizio civile universale
Nel novero delle prestazioni volontarie, a carattere temporaneo, senza concorso, una particolare menzione merita il servizio civile universale, anche in ragione del crescente sviluppo ed utilizzo che lo stesso sta avendo negli ultimi anni. L’istituto, che affonda le sue radici anche negli artt. 11 e 52, c. 1, Cost., è regolato dal d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e si pone in risposta alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106 da cui sono scaturiti, oltre al menzionato Codice del Terzo Settore, anche la riforma del servizio civile nazionale. Vari sono gli ambiti operativi di intervento all’interno dei quali realizzare le finalità del servizio civile universale (SCU) – recuperando e traslando il concetto di difesa della Patria [64] – quali: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona montana, agricoltura [continua ..]
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3.3. I Tirocini formativi
All’interno delle prestazioni tipicamente autonome – e come tali espressamente incasellate dalla normativa di riferimento [67] – i tirocini formativi [68] hanno l’indubbia prerogativa di assolvere ad un compito eminentemente formativo e di “riconversione” professionale, che appunto spiegano il loro essere rivolti ai giovani di età compresa fra i 18 e il 29 anni. Tuttavia, l’obiettivo formativo verso la classe giovanile non esaurisce le finalità dell’istituto, dal momento che alcuni progetti specifici sono volti al recupero di soggetti disagiati; che hanno perso professionalità; che necessitano di accedere ad un percorso riqualificante; che risiedono in aree in crisi o depresse (quindi anche per over-trenta). Particolare menzione meritano ad esempio i progetti come il Blue Book Traineeship [69] presso la Commissione europea, ed i tanti progetti di tirocinio, retribuiti e non [70], presso il [continua ..]
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3.4. I lavori socialmente utili
Operando per semplificazioni, il modello dell’avviso di reclutamento indicato in riferimento agli istituti precedenti, cui segue la presentazione di candidature, è impiegato anche per i lavori socialmente utili (il cui acronimo “LSU” indica sia la misura che i beneficiari). Nel volgere degli anni, a partire dalla prima regolazione (d.l. 28 maggio 1981, n. 244, conv. l. 24 giugno 1981, n. 390) fino ad oggi (con l’attuale art. 26, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150) l’istituto ha registrato notevoli mutamenti che non corre necessità di trattare in questa sede [74]; mutamenti che hanno limitato il coinvolgimento: a disoccupati con oltre 60 anni di età (se privi dei requisiti pensionistici); a lavoratori coinvolti in procedure di mobilità; ai percettori di integrazioni salariali o di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro. L’istituto, ritenuto una forma di work-for-welfare [75], è [continua ..]
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4. Nota conclusiva
Le pubbliche amministrazioni hanno negli anni sofferto dei limiti imposti all’assunzione di personale, in particolare dovuti alle contrazioni dei tetti di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso a forme di reclutamento “alternative”, ben spesso attraverso gli istituti sopra sinteticamente delineati, è dunque stata la risposta più comodamente impiegata per aggiudicarsi le prestazioni necessarie. Tale rilievo dà spazio ad ampie considerazioni. È indubbio che l’uso deviato, rispetto alla finalità originaria, di istituti quali il volontariato, i lavori socialmente utili e gli stessi tirocini formativi, ingeneri nei soggetti impiegati aspettative di stabilizzazione, di fatto impraticabili – salva l’elaborazione di specifica normativa in tal senso [81] – essenzialmente per la diversità delle procedure di ingresso (concorsuali o altrimenti selettive) che le diverse tipologie di [continua ..]
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NOTE