ATTI AMMINISTRATIVI DI ORGANIZZAZIONE
Corte di Cassazione, sez. un., 13 novembre 2018, n. 29081, Pres. Cappabianca, Est. Doronzo, P.M. Capasso (diff.).
Impiegato dello Stato e pubblico – Dirigenti – Incarichi dirigenziali – Scelta organizzativa di rivolgersi a professionalità esterne – Potere discrezionale e ricognizione delle professionalità interne – Impugnazione – Giurisdizione amministrativa.
Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia diretta a contestare principaliter il potere discrezionale dell’amministrazione, sollecitandone il riesercizio, qualora l’impugnativa riguardi atti (comprese delibere di Giunta regionale) con cui l’Amministrazione ha deciso di rivolgersi a personale esterno per il conferimento di incarichi di dirigente, ossia atti di organizzazione e conseguente conferimento degli incarichi medesimi.
ATTI AMMINISTRATIVI PRESUPPOSTI
Corte di Cassazione, sez. un., 17 dicembre 2018, n. 32625, Pres. Mammone, Est. D’Antonio, P.M. Sorrentino (conf.).
Impiegato dello Stato e pubblico – Dirigenti – Incarichi dirigenziali – Revoca – Soppressione di articolazione amministrativa – Impugnazione – Atto amministrativo presupposto – Giurisdizione ordinaria.
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla controversia sulla revoca di incarico dirigenziale generale sul presupposto dell’illegittima soppressione da parte della P.C.M. del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, effettuata con il D.P.C.M. 21 giugno 2011, giacché il suddetto provvedimento di revoca costituisce atto di natura privatistica, di micro organizzazione, riguardando la gestione del rapporto del dipendente con la P.A., atto amministrativo presupposto ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, che il giudice ordinario può disapplicare. Il ricorrente fa valere, difatti, il suo diritto a mantenere la qualifica di dirigente generale venuta meno per l’assoluta ed insanabile illegittimità della soppressione del Dipartimento effettuata con provvedimento che viene in considerazione solo quale presupposto della gestione del rapporto giuridico e non già quale oggetto diretto ed immediato della pretesa.
DEMANSIONAMENTO
Corte di Cassazione, sez. lav., 17 dicembre 2018, n. 32592, Pres. Napoletano, Est. Blasutto.
Impiegato dello Stato e pubblico – Astensione per maternità – Rientro in servizio – Modifica delle mansioni – Coerenza con le esigenze datoriali – Legittimità – Sussiste.
Anche in tema di modifica delle mansioni, l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza [continua..]