Attività sanitaria in regime di accreditamento
Corte di Cassazione, 13 febbraio 2023, n. 4375
In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l’esercizio da parte della ASL del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all’imprecisione nell’adempimento all’obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei c.d. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale.
Aziende speciali
Corte di Cassazione, 9 febbraio 2023, n. 3984
In tema di accesso alle dipendenze delle Aziende speciali – enti strumentali del Comune, istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici – le procedure selettive per l’assunzione dei dipendenti devono essere in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell’ente pubblico cui l’Azienda Speciale è strumentale. Trova infatti applicazione la disciplina dettata dal d.l. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, c. 15 e 17 il cui vigore è confermato dal d.l. 7 maggio 1980, n. 153, art. 8, convertito nella l. 7 luglio 1980, n. 299 che opera una delimitazione temporale da intendersi sine die, atteso l’indefinito tenore letterale che la caratterizza.
Contratto di lavoro a termine
Corte di Cassazione, 16 febbraio 2023, n. 4960
Nell’ambito del pubblico impiego, in caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’abuso risultante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla l. n. 183/2010, art. 32, c. 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall’ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l’abusiva reiterazione.
Giurisdizione
Corte di Cassazione, sez. un., 8 febbraio 2023, n. 3872
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel caso in cui il dipendente proponga azione di accertamento negativo dello [continua..]